Mutui «liberi», ma solo nel 2017
Confermato per un anno l’utilizzo flessibile dei proventi da rinegoziazioni
Con il definitivo varo della manovra 2017 si chiude il cerchio delle regole per la stesura dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, che hanno tempo fino al 28 febbraio per approvare in consiglio il principale atto di programmazione finanziaria (comma 454). In quanto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio, slitta conseguentemente al 31 dicembre 2016 anche la presentazione al consiglio della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (comma 455). Il Dup non contiene per il solo esercizio 2017 il programma biennale delle forniture e dei servizi, disciplinato dall’articolo 21 del Dlgs 50/16. Questo programma sarà tuttavia obbligatorio dal 2018.
Gli enti non potranno assicurare il rispetto degli equilibri attraverso manovre tributarie incrementative del gettito. Il comma 42 della legge di bilancio stabilisce infatti la proroga per un ulteriore anno del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della Tari. Al momento nessuna certezza invece per il fondo Tasi ai Comuni.
Qualche novità potrebbe giungere dal ricalcolo dei tagli operati ai Comuni ad opera delle disposizioni del Dl 95/12. Il comma 444 dispone infatti che le riduzioni da applicare a ciascun Comune a decorrere dall’anno 2013 (articolo 16, comma 6 del Dl 95) sono rideterminate, con decreto del ministero dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città. In caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza della proposta di riparto delle riduzioni, il decreto del Viminale può essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può superare il 250% della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati Siope 2010-2012 e la popolazione residente, relativamente a ciascuna classe demografica.
Cambiano le modalità di utilizzo dei proventi da oneri concessori, che potranno essere destinati alla spesa corrente solo per l’anno 2017. In base ai commi 460461 della legge di bilancio, dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 devono essere destinati esclusiva- mente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, e infine a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell’ambito urbano.
Il comma 440 consente anche per l’esercizio 2017 l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, che senza la norma avrebbero dovuto essere destinate agli investimenti. Province e Città metropolitane possono poi realizzare nell’esercizio 2017 le rinegoziazioni di mutui previste dai commi 430 e 537 della legge 190/1014, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, a condizione che le previsioni siano inserite nel preventivo. Resta ferma la durata massima trentennale delle operazioni. Anche per il 2017, infine, viene confermato il ricorso massimo alle anticipazioni di cassa nel limite di 5/12.
AREA VASTA Città metropolitane e Province possono ristrutturare i propri finanziamenti anche nel corso dell’esercizio provvisorio