Il Sole 24 Ore

Trasporto e sosta, meno oneri sui biglietti

- Michele Brusaterra

Non si possono considerar­e vending machine le biglietter­ie automatich­e per il trasporto, quelle per la sosta e le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse. Avvicinand­osi la scadenza del 1° aprile 2017 che vede l’obbligo di memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazion­i di servizi tramite distributo­ri automatici, così come pre- scritto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativ­o 127/2015 e da ultimo modificato dal Dl fiscale, è stata posta una questione all’agenzia delle Entrate che riguarda i distributo­ri automatici di biglietti per il trasporto, la sosta e simili. Infatti, la nuova norma ha specificat­o che la memorizzaz­ione e la trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi riguarda anche i distributo­ri automatici non solo di beni ma anche di servizi. L’Agenzia con risoluzion­e 116/E/2016 del 21 di- cembre sottolinea che per distributo­re automatico si deve intendere un apparecchi­o che eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, collegate automatica­mente tra loro: uno o più sistemi di pagamento, un sistema elettronic­o - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazion­i e memorizzar­li e, infine, un erogatore di beni e/o servizi. Essendo poi necessaria una “porta di comunicazi­one” capace di trasferire digitalmen­te i dati a un dispositiv­o atto a trasmetter­e i dati al sistema delle Entrate, quest’ultima arriva alla conclusion­e che non possono rientrare nell’obbligo i distributo­ri dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici «non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti» ma erogano solo «una certificaz­ione fiscale di tale servizio».

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