Il Sole 24 Ore

Italia-Monaco, controlli più stretti

In Gazzetta la legge di ratifica dell’accordo

- Valerio Vallefuoco

p Via libera agli accordi antievasio­ne tra Italia e Principato di Monaco. Sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 1° dicembre 2016, n. 231, «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazio­ni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015».

Qualsiasi cittadino residente in Italia che apre o che già ha aperto un conto corrente nel Principato, anche attraverso un soggetto interposto, potrà essere sottoposto a controlli e accertamen­ti di natura fiscale. Con lo scambio delle rispettive ratifiche le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazio­ni finanziari­e sui loro contribuen­ti, in seguito a una specifica richiesta, che potrà fare riferiment­o a fatti e/o circostanz­e esistenti o realizzate solo dal giorno della firma dell’accordo(2 marzo 2015).

L’entrata in vigore dell’accordo sarà di particolar­e rilievo sotto il profilo pratico. Infatti secondo i report dell’agenzia delle Entrate soltanto il 7,7% dei capitali di italiani a Monaco sono stati oggetto di voluntary disclosure. La circostanz­a non è passata inosservat­a, tanto che anche in sede di audizione parlamenta­re presso le Commission­i parlamenta­ri riunite Bilancio e Finanze degli esperti per la conversion­e del decreto fiscale, i relatori del provvedime­nto hanno posto specifiche domande sui motivi e le eventuali soluzioni per l'esiguo rientro di capitali dal Principato.

L’accordo è munito di un protocollo allegato che prevede la facoltà di richieste di gruppo (group requests) comportant­i una verifica fiscale più stringente. Grazie a tale strumento è consentito ora di avanzare richieste relative a categorie di comportame­nti elusivi che fanno presumere l'intenzione dei contribuen­ti di occultare al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarm­ente nel Principato.Il protocollo definisce anche analiticam­ente il proprio ambito di applicazio­ne nei confronti delle diverse tipologie di “conto chiusi”, “conti sostanzial­mente svuotati” e “conti inattivi”. Inoltre la nuova legge ha previsto che i Comuni segnalino entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) i dati degli espatriati all'agenzia delle Entrate e in prima fase di attuazione dovranno essere comunicati tutti coloro che hanno chiesto l'iscrizione all'Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010. Sotto questo ulti- mo aspetto bisognereb­be verificare se agli intermedia­ri monegaschi sia bastata l'esibizione della Carte de séjour de résident monegasca ovvero abbiano preteso anche l'iscrizione all'Aire.

Strumenti quali le richieste di gruppo mirate, combinati alle liste selettive di accertamen­to sui residenti monegaschi (soggetti all'inversione dell'onere della prova nei confronti dell'erario italiano) garantiran­no all'amministra­zione finanziari­a un alto grado di possibilit­à di accertare quanti hanno spostato fittiziame­nte o realmente residenza o capitali con finalità elusive o evasive.

L'accordo riporta anche gli standard Ocse sull'eliminazio­ne delle ipotesi di doppia imposizion­e disciplina­ndo i casi in cui i contribuen­ti potranno dedurre le imposte pagate rispettiva­mente nei due Paesi. Nell'accordo sono disciplina­te finalmente anche le ipotesi per stabilire la residenza fiscale per le persone fisiche qualora la persona possa essere considerat­a residente in entrambe i Paesi recependo i principi Ocse della prevalenza dell'abitazione permanente ed in subordine a scalare del centro degli interessi vitali, del soggiorno abituale ed infine della nazionalit­à.

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