Bond subordinati, passi avanti per il rimborso
Approvato dal Consiglio di Stato lo schema che regola l’accesso al Fondo di stabilità
Dopo oltre un anno dalla risoluzione delle quattro banche entrate in crisi (Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti) per gli obbligazionisti subordinati si apre finalmente la strada per tentare un rimborso fino al 100% della perdita subita. Ieri infatti è arrivato il via libera definitivo del Consiglio di Stato allo schema di regolamento che disciplina la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà attivato dalla legge di stabilità 2016. Il parere positivo è giunto dopo il disco rosso che i giudici amministrativi avevano alzato un mese fa (si veda il Sole24Ore del 23 novembre) in attesa degli adempimenti e dei chiarimenti chiesti al ministero dell’Economia. Il Consiglio di Stato ha dato il suo ok con varie osservazioni e due condizioni. La prima riguarda la riformulazione della disposizione sui criteri di quantificazione delle prestazioni erogabili, la seconda le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
Nel parere, il Consiglio di Stato si è occupato anche del necessario coordinamento tra il regolamento sulla procedura arbitrale con quello, connesso, oggetto di un distinto decreto del presidente del Consiglio. L’adozione di tale decreto è stata sollecitata dal Consiglio di Stato nel precedente parere interlocutorio, esaminato lo scorso 15 dicembre. Tra le osservazioni che erano state sollevate e che il Mef ha recepito c’è la cancellazione del rinvio a un regolamento Anac per la determinazione dei contenuti del ricorso che deve compilare il risparmiatore. Nel nuovo testo si prevede poi che le Nuove banche frutto della risoluzione (le cosiddette “good bank”, tre della quali dovrebbero passare presto sotto il mantello di Ubi Banca) debbano integrare le informazioni presentate dai clienti risparmiatori se lo richiede il Fondo.
Altra precisazione contenuta nella versione definitiva del regolamento riguarda la conferma della gratuità del procedimento di ri- chiesta di rimborso via arbitrato. La strada per accedere agli arbitrati presso l’Anac, vale ricordarlo, interessa chi ha acquistato i titoli dopo il 12 giugno 2014, chi non ha i requisiti reddituali e patrimoniali richiesti per l’indennizzo «automatico» e chi punta a un rimborso superiore all’80%. L’indennizzo fino all’80% vale invece per i risparmiatori che hanno acquistato direttamente dalla banca in liquidazione obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014 e che hanno un reddito complessivo fino a 35mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro, come spiega il regolamento pubblicato dal Fondo interbancario lo scorso mese di agosto.