Con l’integrativa niente maggiorazione
pL’eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa Iva dopo il versamento dell’acconto non determina la necessità di sanare l’eventuale carente pagamento che potrebbe emergere a fronte delle modifiche apportate al modello. Al di fuori di questo caso, quando si verifica l’ipotesi del carente o omesso versamento, è possibile procedere al ravvedimento operoso. Il 27 dicembre, i contribuenti provvederanno, in generale, al versamento dell’acconto Iva sul 2016. Potrebbe accadere che, per qualsiasi motivo, sorga la necessità di modificare, dopo tale data (ma entro il termine per presentare l’integrativa), i dati contenuti nella dichiarazione annuale relativa al 2015, ciò comportando una maggior imposta ed eventualmente un acconto superiore.
Con la circolare n. 42/E/2016 l’agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente non può essere assoggettato a sanzione per carente versamento se l’acconto è commisurato a quello della dichiarazione “vigente” al momento del pagamento. La precisazione, che supera la circolare n. 47/ E/2008, dovrebbe essere riferibile anche al comparto Iva.
Si immagini un contribuente mensilechemostraundebitoIvarelativo a dicembre 2015 di 100 e che versa il prossimo dicembre un ac- conto di 88, adottando il metodo “storico”. Accade che a gennaio 2017 si accorga di un errore commesso nella compilazione della dichiarazione relativa al 2015 e che, a fronte dell’integrativa, il debito di dicembre 2015 salga a 150. Ipotizzando che l’adozione del metodo previsionaleavrebbecomportatounversamento di 200, rendendolo meno “conveniente”, ci si chiede se sia necessario procedere con il ravvedimento operoso per 44 (dato da 132 meno 88). In base ai nuovi chiarimenti non sarebbe dovuto alcun versamento aggiuntivo, in quanto l’acconto è stato determinato correttamenteinrelazioneaidaticonosciuti al momento del pagamento.
Al contrario, nei casi di carente/omesso versamento, è possibile attivarsi mediante ravvedimento operoso al fine di ridurre il carico sanzionatorio, pari al 30% dell’imposta. L’articolo 13 del Dlgs 471/97 prevede, inoltre, che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza naturale la sanzione è ridotta alla metà, scendendo così al 15%. Ulteriormente, viene previsto che, salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, se il pagamento delle somme dovute avviene entro l’11 gennaio (15 giorni), la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
L’articolo 13 del Dlgs 472/97, in- vece, stabilisce che la riduzione delle sanzioni operi in misura pari a un decimo se il ravvedimento si perfeziona nei 30 giorni (26 gennaio) e a un nono se avviene nel termine dei 90 giorni (“teoricamente”, il 27 marzo). La riduzione scende a un ottavo se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (per il 2016, il 28 febbraio 2017). Si vengono quindi ad “accavallare” i periodi previsti per le riduzioni di un nono e di un ottavo. Tuttavia, posto che il ravvedimento “premia” semplicemente la maggior velocità nella correzione degli errori, non si vede il motivo di dover applicare la misura più penalizzante. Sul punto sarebbe comunque auspicabile una conferma ufficiale.