Garanzie di Stato anche per liquidità d’emergenza
L’ombrello che lo Stato aprirà l’anno venturo per la soluzione delle crisi bancarie (Mps in primis) non farà salire di molto l’Italia nella classifica Eurostat sugli interventi pubblici per il settore. Nel 2015 il “peso” sul debito delle garanzie di Stato attivate su questo fronte era pari a 1,5 miliardi per il nostro Paese, contro i 224,6 della Germania, i 131,4 del Regno Unito o i 51 miliardi della Spagna (si veda la tabella in pagina aggiornata all’ottobre scorso). Se anche venissero utilizzati per intero i 20 miliardi di maggiore debito pubblico autorizzato nel 2017 per il risanamento degli istituti di credito che chiederanno l’aiuto, l’Italia resterebbe nelle retrovie, come del resto era avvenuto anche negli anni più intensi della crisi, quando vennero lanciati prima i Tremonti e poi i Monti bond, che sono stati poi rimborsati con gli interessi negli anni successivi.
Solo nelle prossime settimane sapremo come verranno ripartite le risorse: quante per ricapitalizzare banche con livelli di patrimonializzazione non in linea con gli stress test e quanto per le garanzie di liquidità. Il decreto prevede la possibilità di attivare la garanzia pubblica anche a sostegno di crediti di ultima istanza (Emergency Liquidity Assistance, ELA) a favore delle banche che ne facciano richiesta. L’articolo 10 del testo arrivato in Gazzetta Ufficiale rivela che il Mef può attivare questa rete entro i prossimi sei mesi al fine di integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (le erogazioni di liquidità di emergenza, appunto), in conformità con gli schemi previsti dalla Bce.
Si tratta, in pratica, di un canale di finanziamento presso l’Eu- rosistema che va oltre le ordinarie operazioni di politica monetaria e che può essere attivato seguendo una procedura fissata dalla Bce con paletti molto precisi. Per esempio se l’operazione Ela aperta per un singolo istituto (o gruppo bancario) supera i 500 milioni la Banca d’Italia deve informare tempestivamente la Bce, mentre se si superano i 2 miliardi con un singolo soggetto sarà il Consiglio della Bce a decidere se questa erogazione di liquidità di emergenza è coerente con gli obiettivi complessivi dell’Eurosistema.
Le banche per accedere a questo aiuto a superare «temporanei problemi di liquidità» devono essere solvibili e ottenere il
GLI AIUTI DI STATO Nel 2015 in Germania garanzie per 224,6 miliardi, dallo Uk per 131,4 miliardi e dalla Spagna per 51 miliardi, in Italia solo 1,5 miliardi
via libera preventivo della Banca d’Italia, che sarà l’autorità cui compete l’istruttoria preliminare per arrivare alla garanzia pubblica. Il precedente ricorso a linee Ela risale al 2011-2012, quando nel pieno della crisi dei debiti sovrani si determinò un sostanziale blocco del mercato interbancario. Oggi la situazione è molto diversa ma la garanzia addizionale rispetto a quella data su titoli emessi dalle banche è stata attivata comunque.
La banca che riceve la liquidità di emergenza - si legge sempre all’articolo 10 del Dl - deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l’affidamento sulla liquidità fornita da Bankitalia.