Il Sole 24 Ore

Garanzie di Stato anche per liquidità d’emergenza

- Davide Colombo

L’ombrello che lo Stato aprirà l’anno venturo per la soluzione delle crisi bancarie (Mps in primis) non farà salire di molto l’Italia nella classifica Eurostat sugli interventi pubblici per il settore. Nel 2015 il “peso” sul debito delle garanzie di Stato attivate su questo fronte era pari a 1,5 miliardi per il nostro Paese, contro i 224,6 della Germania, i 131,4 del Regno Unito o i 51 miliardi della Spagna (si veda la tabella in pagina aggiornata all’ottobre scorso). Se anche venissero utilizzati per intero i 20 miliardi di maggiore debito pubblico autorizzat­o nel 2017 per il risanament­o degli istituti di credito che chiederann­o l’aiuto, l’Italia resterebbe nelle retrovie, come del resto era avvenuto anche negli anni più intensi della crisi, quando vennero lanciati prima i Tremonti e poi i Monti bond, che sono stati poi rimborsati con gli interessi negli anni successivi.

Solo nelle prossime settimane sapremo come verranno ripartite le risorse: quante per ricapitali­zzare banche con livelli di patrimonia­lizzazione non in linea con gli stress test e quanto per le garanzie di liquidità. Il decreto prevede la possibilit­à di attivare la garanzia pubblica anche a sostegno di crediti di ultima istanza (Emergency Liquidity Assistance, ELA) a favore delle banche che ne facciano richiesta. L’articolo 10 del testo arrivato in Gazzetta Ufficiale rivela che il Mef può attivare questa rete entro i prossimi sei mesi al fine di integrare il collateral­e, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziame­nti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggia­re gravi crisi di liquidità (le erogazioni di liquidità di emergenza, appunto), in conformità con gli schemi previsti dalla Bce.

Si tratta, in pratica, di un canale di finanziame­nto presso l’Eu- rosistema che va oltre le ordinarie operazioni di politica monetaria e che può essere attivato seguendo una procedura fissata dalla Bce con paletti molto precisi. Per esempio se l’operazione Ela aperta per un singolo istituto (o gruppo bancario) supera i 500 milioni la Banca d’Italia deve informare tempestiva­mente la Bce, mentre se si superano i 2 miliardi con un singolo soggetto sarà il Consiglio della Bce a decidere se questa erogazione di liquidità di emergenza è coerente con gli obiettivi complessiv­i dell’Eurosistem­a.

Le banche per accedere a questo aiuto a superare «temporanei problemi di liquidità» devono essere solvibili e ottenere il

GLI AIUTI DI STATO Nel 2015 in Germania garanzie per 224,6 miliardi, dallo Uk per 131,4 miliardi e dalla Spagna per 51 miliardi, in Italia solo 1,5 miliardi

via libera preventivo della Banca d’Italia, che sarà l’autorità cui compete l’istruttori­a preliminar­e per arrivare alla garanzia pubblica. Il precedente ricorso a linee Ela risale al 2011-2012, quando nel pieno della crisi dei debiti sovrani si determinò un sostanzial­e blocco del mercato interbanca­rio. Oggi la situazione è molto diversa ma la garanzia addizional­e rispetto a quella data su titoli emessi dalle banche è stata attivata comunque.

La banca che riceve la liquidità di emergenza - si legge sempre all’articolo 10 del Dl - deve presentare un piano di ristruttur­azione per confermare la redditivit­à e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolar­e per limitare l’affidament­o sulla liquidità fornita da Bankitalia.

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