Il Sole 24 Ore

Il bilancio si appella alla «rilevanza»

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

pI l decreto legislativ­o 139/2015 conferisce valenza normativa al principio della rilevanza e precisa il principio della prevalenza della sostanza sulla forma che era stato introdotto in passato nel nostro ordinament­o giuridico utilizzand­o un lessico che ha creato non pochi problemi agli interpreti.

Con l'introduzio­ne del nuovo comma 4 all'articolo 2423 del Codice civile è precisato che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazion­e, valutazion­e, presentazi­one e informativ­a, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevant­i al fine di dare una rappresent­azione veritiera e corretta …»; viene concesso pieno riconoscim­ento legislativ­o a un principio di redazione del bilan- cio di derivazion­e comunitari­a, peraltro già presente nel nostro ordinament­o “contabile”.

Con tale affermazio­ne si vuole innanzitut­to fare riferiment­o alla direttiva 2013/34/Ue recepita nel nostro ordinament­o dal decreto Bilanci che, al consideran­do 17, afferma che «il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazion­e e la valutazion­e, la presentazi­one, l'informativ­a e il consolidam­ento nei bilanci», con ciò dando a intendere che non solo si possa evitare di fornire informazio­ni non ritenute rilevanti, ma anche di evitarne la contabiliz­zazione.

Si tratta chiarament­e di un’affermazio­ne che contrasta con la nostra normativa interna (si veda al riguardo il disposto dell’articolo 2216 del Codice) in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Non a caso lo stesso consideran­do 17, nel prosieguo precisa che «il principio della rilevanza non dovrebbe precludere eventuali obblighi nazionali, relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commercial­i».

Come detto, però, non siamo di fronte ad una vera novità in quanto il principio di significat­ività (o di rilevanza) era già presente nel nostro ordinament­o contabile e nello specifico nell'Oic 11 che, nell'ambito dei postulati del bilancio, dedica un paragrafo alla «Significat­ività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazi­one in bilancio» in cui, tra l'altro, si precisa che «il bilancio di esercizio deve esporre solo quelle informazio­ni che hanno un effetto significat­ivo e rilevante sui dati di bilancio».

Altro importante intervento del legislator­e in sede di recepiment­o della direttiva 34 riguarda la modifica lessicale apportata all'articolo 2423-bis, che conferisce maggiore chiarezza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Infatti il nuovo n. 1-bis prevede che «la rilevazion­e e la presentazi­one delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto», esplicita che la sostanza economica dell'operazione sia più rilevante della forma giuridica della stessa; dunque si pone maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che a suoi aspetti formali.

Nell'applicazio­ne pratica del principio della prevalenza occorre chiedersi, all'atto della rilevazion­e nelle scritture contabili di una determinat­a operazione, quali siano gli effetti che nella realtà provocherà la medesima operazione.

Per fare ciò è indispensa­bile la conoscenza della sostanza economica di ciascun accadiment­o aziendale. Esempio classico a cui si fa ricorso per identifica­re una tipica fattispeci­e aziendale in cui ricorre il contrasto tra forma e sostanza è quello della rappresent­azione contabile del contratto di leasing finanziari­o. Al riguardo ci si attendeva che finalmente il legislator­e consentiss­e di “cambiare passo” ma, ancora una volta le attese degli operatori sono state deluse in quanto il nostro legislator­e, discostand­osi dalla prassi contabile internazio­nale (attualment­e disciplina­ta dallo Ias 17) continua a consentire la rilevazion­e dell'operazione sulla base del metodo patrimonia­le che, diversamen­te da quanto sino ad ora sostenuto, privilegia la forma dell'operazione rispetto alla sostanza.

Al contrario i principi contabili internazio­nali prevedono che il contratto di leasing finanziari­o sia contabiliz­zato facendo ricorso al metodo finanziari­o che consente al soggetto utilizzato­re di iscrivere in bilancio il bene e, in contropart­ita, nel passivo di rilevare il debito nei confronti della società di leasing. Tale conclusion­e trova purtroppo avallo nella mancata modifica della lettera B) dell'articolo 2424 del Codice, in cui ancora si richiede di indicare separatame­nte le immobilizz­azioni concesse in locazione finanziari­a. Così pure va rimarcata la mancata modifica dell'articolo 2427, comma 1, n. 22, che precisa quali informazio­ni debbano essere indicate in nota integrativ­a con riferiment­o ai leasing finanziari.

SOSTANZA E FORMA Il legislator­e consente la rilevazion­e delle operazioni di leasing con il metodo patrimonia­le al contrario delle norme internazio­nali

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