Italia-Monaco, controlli più stretti
In Gazzetta la legge di ratifica dell’accordo
p Via libera agli accordi antievasione tra Italia e Principato di Monaco. Sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 1° dicembre 2016, n. 231, «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015».
Qualsiasi cittadino residente in Italia che apre o che già ha aperto un conto corrente nel Principato, anche attraverso un soggetto interposto, potrà essere sottoposto a controlli e accertamenti di natura fiscale. Con lo scambio delle rispettive ratifiche le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni finanziarie sui loro contribuenti, in seguito a una specifica richiesta, che potrà fare riferimento a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate solo dal giorno della firma dell’accordo(2 marzo 2015).
L’entrata in vigore dell’accordo sarà di particolare rilievo sotto il profilo pratico. Infatti secondo i report dell’agenzia delle Entrate soltanto il 7,7% dei capitali di italiani a Monaco sono stati oggetto di voluntary disclosure. La circostanza non è passata inosservata, tanto che anche in sede di audizione parlamentare presso le Commissioni parlamentari riunite Bilancio e Finanze degli esperti per la conversione del decreto fiscale, i relatori del provvedimento hanno posto specifiche domande sui motivi e le eventuali soluzioni per l'esiguo rientro di capitali dal Principato.
L’accordo è munito di un protocollo allegato che prevede la facoltà di richieste di gruppo (group requests) comportanti una verifica fiscale più stringente. Grazie a tale strumento è consentito ora di avanzare richieste relative a categorie di comportamenti elusivi che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di occultare al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Principato.Il protocollo definisce anche analiticamente il proprio ambito di applicazione nei confronti delle diverse tipologie di “conto chiusi”, “conti sostanzialmente svuotati” e “conti inattivi”. Inoltre la nuova legge ha previsto che i Comuni segnalino entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) i dati degli espatriati all'agenzia delle Entrate e in prima fase di attuazione dovranno essere comunicati tutti coloro che hanno chiesto l'iscrizione all'Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010. Sotto questo ulti- mo aspetto bisognerebbe verificare se agli intermediari monegaschi sia bastata l'esibizione della Carte de séjour de résident monegasca ovvero abbiano preteso anche l'iscrizione all'Aire.
Strumenti quali le richieste di gruppo mirate, combinati alle liste selettive di accertamento sui residenti monegaschi (soggetti all'inversione dell'onere della prova nei confronti dell'erario italiano) garantiranno all'amministrazione finanziaria un alto grado di possibilità di accertare quanti hanno spostato fittiziamente o realmente residenza o capitali con finalità elusive o evasive.
L'accordo riporta anche gli standard Ocse sull'eliminazione delle ipotesi di doppia imposizione disciplinando i casi in cui i contribuenti potranno dedurre le imposte pagate rispettivamente nei due Paesi. Nell'accordo sono disciplinate finalmente anche le ipotesi per stabilire la residenza fiscale per le persone fisiche qualora la persona possa essere considerata residente in entrambe i Paesi recependo i principi Ocse della prevalenza dell'abitazione permanente ed in subordine a scalare del centro degli interessi vitali, del soggiorno abituale ed infine della nazionalità.