Acconti Iva, tre vie per il calcolo
Scelta tra metodo storico, previsionale o analitico: si paga entro il 27
Anche per quest’anno i contribuenti possono determinare l’acconto Iva, in scadenza il 27 dicembre, scegliendo il metodo che assicura il minor esborso. Particolare attenzione va posta nel caso di variazione della periodicità delle liquidazioni rispetto all’anno precedente e di contabilità separata, oltre che in presenza di operazioni straordinarie.
Il metodo “storico” prevede la possibilità di calcolare l’importo dovuto in base al debito, se presente, del corrispondente periodo del 2015: l’acconto da versare è pari, rispettivamente, all’88% del risultato del valore indicato nel rigo VH12 della dichiarazione annuale 2016, per i mensili e i trimestrali “speciali”, o del saldo dovuto in base alla dichiarazione annuale incrementato dell’acconto versato a dicembre 2015 e diminuito degli interessi dell’1%. Nella sostanza, un dato storico “a credito” consentirebbe di non versare l’acconto. In alcuni casi, potrebbe risultare conveniente il metodo “previsionale”, attraverso il quale è possibile stimare il debito relativo all’ultima frazione 2016 e determinarne l’88%. Come ultima alternativa, i contribuenti possono effettuare una liquidazione Iva al 20 dicembre (metodo della «liquidazione straordinaria» o «analitico»). In questo caso, tuttavia, l’importo del versamento è pari al 100% del risultato ottenuto.
Ai contribuenti è lasciata libertà assoluta nella scelta della metodologia adottata per ciascuna annuali- tà. Il versamento dell’eventuale debito, per importi superiori a 103,29 euro, avviene mediante F24 utilizzando, rispettivamente, i codici 6013 e 6035 per mensili e trimestrali.
L’articolo 6, comma 3, della L. n. 405/90 stabilisce come debba avvenire il conteggio in presenza di variazione di periodicità della liquidazione da un anno all’altro: 1 se si passa da trimestrale a mensile, il parametro di commisurazione dell’acconto è pari a un terzo dell’impostaversatainsededidichiarazione annuale (o nell’ultimo trimestre), compreso eventuale acconto; 1 se si passa da mensile a trimestrale, l’ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell’anno, acconto compreso.
Per i soggetti che tengono contabilità separate, in caso di diverse periodicità di liquidazione, i versamenti vanno effettuati per l’ammontare complessivamente do- vuto per le attività con regime mensile distintamente da quello complessivamente dovuto per quelle con regime trimestrale (circolare 52/E/91).
Se nel 2016 si è proceduto a una fusione (per incorporazione o propria), la società avente causa subentra, dalla data di effetto, in tutti gli obblighi e i diritti esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che si estinguono per effetto della fusione, ivi incluso il versamento dell’acconto Iva. Va da sé che, se l’operazione avrà effetto tra il 28 e il 31 dicembre, dante e avente causa devono provvedere al versamento autonomamente.
In presenza di scissione, con trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi e i diritti Iva, relativamente alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento (articolo 16, comma 11, lettera a), della legge 537/93). Pertanto, in caso di scissione parziale a favore di società neo-costituita (risoluzione 183/E/95) avvenuta nel 2016, la beneficiaria non paga l’acconto, mentre la scissa è tenuta al versamento, considerando che, in caso di utilizzo del metodo storico, non deve effettuare alcuna riduzione in virtù dell’operazione di scissione. Per contro, se la scissione è avvenuta a fronte di beneficiaria esistente dall’anno precedente, quest’ultima sarà tenuta al versamento dell’acconto.
In caso di conferimento, i soggetti coinvolti possono utilizzare (autonomamente) le differenti metodologie di calcolo, mentre un’eventuale trasformazione non esercita alcun riflesso sull’adempimento, in quanto non viene meno la continuità tra i partecipanti.