Al via i nuovi bilanci: ok alle «istruzioni»
Eliminata dal conto economico la sezione straordinaria - Ammortamento non oltre 20 anni
L ’Org anismo italiano di contabilità (Oic) ha diffuso ieri i principi contabili aggiornati nella versione definitiva: le novità e integrazioni, che si applicano già dai bilanci 2016, rispetto alle bozze, tengono conto delle osservazioni raccolte nella consultazione.
L’Oic, nel rivedere i singoli principi contabili, ha anche provveduto alla declinazione pratica, con riferimento ad alcune fattispecie significative, dei principi generali della rilevanza e della sostanza economica, introdotti nel Codice civile dal decreto legislativo 139/2015: la successiva revisione dell’Oic 11, relativo ai postulati del bilancio, sarà l’occasione per inquadrare a livello più generale questi due principi (si veda anche la scheda).
Di seguito sono illustrate le principali novità contenute nei nuovi documenti.
Oic 12 Schemi di bilancio e informativa
L’articolo 2427, numero 13 del Codice civile richiede l’indicazione, nella nota integrativa, dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.
Il legislatore intende così dare evidenza nella nota integrativa di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale: questa impostazione è coerente con l’eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria.
L’obiettivo dell’informativa è consentire all’utilizzatore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.
In questo modo l’utilizzatore del bilancio può depurare il conto economico dagli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e, pertanto, difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi.
Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell’informazione richiesta sono: picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, eccetera).
Oic 15 Crediti e Oic 19 Debiti
Con riferimento all’attualizzazione, un finanziamento a una società controllata infruttifero, oppure a tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato, costituisce un investimento aggiuntivo nella stessa che incrementa il valore della partecipazione per la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (non si iscrive tra gli oneri finanziari del conto economico); per la società controllata si tratta di un beneficio rilevato con un incremento del patrimonio netto per lo stesso ammonta- re (e non tra i proventi finanziari del conto economico così, applicando il principio della sostanza, si evita la rilevazione di un provento tra parti correlate).
La motivazione del finanziamento, relativa al rafforzamento patrimoniale della società controllata, emerge, per esempio, da verbali del Consiglio di amministrazione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria dell’impresa o del gruppo, elementi del contratto eccetera: la contabilizzazione illustrata avviene in applicazione del principio della sostanza dell’operazione o del contratto.
In base al medesimo criterio, un finanziamento erogato da una società ai dipendenti a condizioni agevolate, può essere riconducibile a una forma di retribuzione aggiuntiva, rilevata quale costo del personale (per la differenza di cui sopra).
Nella nota integrativa sono indicate le ragioni che hanno condotto ad attribuire, alla differenza tra disponibilità liquide erogate e valore dei flussi finanziari futuri, una natura diversa da quella finanziaria.
Oic 24 Immobilizzazioni immateriali
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la vita utile, che è stimata in sede di rilevazione iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi. Quando in base alla stima è determinata una vita utile superiore a dieci anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto della stessa: in ogni caso la vita utile non può superare i 20 anni (limite che riguarda anche i marchi). Nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni.
Oic 32 Strumenti finanziari derivati
La versione finale del principio contabile contiene numerose modifiche e integrazioni intese a renderne più facile lettura e applicazione.
Sono stati i ncrementati gli esempi illustrativi nei quali è inserito il collegamento allo specifico paragrafo: è riportato anche un «Esempio di documentazione per una relazione di copertura del rischio cambio sulla base delle previsioni di budget», mentre in un altro esempio è precisato che la società, una volta calcolato il fair value in via autonoma, può corroborare il proprio calcolo tenendo conto di quanto comunicato dalla controparte del derivato (per esempio, Istituto di credito).
Il paragrafo relativo alla «Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici» è stato strutturato in modo da renderlo autonomo: pertanto, le società che possono usufruire di queste semplificazioni possono leggere poche pagine senza essere costrette ad effettuare rimandi alle restanti parte del principio.
Il capitolo relativo alle «Motivazioni alle base delle decisioni assunte» è stato integrato per illustrare le ragioni delle scelte delle regole contabili.
Infine, il principio contabile Oic 3, relativo all’informazione sugli strumenti finanziari, è abrogato e l’informativa ivi prevista è stata ricollocata nei principi Oic 15, Oic 20 e Oic 21.