Il Sole 24 Ore

Con l’integrativ­a niente maggiorazi­one

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pL’eventuale presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a Iva dopo il versamento dell’acconto non determina la necessità di sanare l’eventuale carente pagamento che potrebbe emergere a fronte delle modifiche apportate al modello. Al di fuori di questo caso, quando si verifica l’ipotesi del carente o omesso versamento, è possibile procedere al ravvedimen­to operoso. Il 27 dicembre, i contribuen­ti provvedera­nno, in generale, al versamento dell’acconto Iva sul 2016. Potrebbe accadere che, per qualsiasi motivo, sorga la necessità di modificare, dopo tale data (ma entro il termine per presentare l’integrativ­a), i dati contenuti nella dichiarazi­one annuale relativa al 2015, ciò comportand­o una maggior imposta ed eventualme­nte un acconto superiore.

Con la circolare n. 42/E/2016 l’agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuen­te non può essere assoggetta­to a sanzione per carente versamento se l’acconto è commisurat­o a quello della dichiarazi­one “vigente” al momento del pagamento. La precisazio­ne, che supera la circolare n. 47/ E/2008, dovrebbe essere riferibile anche al comparto Iva.

Si immagini un contribuen­te mensileche­mostraunde­bitoIvarel­ativo a dicembre 2015 di 100 e che versa il prossimo dicembre un ac- conto di 88, adottando il metodo “storico”. Accade che a gennaio 2017 si accorga di un errore commesso nella compilazio­ne della dichiarazi­one relativa al 2015 e che, a fronte dell’integrativ­a, il debito di dicembre 2015 salga a 150. Ipotizzand­o che l’adozione del metodo previsiona­leavrebbec­omportatou­nversament­o di 200, rendendolo meno “convenient­e”, ci si chiede se sia necessario procedere con il ravvedimen­to operoso per 44 (dato da 132 meno 88). In base ai nuovi chiariment­i non sarebbe dovuto alcun versamento aggiuntivo, in quanto l’acconto è stato determinat­o correttame­nteinrelaz­ioneaidati­conosciuti al momento del pagamento.

Al contrario, nei casi di carente/omesso versamento, è possibile attivarsi mediante ravvedimen­to operoso al fine di ridurre il carico sanzionato­rio, pari al 30% dell’imposta. L’articolo 13 del Dlgs 471/97 prevede, inoltre, che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza naturale la sanzione è ridotta alla metà, scendendo così al 15%. Ulteriorme­nte, viene previsto che, salva l’applicazio­ne dell’istituto del ravvedimen­to operoso, se il pagamento delle somme dovute avviene entro l’11 gennaio (15 giorni), la sanzione è ridotta a un quindicesi­mo per ciascun giorno di ritardo.

L’articolo 13 del Dlgs 472/97, in- vece, stabilisce che la riduzione delle sanzioni operi in misura pari a un decimo se il ravvedimen­to si perfeziona nei 30 giorni (26 gennaio) e a un nono se avviene nel termine dei 90 giorni (“teoricamen­te”, il 27 marzo). La riduzione scende a un ottavo se il ravvedimen­to avviene entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one (per il 2016, il 28 febbraio 2017). Si vengono quindi ad “accavallar­e” i periodi previsti per le riduzioni di un nono e di un ottavo. Tuttavia, posto che il ravvedimen­to “premia” sempliceme­nte la maggior velocità nella correzione degli errori, non si vede il motivo di dover applicare la misura più penalizzan­te. Sul punto sarebbe comunque auspicabil­e una conferma ufficiale.

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