Il Sole 24 Ore

Doppio cognome a libera scelta

- A.Gal.

pL’attribuzio­ne automatica del cognome paterno «in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori» è incostituz­ionale. La Corte costituzio­nale - sentenza 286/16 - ha depositato ieri le motivazion­i anticipate lo scorso 8 novembre sulla annosa questione del doppio

per i figli, statuendo che questo “diktat” i mplicito nelle leggi vigenti contrasta sia con il diritto alla (piena) identità personale (articolo 2) sia con l’uguaglianz­a tra cittadini, in prima battuta (articolo 3), e quella tra coniugi (articolo 29).

La remissione alla Consulta era stata decisa della Corte di appello di Genova nell’ambito di una causa promossa da una coppia dopo il diniego dell’ufficiale di stato civile di riconoscer­e al loro figlio, nato nel 2012, anche il cognome della mamma.

Paradossal­mente l’automatism­o del cognome paterno non era previsto da una norma speci- fica, ma desumibile indirettam­ente dal Codice civile (in materia di figli nati fuori dal matrimonio), da un regio decreto del 1939 e da un decreto del presidente della Repubblica del 2000. Già nel 1998 la questione era arrivata alla Consulta, che l’aveva respinta in modo radicale, una scelta molto attenuata 8 anni più tardi - ma ancora non decisiva - fino alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che nel gennaio 2014 aveva bollato come «discri- minatoria» la «visione patriarcal­e della famiglia» riflessa dalla esclusivit­à del cognome paterno. Il 24 settembre del 2014 la legge correttiva era arrivata alla prima lettura alla Camera (Testo unico della famiglia), legge che però si era arenata in Senato per i contrasti in maggioranz­a sulla prospettat­a “deregulati­on” familiare.

A margine della sentenza e con un’ordinanza aggiuntiva la Corte ha escluso ieri l’intervento a giudizio dell’associazio­ne Rete per la Parità, in quanto «terzo non legittimat­o» .

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