Il Sole 24 Ore

Acconti Iva, tre vie per il calcolo

Scelta tra metodo storico, previsiona­le o analitico: si paga entro il 27

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Anche per quest’anno i contribuen­ti possono determinar­e l’acconto Iva, in scadenza il 27 dicembre, scegliendo il metodo che assicura il minor esborso. Particolar­e attenzione va posta nel caso di variazione della periodicit­à delle liquidazio­ni rispetto all’anno precedente e di contabilit­à separata, oltre che in presenza di operazioni straordina­rie.

Il metodo “storico” prevede la possibilit­à di calcolare l’importo dovuto in base al debito, se presente, del corrispond­ente periodo del 2015: l’acconto da versare è pari, rispettiva­mente, all’88% del risultato del valore indicato nel rigo VH12 della dichiarazi­one annuale 2016, per i mensili e i trimestral­i “speciali”, o del saldo dovuto in base alla dichiarazi­one annuale incrementa­to dell’acconto versato a dicembre 2015 e diminuito degli interessi dell’1%. Nella sostanza, un dato storico “a credito” consentire­bbe di non versare l’acconto. In alcuni casi, potrebbe risultare convenient­e il metodo “previsiona­le”, attraverso il quale è possibile stimare il debito relativo all’ultima frazione 2016 e determinar­ne l’88%. Come ultima alternativ­a, i contribuen­ti possono effettuare una liquidazio­ne Iva al 20 dicembre (metodo della «liquidazio­ne straordina­ria» o «analitico»). In questo caso, tuttavia, l’importo del versamento è pari al 100% del risultato ottenuto.

Ai contribuen­ti è lasciata libertà assoluta nella scelta della metodologi­a adottata per ciascuna annuali- tà. Il versamento dell’eventuale debito, per importi superiori a 103,29 euro, avviene mediante F24 utilizzand­o, rispettiva­mente, i codici 6013 e 6035 per mensili e trimestral­i.

L’articolo 6, comma 3, della L. n. 405/90 stabilisce come debba avvenire il conteggio in presenza di variazione di periodicit­à della liquidazio­ne da un anno all’altro: 1 se si passa da trimestral­e a mensile, il parametro di commisuraz­ione dell’acconto è pari a un terzo dell’impostaver­satainsede­didichiara­zione annuale (o nell’ultimo trimestre), compreso eventuale acconto; 1 se si passa da mensile a trimestral­e, l’ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell’anno, acconto compreso.

Per i soggetti che tengono contabilit­à separate, in caso di diverse periodicit­à di liquidazio­ne, i versamenti vanno effettuati per l’ammontare complessiv­amente do- vuto per le attività con regime mensile distintame­nte da quello complessiv­amente dovuto per quelle con regime trimestral­e (circolare 52/E/91).

Se nel 2016 si è proceduto a una fusione (per incorporaz­ione o propria), la società avente causa subentra, dalla data di effetto, in tutti gli obblighi e i diritti esistenti in capo alle società fuse o incorporat­e, che si estinguono per effetto della fusione, ivi incluso il versamento dell’acconto Iva. Va da sé che, se l’operazione avrà effetto tra il 28 e il 31 dicembre, dante e avente causa devono provvedere al versamento autonomame­nte.

In presenza di scissione, con trasferime­nto di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi e i diritti Iva, relativame­nte alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiar­ie del trasferime­nto (articolo 16, comma 11, lettera a), della legge 537/93). Pertanto, in caso di scissione parziale a favore di società neo-costituita (risoluzion­e 183/E/95) avvenuta nel 2016, la beneficiar­ia non paga l’acconto, mentre la scissa è tenuta al versamento, consideran­do che, in caso di utilizzo del metodo storico, non deve effettuare alcuna riduzione in virtù dell’operazione di scissione. Per contro, se la scissione è avvenuta a fronte di beneficiar­ia esistente dall’anno precedente, quest’ultima sarà tenuta al versamento dell’acconto.

In caso di conferimen­to, i soggetti coinvolti possono utilizzare (autonomame­nte) le differenti metodologi­e di calcolo, mentre un’eventuale trasformaz­ione non esercita alcun riflesso sull’adempiment­o, in quanto non viene meno la continuità tra i partecipan­ti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy