Per le piccole zone locali rischi valutabili a discrezione
pLa direttiva 2001/42 sulla Vas ( Valutazione ambientale strategica) è compatibile col diritto comunitario. Inoltre, le autorità amministrative degli Stati membri, quando esaminano piani o programmi su «piccole zone a livello locale», possono valutare discrezionalmente il rischio ambientale e il concetto di «elevato livello di protezione» non coincide con quello di «massimo livello di protezione possibile», essendo meno rigoroso. Sono i concetti fondamentali della sentenza emanata ieri dalla Corte Ue nella causa C-444/15 sulle tre questioni pregiudiziali sollevate dal Tar Veneto sull’articolo 3 della direttiva.
Tutto nasceva dal piano di una società per il recupero di un’area tutelata a livello nazionale e comunitario. La commissione re- gionale riteneva non ci volesse Vas, poiché si trattava di uso di piccole aree a livello locale senza effetti significativi sull’ambiente. L’associazione Italia Nostra impugnava al Tar la delibera.
La nozione di «piccole zone a livello locale» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva va definita sul dato oggettivo della superficie ma a condizione che il piano o il programma sia elaborato o adottato da un’autorità locale e che la zona sia piccola rispetto all’ambito territoriale complessivo facente capo all’autorità.
Il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) fa rientrare nella nozione di «piccolo» le superfici fino a 40 ettari per i progetti di sviluppo di aree urbane e le superfici fino a 10 ettari per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti. Ora, quindi, occorre tener conto anche di queste due condizioni.
In materia ambientale, il Trattato per il funzionamento dell’Unione europea (Tfue) autorizza gli Stati membri a stabilire misure di protezione “rinforzate” rispetto a quanto previsto dalla direttiva Vas. Quindi, per i piani e i programmi che determinano l’utilizzo di «piccole zone a livello locale», le autorità competenti degli Stati membri sono facoltizzati a condurre un esame preliminare discrezionale, per verificare se un certo piano o programma sia suscettibile di avere un’incidenza notevole sull’ambiente.
In caso di risposta positiva, per tale piano o programma, le autorità locali possono imporre una valutazione ambientale ai sensi della direttiva Vas.