Le voci straordinarie rivedono ricavi e costi
L’Oic 12 accompagna la transizione - Le imposte dirette degli anni precedenti alzano il tax rate
pL'eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico è una delle novità salienti del Dlgs 139/2015, che costringe le imprese sia a modificare il proprio piano dei conti, sia a ripensare la struttura del conto economico. Essa inoltre incide sulla determinazione del risultato operativo lordo, calcolato come differenza tra ricavi della voce A e costi della voce B, che assume rilievo sia nei rapporti verso i terzi stakeholders (banche, dipendenti, fornitori, clienti), sia ai fini fiscali (calcolo di Irap e interessi passivi deducibili). La novità si applica dai bilanci 2016 (se solari) con la necessità di predisporre la comparazione dei dati 2016 con quelli 2015. A tal fine si ricorda che, secondo l'Oic 29 (cambiamento principi contabili), la comparazione non va presentata se, dopo «avere fatto ogni ragionevole sforzo», essa risulti «eccessivamente onerosa».
L'eliminazione della sezione straordinaria richiede un intervento normativo sugli aspetti fiscali relativi alla tassazione Ires ed Irap, soprattutto per evitare la gestione di un “doppio binario”, civilistico e fi- scale, che costituisce un rilevante costo aggiuntivo per le imprese.
Il nuovo principio contabile Oic 12 si occupa degli abrogati oneri e proventi straordinari, suggerendone, ove possibile, la “ricollocazione” inappropriate voci del conto economico, individuando tre possibilità: •A 5 e B 14 peri ricavi e di costi, non aventi natura finanziaria, per i quali è possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione; •C 15, C 16 e C 17 peri proventi e don eriaventi natura finanziaria; • altre voci del conto economico, a scelta del redattore del bilancio, quando non è possibile classificare ex ante il costo o ricavo in base alla tipologia dell'evento.
Come si vedrà, una descrizione a parte meritano le imposte, dirette ed indirette, relative ad esercizi precedenti.
Plus e minusvalenze
In base alla tabella allegata all'Oic 12 rientrano nella voce A5 (ricavi) e B14 (costi) le plus/minusvalenze derivanti da: • conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie; • operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione, o ridimensionamento produttivo, • alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva ; • espropri o nazionalizzazione di beni.
Resta invece da valutare a cura del redattore del bilancio il trattamento contabile degli oneri di ristrutturazioni aziendali, nonché delle plusvalenze o minusvalenze derivanti da svalutazioni e rivalutazioni, in quanto possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (ad esempio, partecipazioni, titoli, magazzino).
Sopravvenienze
Anche le sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa (furti e ammanchi di beni, perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.) possono riferirsi a beni di tipologia diversa; pertanto non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, dovrà essere il redattore del bilancio a stabilirne il trattamento contabile. In ogni caso, i rimborsi assicurativi devono essere inclusi nella voce A5), tra gli altri ricavi e proventi.
Imposte da esercizi precedenti
In base alla precedente versione dell'Oic 12 erano iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) derivanti, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, e altre situazioni di contenzioso con l'amministrazione finanziaria.
L'eliminazione della sezione straordinaria ha quindi un significativo impatto sul trattamento contabile delle imposte relative ad esercizi precedenti. Essa determina innanzitutto un trattamento contabile differenziato a seconda che si sia in presenza di imposte relative agli esercizi precedenti dirette ovvero indirette. Perle prime, viene chiarito che esse, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), devono essere classificate nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate. Alla medesima voce deve essere imputata anche la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte del quale era stato stanziato un fondo. Sul punto, occorre rimarcare che, con particolare riferimento all'imputazione di sanzioni ed interessi nella voce 20, il nuovo trattamento contabile ha come conseguenza di rendere meno immediata la determinazione del tax rate al lettore del bilancio.
Per quanto attiene agli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), si prevede che siano classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) oneri diversi di gestione. La differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo va rispettivamente classificata nella voce A5) altri ricavi e proventi, ovvero nella voce B14) oneri diversi di gestione.