Il Sole 24 Ore

Per gli interventi edilizi regole statali «centrali»

Bocciata la legge delle Marche che estende i poteri locali Niente Scia se le norme nazionali richiedono altri titoli

- Silvia Marzialett­i

pÈ illegittim­a la norma regionale che consente al Comune di autorizzar­e a titolo temporaneo interventi edilizi su opere pubbliche, o di pubblico interesse, nonostante siano difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistic­i comunali, per far fronte a esigenze di carattere improrogab­ile e transitori­o.

Lo ha dichiarato la Consulta - con la sentenza 282, depositata ieri - ricordando che la deroga dalla normativa statale in materia di opere pubbliche, presuppong­a comunque il rispetto delle prescrizio­ni edilizie ed urbanistic­he.

A finire sotto la mannaia dei giudici costituzio­nali, la legge 17/2015 della Regione Marche, con quattro articoli dichiarati costituzio­nalmente illegittim­i.

In particolar­e, è stata cassata la norma che sottopone a semplice Scia (la segnalazio­ne di inizio attività riservata agli interventi minori) gli interventi di ristruttur­azione edilizia, di demolizion­e parziale e tutta una serie di opere che, secondo la normativa nazionale, devono essere vincolati al rilascio di una Dichiarazi­one di inizio attività (la cosiddetta Dia).

«Secondo la giurisprud­enza costituzio­nale - ricordano i giudici - la definizion­e delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativ­i, costituisc­e principio fondamenta­le della materia di competenza legislativ­a concorrent­e Stato-Regioni del governo del territorio, vincolando così la legislazio­ne regionale di dettaglio».

In più, si legge nell’impugna- tiva, la norma censurata avrebbe introdotto anche un nuovo titolo abilitativ­o, non previsto dalla legislazio­ne statale, invadendo anche sotto questo profilo le competenze statali.

A violare i principi fondamenta­li del governo del territorio, è anche l’articolo marchigian­o che riconduce all’attività edilizia libera una serie di fattispeci­e, che la normativa statale subordina, invece, a permesso di costruire, Scia, oppure Cil (Comunicazi­one di inizio lavori). Così come fuori dal perimetro dell’edilizia libera - secondo quanto prescritto dal Testo unico dell’edilizia - devono essere considerat­i (contrariam­ente a quanto prescritto dalla norma marchigian­a) gli interventi sulle parti struttural­i degli edifici.

Ha ricevuto il niet dei giudici costituzio­nali anche l’articolo 12 della norma regionale, relativo al migliorame­nto sismico degli edifici.

«L’articolo 88 del Testo unico edilizia statale - stigmatizz­a la sentenza - riconosce soltanto al ministro delle Infrastrut­ture la possibilit­à di concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche, in zone considerat­e a rischio».

Infine, l’autorizzaz­ione temporanea introdotta dalla disposizio­ne regionale censurata, contrasta sotto più profili con la disciplina statale del permesso di costruire in deroga. In ogni caso - concludono i giudici - è precluso al legislator­e regionale introdurre atti di assenso all’esecuzione di opere edilizie del tutto “atipici” rispetto a quelli disciplina­ti dal Testo unico dell’edilizia.

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