Crediti e debiti vanno attualizzati
Il criterio del costo ammortizzato irrilevante nei rapporti fino a 12 mesi
L’Oic ha aggiornato i principi contabili 15 (crediti) e 19 (debiti) per tenere conto delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 e per migliorarne il coordinamento con gli altri principi contabili, in primis con l’Oic 12, relativo a composizione e schemi del bilancio d’esercizio. Le imprese hanno quindi lo strumento per gestire i cambiamenti sui crediti e sui debiti nel bilancio 2016 (se solare), con un sospiro di sollievo per quanto riguarda la complessa gestione del costo ammortizzato, che in base al principio generale della rilevanza potrà non essere applicato per i crediti e i debiti commerciali a breve termine (inferiori a 12 mesi). Di seguito commentiamo il principio sui crediti, le considerazioni valgono anche per quello sui debiti.
Il principio contabile 15 sui crediti include molte delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015: la modifica dello stato patrimoniale con la specifica inclusione dei «crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti» (consociate), il costo ammortizzato e la connessa attualizzazione, con le specifiche disposizioni di prima applicazione, la prevalenza della sostanza sulla forma, la distinzione tra bilanci ordinari, abbreviati e delle micro imprese. Vediamo le principali novità per le imprese con bilancio ordinario.
Costo ammortizzato
L’articolo 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile prevede che «i crediti e i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo». Per recepire l’introduzione del costo ammortizzato, l’Oic 15 e l’Oic 19 riportano le definizioni dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Inoltre, per tenere conto del “fattore temporale” nella valutazione del costo ammortizzato, l’Oic ha dettato specifiche regole, con esempi, per l’attualizzazione dei crediti, precisando che occorre utilizzare il tasso di mercato nella rilevazione iniziale quando il tasso di interesse desumibile dal contratto o dall’operazione si discosti “significativamente” dal tasso di interesse di mercato, e sempre che gli effetti dell’attualizzazione siano rilevanti, in base al principio generale contenuto nell’articolo 2423 del Codice civile. Quindi il costo ammortizzato e la connessa attualizzazione possono non essere applicati ai crediti con scadenza inferiore a 12 mesi o, se superiori a 12 mesi, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Le stesse possibilità sono previste anche per i debiti. L’applicazione del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione riduce l’importo di ricavi e costi, come illustrato negli esempi citati dal principio contabile.
Rispetto al precedente Oic 15 sono state eliminate le disposizioni sullo scorporo degli interessi impliciti sui crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi non fruttiferi di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, in quanto di fatto già comprese nella nuova metodologia di calcolo del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione. Inoltre, l’Oic 15 distingue il processo di attualizzazione dei crediti da quello di loro svalutazione, che attiene alla previsione dei mancati flussi futuri di cassa in entrata. Ai fini pratici, le imprese dovranno dotarsi degli strumenti e della documentazione necessaria per conteggiare il costo ammortizzato e/o l’attualizzazione: condizioni di vendita e di acquisto, tassi di mercato rilevati al momenti iniziale eccetera. Le stesse imprese dovranno anche continuare a gestire la fatturazione ai fini Iva, gli estratti conto con clienti e fornitori ed eventuali conteggi provvigionali con il valore nominale del credito o del debito.
Prevale la sostanza sulla forma
Interessanti, ma di complessa gestione amministrativa, le indicazioni dell’Oic 15 sui crediti finanziari nei casi in cui la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri non sia rilevata tra i proventi e gli oneri finanziari in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Due sono le fattispecie tipiche, caratterizzate dal fatto che vi sia un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato, e analiticamente commentate dal principio contabile: i finanziamenti soci e i prestiti ai dipendenti. In questi casi, il finanziamento infruttifero a una società controllata genera un incremento del costo della partecipazione per la controllante e un maggiore equity per la controllata, mentre il prestito a tasso agevolato a un dipendente evidenzia un maggiore costo del personale.
Prima applicazione
Alcuni paragrafi del principio sono dedicati alle disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. In coerenza con quanto previsto dal Dlgs 139/2015 (articolo 12, comma 2), gli effetti derivanti dall’ap- plicazione del costo ammortizzato possono essere rilevati «prospetticamente», e quindi solo ai crediti e ai debiti iscritti per la prima volta nel bilancio 2016 (se solare). Nel caso in cui l’impresa decida di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i crediti e debiti iscritti in bilancio alla data di prima applicazione.
Cancellazione dei crediti
L’Oic 15 semplifica le regole per la cancellazione dei crediti dal bilancio, poiché attribuisce rilevanza al solo trasferimento dei “rischi”, a differenza dei principi contabili Ias/Ifrs, che fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e dei benefici relativi all’attività finanziaria. La semplificazione coinvolge anche le cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, per le quali si è scelto di non introdurre dei modelli contabili ad hoc.
Nota integrativa
Anche la nota integrativa è soggetta a cambiamenti. Innanzitutto, sarà necessario illustrare le politiche contabili adottate, con riferimento particolare al principio generale sulla rilevanza (articolo 2423, Codice civile). Sarà poi necessario indicare la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che prima erano contenuti nella relazione sulla gestione.
Ove rilevante, la nota integrativa indica anche il tasso di interesse effettivo e le scadenze, l’ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e il relativo effetto sul conto economico, nonché l’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti ed impegni.