Trasporto e sosta, meno oneri sui biglietti
Non si possono considerare vending machine le biglietterie automatiche per il trasporto, quelle per la sosta e le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse. Avvicinandosi la scadenza del 1° aprile 2017 che vede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, così come pre- scritto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 127/2015 e da ultimo modificato dal Dl fiscale, è stata posta una questione all’agenzia delle Entrate che riguarda i distributori automatici di biglietti per il trasporto, la sosta e simili. Infatti, la nuova norma ha specificato che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i distributori automatici non solo di beni ma anche di servizi. L’Agenzia con risoluzione 116/E/2016 del 21 di- cembre sottolinea che per distributore automatico si deve intendere un apparecchio che eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, collegate automaticamente tra loro: uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli e, infine, un erogatore di beni e/o servizi. Essendo poi necessaria una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere i dati al sistema delle Entrate, quest’ultima arriva alla conclusione che non possono rientrare nell’obbligo i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici «non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti» ma erogano solo «una certificazione fiscale di tale servizio».