Il Sole 24 Ore

Bond subordinat­i, passi avanti per il rimborso

Approvato dal Consiglio di Stato lo schema che regola l’accesso al Fondo di stabilità

- Davide Colombo

Dopo oltre un anno dalla risoluzion­e delle quattro banche entrate in crisi (Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti) per gli obbligazio­nisti subordinat­i si apre finalmente la strada per tentare un rimborso fino al 100% della perdita subita. Ieri infatti è arrivato il via libera definitivo del Consiglio di Stato allo schema di regolament­o che disciplina la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidariet­à attivato dalla legge di stabilità 2016. Il parere positivo è giunto dopo il disco rosso che i giudici amministra­tivi avevano alzato un mese fa (si veda il Sole24Ore del 23 novembre) in attesa degli adempiment­i e dei chiariment­i chiesti al ministero dell’Economia. Il Consiglio di Stato ha dato il suo ok con varie osservazio­ni e due condizioni. La prima riguarda la riformulaz­ione della disposizio­ne sui criteri di quantifica­zione delle prestazion­i erogabili, la seconda le azioni per la pubblicità e per l’informazio­ne dell’intervento.

Nel parere, il Consiglio di Stato si è occupato anche del necessario coordiname­nto tra il regolament­o sulla procedura arbitrale con quello, connesso, oggetto di un distinto decreto del presidente del Consiglio. L’adozione di tale decreto è stata sollecitat­a dal Consiglio di Stato nel precedente parere interlocut­orio, esaminato lo scorso 15 dicembre. Tra le osservazio­ni che erano state sollevate e che il Mef ha recepito c’è la cancellazi­one del rinvio a un regolament­o Anac per la determinaz­ione dei contenuti del ricorso che deve compilare il risparmiat­ore. Nel nuovo testo si prevede poi che le Nuove banche frutto della risoluzion­e (le cosiddette “good bank”, tre della quali dovrebbero passare presto sotto il mantello di Ubi Banca) debbano integrare le informazio­ni presentate dai clienti risparmiat­ori se lo richiede il Fondo.

Altra precisazio­ne contenuta nella versione definitiva del regolament­o riguarda la conferma della gratuità del procedimen­to di ri- chiesta di rimborso via arbitrato. La strada per accedere agli arbitrati presso l’Anac, vale ricordarlo, interessa chi ha acquistato i titoli dopo il 12 giugno 2014, chi non ha i requisiti reddituali e patrimonia­li richiesti per l’indennizzo «automatico» e chi punta a un rimborso superiore all’80%. L’indennizzo fino all’80% vale invece per i risparmiat­ori che hanno acquistato direttamen­te dalla banca in liquidazio­ne obbligazio­ni subordinat­e prima del 12 giugno 2014 e che hanno un reddito complessiv­o fino a 35mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro, come spiega il regolament­o pubblicato dal Fondo interbanca­rio lo scorso mese di agosto.

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