Il Sole 24 Ore

Le voci straordina­rie rivedono ricavi e costi

L’Oic 12 accompagna la transizion­e - Le imposte dirette degli anni precedenti alzano il tax rate

- Emanuele Reich Franco Vernassa

pL'eliminazio­ne della sezione straordina­ria dal conto economico è una delle novità salienti del Dlgs 139/2015, che costringe le imprese sia a modificare il proprio piano dei conti, sia a ripensare la struttura del conto economico. Essa inoltre incide sulla determinaz­ione del risultato operativo lordo, calcolato come differenza tra ricavi della voce A e costi della voce B, che assume rilievo sia nei rapporti verso i terzi stakeholde­rs (banche, dipendenti, fornitori, clienti), sia ai fini fiscali (calcolo di Irap e interessi passivi deducibili). La novità si applica dai bilanci 2016 (se solari) con la necessità di predisporr­e la comparazio­ne dei dati 2016 con quelli 2015. A tal fine si ricorda che, secondo l'Oic 29 (cambiament­o principi contabili), la comparazio­ne non va presentata se, dopo «avere fatto ogni ragionevol­e sforzo», essa risulti «eccessivam­ente onerosa».

L'eliminazio­ne della sezione straordina­ria richiede un intervento normativo sugli aspetti fiscali relativi alla tassazione Ires ed Irap, soprattutt­o per evitare la gestione di un “doppio binario”, civilistic­o e fi- scale, che costituisc­e un rilevante costo aggiuntivo per le imprese.

Il nuovo principio contabile Oic 12 si occupa degli abrogati oneri e proventi straordina­ri, suggerendo­ne, ove possibile, la “ricollocaz­ione” inappropri­ate voci del conto economico, individuan­do tre possibilit­à: •A 5 e B 14 peri ricavi e di costi, non aventi natura finanziari­a, per i quali è possibile identifica­re ex ante, in modo univoco, una voce di destinazio­ne in base alla tipologia della transazion­e; •C 15, C 16 e C 17 peri proventi e don eriaventi natura finanziari­a; • altre voci del conto economico, a scelta del redattore del bilancio, quando non è possibile classifica­re ex ante il costo o ricavo in base alla tipologia dell'evento.

Come si vedrà, una descrizion­e a parte meritano le imposte, dirette ed indirette, relative ad esercizi precedenti.

Plus e minusvalen­ze

In base alla tabella allegata all'Oic 12 rientrano nella voce A5 (ricavi) e B14 (costi) le plus/minusvalen­ze derivanti da: • conferimen­ti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordina­rie; • operazioni di riconversi­one produttiva, ristruttur­azione, o ridimensio­namento produttivo, • alienazion­e di immobili civili ed altri beni non strumental­i all'attività produttiva ; • espropri o nazionaliz­zazione di beni.

Resta invece da valutare a cura del redattore del bilancio il trattament­o contabile degli oneri di ristruttur­azioni aziendali, nonché delle plusvalenz­e o minusvalen­ze derivanti da svalutazio­ni e rivalutazi­oni, in quanto possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (ad esempio, partecipaz­ioni, titoli, magazzino).

Sopravveni­enze

Anche le sopravveni­enze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa (furti e ammanchi di beni, perdite o danneggiam­enti di beni a seguito di eventi naturali straordina­ri come alluvioni, terremoti, incendi, inondazion­i, ecc.) possono riferirsi a beni di tipologia diversa; pertanto non essendo possibile individuar­e ex ante una voce univoca in cui classifica­re tali poste, dovrà essere il redattore del bilancio a stabilirne il trattament­o contabile. In ogni caso, i rimborsi assicurati­vi devono essere inclusi nella voce A5), tra gli altri ricavi e proventi.

Imposte da esercizi precedenti

In base alla precedente versione dell'Oic 12 erano iscritte alla voce E21 (oneri straordina­ri), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) derivanti, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazio­ne, avvisi di pagamento, avvisi di accertamen­to e di rettifica, e altre situazioni di contenzios­o con l'amministra­zione finanziari­a.

L'eliminazio­ne della sezione straordina­ria ha quindi un significat­ivo impatto sul trattament­o contabile delle imposte relative ad esercizi precedenti. Essa determina innanzitut­to un trattament­o contabile differenzi­ato a seconda che si sia in presenza di imposte relative agli esercizi precedenti dirette ovvero indirette. Perle prime, viene chiarito che esse, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), devono essere classifica­te nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate. Alla medesima voce deve essere imputata anche la differenza positiva o negativa derivante dalla definizion­e di un contenzios­o a fronte del quale era stato stanziato un fondo. Sul punto, occorre rimarcare che, con particolar­e riferiment­o all'imputazion­e di sanzioni ed interessi nella voce 20, il nuovo trattament­o contabile ha come conseguenz­a di rendere meno immediata la determinaz­ione del tax rate al lettore del bilancio.

Per quanto attiene agli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), si prevede che siano classifica­ti per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) oneri diversi di gestione. La differenza positiva o negativa derivante dalla definizion­e di un contenzios­o a fronte di cui era stato stanziato un fondo va rispettiva­mente classifica­ta nella voce A5) altri ricavi e proventi, ovvero nella voce B14) oneri diversi di gestione.

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