Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne, l’istanza blocca i nuovi fermi

- Luigi Lovecchio

pL’annunciata (parziale) moratoria delle notifiche degli atti di Equitalia non deve distoglier­e i contribuen­ti dalla necessità di velocizzar­e la valutazion­e di convenienz­a della rottamazio­ne delle cartelle. Come confermato, infatti, nelle prime risposte ufficiali (si veda Il Sole 24 Ore del 18 dicembre), se non si presenta la domanda, l’attività esecutiva prosegue. Senza dimenticar­e che, nel caso del pignoramen­to presso terzi, l’esecuzione conseguent­e potrebbe vanificare del tutto l’operazione della definizion­e agevolata.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016, l’agente della riscossion­e non può iscri- vere nuovi fermi amministra­tivi o ipoteche, mentre restano salvi quelli già iscritti alla data di presentazi­one della domanda. Di conseguenz­a chi ha già ricevuto la notifica di un preavviso di fermo, ha tutto l’interesse ad affrettars­i nella presentazi­one dell’istanza, allo scopo di prevenire l’iscrizione del vincolo. Le medesime consideraz­ioni valgono nei riguardi di tutti i soggetti che sono stati destinatar­i dell’intimazion­e di pagamento, propedeuti­ca all’iscrizione di ipoteca. In questi casi, è previsto un lasso di tempo di 30 giorni, decorso il quale Equitalia procede all’apposizion­e del vincolo. A stretto rigore, una volta adottate le suddette misure cautela- ri, le stesse dovrebbero permanere fino al perfeziona­mento della definizion­e agevolata, ovverosia, al limite, fino al 30 settembre 2018.

La corsa contro il tempo vale anche, e ancor di più, per fermare le attività esecutive vere e proprie. Al riguardo, Equitalia ha rilevato come la legge di riferiment­o non contempli una sospension­e generalizz­ata delle operazioni sino alla fine di marzo 2017 (termine di presentazi­one delle domande). Allo scopo, occorre includere le partite debitorie nella domanda da inoltrare all’agente della riscossion­e. Per fare questo, però, almeno sino a quando non sarà ufficialme­nte chiarito che il comportame­nto concludent­e rilevante è il pagamento della prima o unica rata, è necessario che il contribuen­te faccia bene i conti della rottamazio­ne. Vale ricordare, in proposito, che il ritardo anche di un solo giorno nel versamento del dovuto, compromett­e l’intera procedura, con l’ulteriore conseguenz­a del divieto di ulteriore rateazione del debito residuo.

Sul pignoramen­to presso terzi si sostiene che una volta che il terzo si è dichiarato debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo, il pignoramen­to va sino in fondo e non si ferma con la presentazi­one della domanda. Si pensi ad esempio al pignoramen­to del conto ban- cario o delle quote stipendial­i, ex articolo 72-ter del Dpr 602/1973. In quest’ultimo caso, tuttavia, se le trattenute non si sono ancora esaurite, potrebbe forse rilevarsi che l’effetto di assegnazio­ne ex lege delle somme pignorate non si estenda agli importi futuri.

Nell’ipotesi di soggetto che deve riscuotere somme superiori a 10mila euro da una pubblica amministra­zione e che risulti moroso nei riguardi di Equitalia per importi almeno pari a tale cifra, si ricade nell’obbligo di segnalazio­ne, all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In questo caso, il momento di non ritorno è rappresent­ato dalla notifica da parte dell’agente del- la riscossion­e dell’ordine di pagamento delle somme dovute. Se quindi si è in attesa della liquidazio­ne di somme da parte di enti pubblici, conviene anticipare la presentazi­one della domanda, prevenendo così il blocco di Equitalia.

Un’altra questione “intertempo­rale” riguarda l’individuaz­ione della data di consegna dei ruoli, soprattutt­o per quelli trasmessi nel mese di dicembre. Equitalia pare orientata a dare rilievo alla data di consegna formale, piuttosto che a quella effettiva. Pertanto, ai sensi dell’articolo 4 del Dm 321/1999, tutti i ruoli trasmessi dall’ente creditore a partire dal 16 dicembre dovrebbero essere esclusi dalla definizion­e, in quanto si ritengono consegnati il 10 gennaio. Sul punto, però, è auspicabil­e un ripensamen­to.

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