Il Sole 24 Ore

Sulle liti tra operatori decide il giudice del luogo del danno

- Mar.Ca.

pÈ competente il giudice del luogo in cui si è verificato il danno sulla controvers­ia tra siti web che vendono prodotti oggetto di un contratto di distribuzi­one selettiva. Anche quando i siti operano in Stati membri diversi da quelli del giudice adito. Lo chiarisce la Corte Ue che, con sentenza depositata ieri (C618/15), ha sbrogliato un’intricata matassa sull’individuaz­ione del giudice competente in base al regolament­o 44/2001 (sostituito dal 1215/2012, di analogo tenore).

A sollevare la questione pregiudizi­ale è stata la Cassazione francese. Una società, con sede in Francia, operativa nella vendita al dettaglio di prodotti elettronic­i, aveva concluso un contratto di distribuzi­one selettiva per beni a marchio Samsung, con divieto di vendita online. Ma la società ave- va commercial­izzato telefoni sul proprio sito internet ed era così arrivata la chiusura, per volontà di Samsung Francia, del rapporto commercial­e. L’azienda sosteneva che la risoluzion­e era illegittim­a tanto più che la clausola sul divieto di vendita non era applicata in modo uniforme a tutti i distributo­ri, tanto è vero che Amazon procedeva via web. Di qui l’azione dinanzi al tribunale commercial­e di Parigi per la fornitura dei prodotti rientranti nel contratto e il ritiro dai siti internet di Amazon di alcuni modelli Samsung.

I giudici francesi si erano dichiarati incompeten­ti per le azioni contro Amazon e avevano dichiarato irricevibi­li le domande contro Samsung. La Cassazione si è rivolta alla Corte Ue. Negli illeciti civili con azioni risarcitor­ie per violazione del divieto di ven- dita fuori di una rete di distribuzi­one selettiva, la giurisdizi­one va anche al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Egli, per prossimità rispetto alla controvers­ia, è nella situazione migliore per risolvere la lite.

Per la Corte Ue è chiaro il nesso naturale tra giudice adito (francese) e controvers­ia principale. E proprio in Francia si concretizz­a il danno: il distributo­re che non può vendere via web per le condizioni contrattua­li di distribuzi­one selettiva subisce perdite per riduzione del volume di vendite. È quindi irrilevant­e, per stabilire la giurisdizi­one, che alcuni siti operino in Stati Ue diversi da quelli del giudice adito, quando i fatti commessi in detti Stati hanno provocato il danno.

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