Doppio cognome a libera scelta
pL’attribuzione automatica del cognome paterno «in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori» è incostituzionale. La Corte costituzionale - sentenza 286/16 - ha depositato ieri le motivazioni anticipate lo scorso 8 novembre sulla annosa questione del doppio
per i figli, statuendo che questo “diktat” i mplicito nelle leggi vigenti contrasta sia con il diritto alla (piena) identità personale (articolo 2) sia con l’uguaglianza tra cittadini, in prima battuta (articolo 3), e quella tra coniugi (articolo 29).
La remissione alla Consulta era stata decisa della Corte di appello di Genova nell’ambito di una causa promossa da una coppia dopo il diniego dell’ufficiale di stato civile di riconoscere al loro figlio, nato nel 2012, anche il cognome della mamma.
Paradossalmente l’automatismo del cognome paterno non era previsto da una norma speci- fica, ma desumibile indirettamente dal Codice civile (in materia di figli nati fuori dal matrimonio), da un regio decreto del 1939 e da un decreto del presidente della Repubblica del 2000. Già nel 1998 la questione era arrivata alla Consulta, che l’aveva respinta in modo radicale, una scelta molto attenuata 8 anni più tardi - ma ancora non decisiva - fino alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che nel gennaio 2014 aveva bollato come «discri- minatoria» la «visione patriarcale della famiglia» riflessa dalla esclusività del cognome paterno. Il 24 settembre del 2014 la legge correttiva era arrivata alla prima lettura alla Camera (Testo unico della famiglia), legge che però si era arenata in Senato per i contrasti in maggioranza sulla prospettata “deregulation” familiare.
A margine della sentenza e con un’ordinanza aggiuntiva la Corte ha escluso ieri l’intervento a giudizio dell’associazione Rete per la Parità, in quanto «terzo non legittimato» .