Aperture su bonifici e conviventi
Il codice in condominio
Anche i condomini “minimi” devono comunicare il proprio codice fiscale per ottenere il bonus? Per gli interventi sulle parti comuni di un edificio residenziale, eseguiti da un cosiddetto “condominio minimo” (cioè composto da non piu di otto condomini), non è piu necessario che il condominio comunichi un proprio codice fiscale (circolare 3/E/2016). Può essere usato (nel 730 o in Unico) il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico “parlante”.
Ammessi i conviventi
Chi è autorizzato a fruire delle detrazioni sui lavori in casa? Beneficiari sono i soggetti passivi Irpef (residenti o meno in Italia), che posseggono o detengono l’immobile oggetto dei lavori e sostengono le spese agevolate. Possono essere proprietari, nudi proprietari, titolari di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione), inquilini, comodatari, soci di cooperative divise o indivise; o imprese individuali, societa semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (per immobili non strumentali o merce). Il bonus spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, inclusi i partner delle convivenze more uxorio o delle unioni civili (risoluzione 64/E/2016)
Il bonifico per i mobili
Per ottenere il bonus mobili è sempre necessario pagare con il “bonifico parlante”? Il pagamento può avvenire con un bonifico ordinario; non c’è più bisogno di usare quello “parlante” richiesto per le ristrutturazioni edilizie (circolare 7/E/2016). Oltre al bonifico, è possibile usare anche le carte di credito e di debito (bancomat). In tal caso la data di pagamento è il giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, così come risulta dalla ricevuta di transazione. Visto che il beneficiario è una persona fisica, si segue il principio di cassa: è quindi il giorno del pagamento a determinare il rispetto (o meno) del termine per l’acquisto. Restano esclusi altri mezzi di pagamento, quali denaro contante e assegni bancari.
Cumulo con cautela
È possibile cumulare le detrazioni per recupero e riqualificazioni edilizie? Sono previsti alcuni limiti? La detrazione per i lavori di recupero edilizio copre anche le categorie di spese agevolate dal bonus per il risparmio energetico. Se le due agevolazioni si riferiscono allo stesso intervento non sono cumulabili, e sta al contribuente scegliere la via più conveniente e percorribile. Nessun problema invece se le due detrazioni riguardano spese di diversa natura. Quando si ristruttura l’immobile, si può ad esempio fruire dell’ecobonus per sostituire gli infissi o per rifare il “cappotto” e dell’agevolazione sul recupero edilizio per il resto dei lavori. In questa ipotesi è però importante tenere una contabilità separata degli interventi.
Il leasing è agevolato
È possibile fruire dell’ecobonus del 65% per il risparmio energetico su un’abitazione concessa in locazione dall’usufruttuario o presa in leasing? Nel primo caso la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino, in ragione della quota di spese sostenuta da ciascuno. Purché ovviamente vengano osservate tutte le condizioni: pagamento con bonifico “parlante” e identificazione del beneficiario del bonus, limite di agevolazione e rispetto dei parametri tecnici richiesti all’intervento. Per i lavori eseguiti con contratti di locazione finanziaria, la detrazione spetta all’utilizzatore della casa in base al costo sostenuto dalla società di leasing (nel calcolo vanno esclusi i canoni). Gli adempimenti devono essere svolti da chi si avvale del beneficio, cioè l’utilizzatore, ma la società di leasing deve fornire i documenti che attestano la fine dell’intervento e l’ammontare del costo su cui calcolare il bonus.