Il bilancio si appella alla «rilevanza»
pI l decreto legislativo 139/2015 conferisce valenza normativa al principio della rilevanza e precisa il principio della prevalenza della sostanza sulla forma che era stato introdotto in passato nel nostro ordinamento giuridico utilizzando un lessico che ha creato non pochi problemi agli interpreti.
Con l'introduzione del nuovo comma 4 all'articolo 2423 del Codice civile è precisato che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta …»; viene concesso pieno riconoscimento legislativo a un principio di redazione del bilan- cio di derivazione comunitaria, peraltro già presente nel nostro ordinamento “contabile”.
Con tale affermazione si vuole innanzitutto fare riferimento alla direttiva 2013/34/Ue recepita nel nostro ordinamento dal decreto Bilanci che, al considerando 17, afferma che «il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione e la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci», con ciò dando a intendere che non solo si possa evitare di fornire informazioni non ritenute rilevanti, ma anche di evitarne la contabilizzazione.
Si tratta chiaramente di un’affermazione che contrasta con la nostra normativa interna (si veda al riguardo il disposto dell’articolo 2216 del Codice) in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Non a caso lo stesso considerando 17, nel prosieguo precisa che «il principio della rilevanza non dovrebbe precludere eventuali obblighi nazionali, relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali».
Come detto, però, non siamo di fronte ad una vera novità in quanto il principio di significatività (o di rilevanza) era già presente nel nostro ordinamento contabile e nello specifico nell'Oic 11 che, nell'ambito dei postulati del bilancio, dedica un paragrafo alla «Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio» in cui, tra l'altro, si precisa che «il bilancio di esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio».
Altro importante intervento del legislatore in sede di recepimento della direttiva 34 riguarda la modifica lessicale apportata all'articolo 2423-bis, che conferisce maggiore chiarezza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Infatti il nuovo n. 1-bis prevede che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto», esplicita che la sostanza economica dell'operazione sia più rilevante della forma giuridica della stessa; dunque si pone maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che a suoi aspetti formali.
Nell'applicazione pratica del principio della prevalenza occorre chiedersi, all'atto della rilevazione nelle scritture contabili di una determinata operazione, quali siano gli effetti che nella realtà provocherà la medesima operazione.
Per fare ciò è indispensabile la conoscenza della sostanza economica di ciascun accadimento aziendale. Esempio classico a cui si fa ricorso per identificare una tipica fattispecie aziendale in cui ricorre il contrasto tra forma e sostanza è quello della rappresentazione contabile del contratto di leasing finanziario. Al riguardo ci si attendeva che finalmente il legislatore consentisse di “cambiare passo” ma, ancora una volta le attese degli operatori sono state deluse in quanto il nostro legislatore, discostandosi dalla prassi contabile internazionale (attualmente disciplinata dallo Ias 17) continua a consentire la rilevazione dell'operazione sulla base del metodo patrimoniale che, diversamente da quanto sino ad ora sostenuto, privilegia la forma dell'operazione rispetto alla sostanza.
Al contrario i principi contabili internazionali prevedono che il contratto di leasing finanziario sia contabilizzato facendo ricorso al metodo finanziario che consente al soggetto utilizzatore di iscrivere in bilancio il bene e, in contropartita, nel passivo di rilevare il debito nei confronti della società di leasing. Tale conclusione trova purtroppo avallo nella mancata modifica della lettera B) dell'articolo 2424 del Codice, in cui ancora si richiede di indicare separatamente le immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria. Così pure va rimarcata la mancata modifica dell'articolo 2427, comma 1, n. 22, che precisa quali informazioni debbano essere indicate in nota integrativa con riferimento ai leasing finanziari.
SOSTANZA E FORMA Il legislatore consente la rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo patrimoniale al contrario delle norme internazionali