Per gli interventi edilizi regole statali «centrali»
Bocciata la legge delle Marche che estende i poteri locali Niente Scia se le norme nazionali richiedono altri titoli
pÈ illegittima la norma regionale che consente al Comune di autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi su opere pubbliche, o di pubblico interesse, nonostante siano difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, per far fronte a esigenze di carattere improrogabile e transitorio.
Lo ha dichiarato la Consulta - con la sentenza 282, depositata ieri - ricordando che la deroga dalla normativa statale in materia di opere pubbliche, presupponga comunque il rispetto delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche.
A finire sotto la mannaia dei giudici costituzionali, la legge 17/2015 della Regione Marche, con quattro articoli dichiarati costituzionalmente illegittimi.
In particolare, è stata cassata la norma che sottopone a semplice Scia (la segnalazione di inizio attività riservata agli interventi minori) gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione parziale e tutta una serie di opere che, secondo la normativa nazionale, devono essere vincolati al rilascio di una Dichiarazione di inizio attività (la cosiddetta Dia).
«Secondo la giurisprudenza costituzionale - ricordano i giudici - la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi, costituisce principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni del governo del territorio, vincolando così la legislazione regionale di dettaglio».
In più, si legge nell’impugna- tiva, la norma censurata avrebbe introdotto anche un nuovo titolo abilitativo, non previsto dalla legislazione statale, invadendo anche sotto questo profilo le competenze statali.
A violare i principi fondamentali del governo del territorio, è anche l’articolo marchigiano che riconduce all’attività edilizia libera una serie di fattispecie, che la normativa statale subordina, invece, a permesso di costruire, Scia, oppure Cil (Comunicazione di inizio lavori). Così come fuori dal perimetro dell’edilizia libera - secondo quanto prescritto dal Testo unico dell’edilizia - devono essere considerati (contrariamente a quanto prescritto dalla norma marchigiana) gli interventi sulle parti strutturali degli edifici.
Ha ricevuto il niet dei giudici costituzionali anche l’articolo 12 della norma regionale, relativo al miglioramento sismico degli edifici.
«L’articolo 88 del Testo unico edilizia statale - stigmatizza la sentenza - riconosce soltanto al ministro delle Infrastrutture la possibilità di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche, in zone considerate a rischio».
Infine, l’autorizzazione temporanea introdotta dalla disposizione regionale censurata, contrasta sotto più profili con la disciplina statale del permesso di costruire in deroga. In ogni caso - concludono i giudici - è precluso al legislatore regionale introdurre atti di assenso all’esecuzione di opere edilizie del tutto “atipici” rispetto a quelli disciplinati dal Testo unico dell’edilizia.
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