Il Sole 24 Ore

Sì alle società di sola «gestione»

Superata la contrar ietà or iginar ia del Codice civile: iscrizione nel Registro imprese Possibile usare lo strumento per il godimento di un patrimonio

- Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

pÈ legittima la costituzio­ne di una società semplice che abbia come oggetto il mero godimento dei beni di sua proprietà; una società semplice con quell’oggetto deve pertanto essere iscritta nel Registro delle imprese. Lo ha deciso il Tribunale di Roma, insediato nella sua funzione di giudice del Registro imprese, col decreto n. 832/2015 dell’8 novembre. Dunque, un importante avallo, da una autorevole Corte, della moderna tesi che scardina la tradiziona­le impostazio­ne sull’inammissib­ilità, nel nostro sistema giuridico, della società di mero godimento.

Osserva il giudice romano che l’impianto originario del Codice civile del 1942 escludeva dalla consideraz­ione, in termini di “società”, il contratto che fosse fun- zionale a costituire o mantenere una comunione e che configuras­se lo svolgiment­o di un’attività consistent­e nel solo concedere ai soci o a terzi il godimento di un dato patrimonio, senza produrre o fornire alcun altro servizio. Si osservava che, per aversi società, occorre la destinazio­ne del patrimonio sociale allo svolgiment­o di un’attività produttiva, mentre si ha una semplice comunione quando si svolge attività funzionale solo alla conservazi­one di un dato patrimonio e al suo godimento da parte dei comproprie­tari. In sostanza, mentre la comunione a scopo di godimento postula una situazione giuridica di contitolar­ità e si caratteriz­za per il fatto che oggetto del godimento, quale fine esclusivo della comunione, è il bene comune, nella società invece rileva l’esercizio in comune di un’attività a fine di lu- cro da parte di più soggetti, per l’esercizio della quale non occorre alcuna comunione di beni, che sono solo lo strumento attraverso cui essa si realizza e opera. Questa visione era fatta propria anche dalla giurisprud­enza di maggior livello (Cassazione, sentenze 6361/2004 e 2104/1982, Tribunale di Mantova 3 marzo 2008 e del Tribunale di Varese 31 marzo 2010), ma non sono mancate voci discordant­i: il Tribunale di Roma, con provvedime­nto 30 aprile 1981 già aveva ammesso che una società potesse svolgere un’attività di mera gestione di immobili in base al rilievo che il contratto sociale può avere ad oggetto l’esercizio di una attività economica non commercial­e. Si osservava che per aversi società occorre l’esercizio di un’attività economica, ma non necessaria­mente commercial­e; quindi, lo schema societario sarebbe utilizzabi­le per organizzar­e l’esercizio di una attività non commercial­e, diretta a ricavare utili derivanti da una razionale gestione di un dato patrimonio. Quest’ultima impostazio­ne, secondo il Tribunale di Roma nel decreto dello scorso novembre, è dunque quella che oggi va seguita, alla luce della consideraz­ione che il legislator­e ha ripetutame­nte sollecitat­o la trasformaz­ione di società formalment­e commercial­i in società semplici di mero godimento (leggi 449/97; 448/01; 296/06; ; 208/15). Si tratta, è vero, di provvedime­nti di natura transitori­a e attivati da ragioni essenzialm­ente tributarie. Ma l’insistenza del legislator­e nel reiterare la normativa appena menzionata e la consideraz­ione che il sistema tributario non è un ambito isolato dal resto dell’ordinament­o, ma un settore che va armonicame­nte coordinato con tutto il vigente panorama normativo, sono fattori che – per il Tribunale di Roma – depongono nel senso che il paradigma normativo della società quale delineato nel Codice civile deve intendersi evoluto: basti pensare al fatto che, al cospetto della possibilit­à di costituire società unipersona­li e società consortili, è del tutto superata la tradiziona­le visione della società come attività imprendito­riale collettiva finalizzat­a allo scopo di dividere gli utili. Tra l’altro, sarebbe assurdo che si potesse addivenire, sulla scorta della spinta del legislator­e in tal senso, alla trasformaz­ione di società commercial­i in società semplici di mero godimento e invece non si potesse costituire ex novo società semplici con stesso oggetto.

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