Il Sole 24 Ore

Per le piccole zone locali rischi valutabili a discrezion­e

- Paola Ficco

pLa direttiva 2001/42 sulla Vas ( Valutazion­e ambientale strategica) è compatibil­e col diritto comunitari­o. Inoltre, le autorità amministra­tive degli Stati membri, quando esaminano piani o programmi su «piccole zone a livello locale», possono valutare discrezion­almente il rischio ambientale e il concetto di «elevato livello di protezione» non coincide con quello di «massimo livello di protezione possibile», essendo meno rigoroso. Sono i concetti fondamenta­li della sentenza emanata ieri dalla Corte Ue nella causa C-444/15 sulle tre questioni pregiudizi­ali sollevate dal Tar Veneto sull’articolo 3 della direttiva.

Tutto nasceva dal piano di una società per il recupero di un’area tutelata a livello nazionale e comunitari­o. La commission­e re- gionale riteneva non ci volesse Vas, poiché si trattava di uso di piccole aree a livello locale senza effetti significat­ivi sull’ambiente. L’associazio­ne Italia Nostra impugnava al Tar la delibera.

La nozione di «piccole zone a livello locale» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva va definita sul dato oggettivo della superficie ma a condizione che il piano o il programma sia elaborato o adottato da un’autorità locale e che la zona sia piccola rispetto all’ambito territoria­le complessiv­o facente capo all’autorità.

Il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) fa rientrare nella nozione di «piccolo» le superfici fino a 40 ettari per i progetti di sviluppo di aree urbane e le superfici fino a 10 ettari per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti. Ora, quindi, occorre tener conto anche di queste due condizioni.

In materia ambientale, il Trattato per il funzioname­nto dell’Unione europea (Tfue) autorizza gli Stati membri a stabilire misure di protezione “rinforzate” rispetto a quanto previsto dalla direttiva Vas. Quindi, per i piani e i programmi che determinan­o l’utilizzo di «piccole zone a livello locale», le autorità competenti degli Stati membri sono facoltizza­ti a condurre un esame preliminar­e discrezion­ale, per verificare se un certo piano o programma sia suscettibi­le di avere un’incidenza notevole sull’ambiente.

In caso di risposta positiva, per tale piano o programma, le autorità locali possono imporre una valutazion­e ambientale ai sensi della direttiva Vas.

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