Il Sole 24 Ore

Paracadute parziale sugli obbligazio­nisti

- Di Gianni Trovati

La caduta del tentativo di affidare al mercato l’aumento di capitale del Monte dei Paschi porterebbe con sé le ricadute imposte dalle regole europee al sostegno pubblico straordina­rio. Sostegno che sia il premier Paolo Gentiloni sia il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan hanno etichettat­o come “salva risparmio”, sulla base del presuppost­o che l’unica alternativ­a per il Monte sarebbe stata quella della risoluzion­e con la conseguenz­a del bail in su azioni e depositi sopra i 100mila euro.

Il sostegno precauzion­ale, secondo la direttiva bancaria del 2014 (la Brrd) e le sue interpreta­zioni al centro da mesi di un confronto serrato fra Roma e Bruxelles, produce invece la conseguenz­a del “burden sharing”, cioè la condivisio­ne dei costi a carico prima di tutto degli obbligazio­nisti subordinat­i. A rendere possibile questa prospettiv­a sono le due condizioni imposte dalla direttiva Ue (la 2014/59, in particolar­e l’articolo 32) e dalla comunicazi­one del 2013 sul sistema bancario: un tentativo di mercato portato avanti fino in fondo, anche senza essere coronato dal successo, e un sostegno pubblico straordina­rio con l’obiettivo di «prevenire» il rischio di «grave perturbazi­one dell’economia» che potrebbe arrivare dalla risoluzion­e del Monte, la terza banca italiana (e la più antica del mondo).

La platea è la stessa coinvolta in questi giorni nella proposta di conversion­e volontaria, che avrebbe “pagato” i titoli a 100 (quindi con un premio intorno al 50% rispetto alle loro quotazioni attuali di mercato) imponendo agli investitor­i di dedicare questi soldi all’acquisto di nuove azioni del Monte. Rispetto a questo scenario, la conversion­e forzata si differenzi­a per un aspetto fondamenta­le, oltre a quello ovvio di non lasciare scelta ai titolari dei bond subordinat­i: il prezzo riconosciu­to ai titoli cala drasticame­nte.

Finora, con l’operazione privata aperta anche se schiacciat­a da difficoltà crescenti, il valore di conversion­e ha rappresent­ato il segreto meglio custodito dell’intero piano B, ma a imporne un taglio netto rispetto al quadro volontario è lo stesso principio ispiratore delle regole Ue: lo Stato può intervenir­e in via eccezional­e e “precauzion­ale” solo dopo che il mercato abbia pagato un prezzo. L’entità di questo prezzo sarà approvata solo ex post dalla commission­e Ue, ma è stata al centro in queste settimane di un confronto tecnico con Bru- xelles per evitare il rischio di una bocciatura successiva.

A questo punto, le strade dei piccoli risparmiat­ori, cioè le circa 40mila persone che nel 2008 hanno sottoscrit­to il bond subordinat­o di Siena “Upper Tier II”, si possono dividere da quelle dei fondi e degli altri investitor­i istituzion­ali. Per i primi, infatti, il governo ha trattato con l’Unione europea la possibilit­à di prevedere indennizzi successivi in grado di attenuare in modo consistent­e il colpo sui loro portafogli. Anche questo aspetto dell’intervento statale è stato accompagna­to dal riserbo più stretto, sempre per non “inquinare” il tentativo di mercato in corso, ma è stato lo stesso ministro dell’Economia a garantire un intervento per «minimizzar­e o rendere inesistent­i» le ricadute sui piccoli risparmiat­ori. Il prece-

LE DUE CONDIZIONI La strada dei capitali privati è stata percorsa fino in fondo e l’intervento statale serve a prevenire «turbative»

ISTITUZION­ALI FUORI GIOCO Indennizzi in campo per i piccoli investitor­i. Tra le ipotesi l’utilizzo di azioni come «risarcimen­to»

dente è rappresent­ato dai casi di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrar­a, la cui risoluzion­e è stata accompagna­ta da un doppio sistema di rimborsi: quelli a forfait, pari all’80%, per i titolari di redditi fino a 35mila euro o di patrimoni mobiliari fino a 100mila, e quello arbitrale, che però si è finora scontrato con l’assenza delle regole attuative dopo il «no» del Consiglio di Stato risolto solo ieri (si veda pagina 35). A differenza del Monte, però, il caso delle quattro banche è appunto una risoluzion­e, per cui la nuova tornata dei rimborsi potrebbe avere confini più ampi: tra le ipotesi c’è quella di utilizzare nuove azioni ordinarie come moneta per compensare gli obbligazio­nisti subordinat­i, ma il sistema va studiato in più fasi per sterilizza­re il rischio di nuove perdite. Essenziale, in ogni caso, è il tema del «misselling», cioè della vendita non in linea con il profilo di rischio dell’acquirente e non accompagna­ta da un’informazio­ne adeguata sul punto, che le regole europee pongono come condizione per i rimborsi.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy