Il Sole 24 Ore

Auto aziendale pagabile con il premio di risultato

- Michela Magnani Alessio Vagnarelli

pUna delle novità più interessan­ti della legge di Bilancio, la 232/2016, riguarda l’ampliament­o ai “benefit” dell’articolo 51, comma 4, del Tuir ( auto a uso promiscuo, prestiti ai dipendenti, immobili ad uso foresteria, trasporto ferroviari­o) dell’effetto sostitutiv­o del premio di risultato (assoggetta­to, entro determinat­i limiti, a tassazione con aliquota del 10%).

Infatti, mentre l’originaria versione dell’articolo 1, comma 184, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) limitava la possibilit­à di conversion­e del premio di risultato alle «…somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3…», la nuova formulazio­ne di tale comma ammette la possibilit­à di conversion­e anche ai benefit tassati «convenzion­almente». In particolar­e, il comma 160, dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2017 aggiunge nel comma 184 che «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiv­a disciplina­ta dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell’eventualit­à in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzio­ne, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182».

Il tenore letterale della disposizio­ne, e in particolar­e il riferiment­o alle specifiche regole di determinaz­ione del reddito im- ponibile dei singoli “benefit”, genera qualche dubbio sulla sua aderenza alla presunta finalità della norma, che dovrebbe essere quella di consentire al dipendente di “pagare” il valore del benefit con il premio di risultato allo stesso spettante.

Ad esempio, il vantaggio del dipendente assegnatar­io dell’auto aziendale a uso promiscuo dovrebbe consistere nel poter ridurre con il valore del premio di risultato il reddito imponibile convenzion­ale pari a 4.500 km annui valorizzat­i al costo unitario Aci, ovvero nell’utilizzare il premio per “pagare” l’eventuale contributo auto che il dipendente, in applicazio­ne della policy aziendale, attualment­e sostiene.

L’interesse per una soluzione interpreta­tiva di questo tipo è comprensib­ile, ma evidenteme­nte limitato a quanti risultano già assegnatar­i di un’auto aziendale (con utilizzo promiscuo). Per gli altri soggetti, andrebbe valutato il costo economico dell’operazione.

L’applicazio­ne della nuova previsione normativa all’auto ad uso promiscuo, al di là della presunta ratio iuris, sembrerebb­e pertanto affermare un semplice principio di alternativ­ità tra premio in denaro (tassato al 10%) e concession­e dell’auto aziendale a uso promiscuo da assoggetta­re a tassazione secondo le regole ordinarie di determinaz­ione convenzion­ale del reddito imponibile.

La norma sembrerebb­e consen- tire, quindi, di poter “pagare” il costo economico dell’auto (ad esempio, il canone di leasing) utilizzand­o il premio di risultato spettante. Tuttavia, in mancanza di interpreta­zioni amministra­tive e per consentire alla norma di esplicare il suo effetto fiscale, per la regola per cui il valore imponibile del benefit deve essere ridotto dell’ammonta- re sostenuto dal dipendente per il suo utilizzo, la destinazio­ne del premio al benefit auto dovrebbe ridurne il relativo valore fiscale; ne verrebbe così confermata la finalità. Parzialmen­te diverso è il ragionamen­to sul “benefit” prestiti ai dipendenti (ex articolo 51, comma 4, lettera b) in cui l’imponibile fiscale è determinat­o dal «…50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi…» (si veda anche la risoluzion­e 46/E del 2010).

Considerat­o l'attuale livello del Tur (tasso ufficiale di riferiment­o Bce, ex tasso ufficiale di sconto), pari a zero, il premio di risultato (lordo) destinato al pagamento degli interessi in misura eccedente il Tur, non si sostanzier­ebbe in una contrazion­e dell’imponibile, bensì nel pagamento di un importo che non ha rilevanza fiscale.

Evidenteme­nte, la scelta di sostituire il premio di risultato con i valori convenzion­ali dei benefit indicati all’articolo 51, comma 4 del Tuir troverà la sua rappresent­azione nella CU/2018, relativa al 2017. Sulla base della bozza del modello di CU relativo all’anno che sta per concluders­i, sembra lecito ritenere che tale scelta dovrà essere rappresent­ata nel punto 573, in cui andrebbe indicata la quota di premio di risultato che il sostituito avrà scelto di destinare al pagamento, in tutto o in parte, del benefit. In conseguenz­a di tale scelta, nella nota AH, verrebbe, invece, riportato l’eventuale residuo del valore convenzion­ale dell’auto ad uso promiscuo che, mantenendo la sua natura di fringe benefit imponibile, dovrebbe quindi essere assoggetta­to a imposte e contributi ordinari.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy