Sulle liti tra operatori decide il giudice del luogo del danno
pÈ competente il giudice del luogo in cui si è verificato il danno sulla controversia tra siti web che vendono prodotti oggetto di un contratto di distribuzione selettiva. Anche quando i siti operano in Stati membri diversi da quelli del giudice adito. Lo chiarisce la Corte Ue che, con sentenza depositata ieri (C618/15), ha sbrogliato un’intricata matassa sull’individuazione del giudice competente in base al regolamento 44/2001 (sostituito dal 1215/2012, di analogo tenore).
A sollevare la questione pregiudiziale è stata la Cassazione francese. Una società, con sede in Francia, operativa nella vendita al dettaglio di prodotti elettronici, aveva concluso un contratto di distribuzione selettiva per beni a marchio Samsung, con divieto di vendita online. Ma la società ave- va commercializzato telefoni sul proprio sito internet ed era così arrivata la chiusura, per volontà di Samsung Francia, del rapporto commerciale. L’azienda sosteneva che la risoluzione era illegittima tanto più che la clausola sul divieto di vendita non era applicata in modo uniforme a tutti i distributori, tanto è vero che Amazon procedeva via web. Di qui l’azione dinanzi al tribunale commerciale di Parigi per la fornitura dei prodotti rientranti nel contratto e il ritiro dai siti internet di Amazon di alcuni modelli Samsung.
I giudici francesi si erano dichiarati incompetenti per le azioni contro Amazon e avevano dichiarato irricevibili le domande contro Samsung. La Cassazione si è rivolta alla Corte Ue. Negli illeciti civili con azioni risarcitorie per violazione del divieto di ven- dita fuori di una rete di distribuzione selettiva, la giurisdizione va anche al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Egli, per prossimità rispetto alla controversia, è nella situazione migliore per risolvere la lite.
Per la Corte Ue è chiaro il nesso naturale tra giudice adito (francese) e controversia principale. E proprio in Francia si concretizza il danno: il distributore che non può vendere via web per le condizioni contrattuali di distribuzione selettiva subisce perdite per riduzione del volume di vendite. È quindi irrilevante, per stabilire la giurisdizione, che alcuni siti operino in Stati Ue diversi da quelli del giudice adito, quando i fatti commessi in detti Stati hanno provocato il danno.