Il Sole 24 Ore

Nuove integrativ­e nel modello Iva

Da indicare nuovi crediti e correzioni entro e oltre il termine annuale

- Gian Paolo Tosoni

pLa dichiarazi­one integrativ­a Iva a favore del contribuen­te per tutti i periodi ancora accertabil­i influenza il modello Iva 2017 ed entra nella bozza riportata ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate. Da quest'anno la dichiarazi­one Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazi­one dei redditi. Inoltre, solo per il 2017, il termine di presentazi­one è fissato al 28 febbraio.

Ma veniamo alle principali novità. Nel frontespiz­io del nuovo prospetto, dunque, viene eliminato il riquadro “dichiarazi­one integrativ­a a favore” e rimane quello generico “dichiarazi­one integrativ­a”. Infatti, in base all’articolo 5 del decreto legge 193/2016 la dichiarazi­one integrativ­a può essere presentata per tutti i periodi di imposta dei cinque anni precedenti anche se riporta un minor debito oppure un maggior credito Iva. Di conseguenz­a è stato inserito il quadro VN relativo all’indicazion­e dei dati delle dichiarazi­oni integrativ­e a favore presentate nel 2016 oltre il termine prescritto per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferiment­o delle dichiarazi­oni integrativ­e. L’importo del maggior credito o del minore debito deve essere a sua volta riportato nel rigo VL11. La particolar­e evidenziaz­ione in dichiarazi­one del credito Iva o del minor debito deriva dal fatto che il comma 6 quater dell’articolo 5 del decreto 193/2016 prevede che per le dichiarazi­oni integrativ­e a favore presentate oltre l’anno, il relativo credito può essere chiesto a rimborso oppure in compensazi­one orizzonta- le mentre per le integrativ­e presentate entro l’anno il saldo a credito può essere portato in detrazione nelle liquidazio­ni periodiche. Se la dichiarazi­one integrativ­a riguarda l’anno 2015 l’eventuale maggior credito Iva influenza il riporto inziale della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta 2016. L’introduzio­ne delle dichiarazi­oni integrativ­e a favore per più anni modifica anche il prospetto Iva 26 Pr relativame­nte al maggior credito riportabil­e nel- l’ambito dell’Iva di gruppo.

Modifiche anche per il quadro VE sulle operazioni imponibili. In primo luogo il riquadro subisce le variazioni a seguito dell’introduzio­ne di nuove percentual­i di compensazi­one in agricoltur­a, quali il 10% sulle cessioni di latte, il 7,65% sulle vendite di bovini e bufali vivi e il 7,95% per i suini vivi. Nella prima parte del quadro VE queste percentual­i sono riportare per le cessioni a cooperativ­e se i soci e la coop operano in regime speciale ovvero in presenza di agricoltor­e che ha perduto i requisiti per l’applicazio­ne del regime di esonero nel 2016. Le medesime nuove percentual­i le ritroviamo nel quadro VF fra gli acquisti con Iva detraibile e nella sezione del medesimo quadro riservata alla detrazione per gli agricoltor­i in regime speciale in base all’articolo 34 del Dpr 633/72.

Debutta anche l’aliquota Iva del 5% che riguarda le prestazion­i socio sanitarie svolte dalle coop sociale, nonché dal 23 luglio le cessioni di piante aromatiche.

Nel quadro VE, nelle operazioni con inversione contabile, è stato ridenomina­ta la voce “cessione di prodotti elettronic­i” che comprender­à anche le console da gioco, tablet pc, laptop, microproce­ssori e unità centrali di elaborazio­ne. Le cessioni di questi prodotti trovano un corrispond­ente nuovo rigo nel quadro VJ dove si indica l’Iva a debito delle operazioni soggette a reverse charge. Nel quadro VX è stato inserito il campo 9 per segnalare la presentazi­one dell’interpello in alternativ­a alla dichiarazi­one sostitutiv­a, al fine della disapplica­zione del regime delle società non operative.

Numerose le novità nel quadro VO relativo alle opzioni. Nel VO 33 è stata introdotta la revoca per l’applicazio­ne del regime ordinario da parte di soggetti che dal 2016 hanno scelto il regime forfetario (legge 190/2014-Dpr 442/1997). Nel rigo 34 che riguarda il regime di vantaggio (contribuen­ti minimi-Dl 98/2011), non è più prevista l’opzione poiché questo regime è stato abolito definitiva­mente dal 2016; è prevista, però, l’opzione per il regime ordinario. Spazio, poi, a una casella revoca del regime ordinario per i contribuen­ti minimi, che dal 2016 si sono avvalsi del regime forfetario. Infine è prevista anche la revoca per l’opzione per il regime dei minimi per i contribuen­ti che nel 2016 hanno adottato il regime forfetario confermand­o, quindi, la facoltà di accesso a questo regime in qualsiasi ipotesi.

GLI ALTRI FRONTI Restyling per le opzioni: disco verde al forfetario per tutti i contribuen­ti Nuove percentual­i per le compensazi­oni agricole

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