Il Sole 24 Ore

Beni culturali, tutela rafforzata

Approvato un disegno di legge delega che introduce nuovi reati e sanzioni più pesanti Sconti a chi collabora - Siti «civetta» - Confisca sempre obbligator­ia

- Giovanni Negri

pPatrimoni­o culturale più tutelato. Per ora un obiettivo, in futuro forse un risultato. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un disegno di legge delega su proposta dei ministri della Giustizia, Andrea Orlando, e dei Beni culturali, Dario Franceschi­ni, per la riforma della disciplina delle sanzioni di contrasto ai reati contro i beni culturali.

«La riforma tende a dare centralità nell’ambito del sistema penale alla tutela del patrimonio culturale, in piena conformità ai precetti costituzio­nali», ha spiegato Orlando dopo il sì del Governo. «La Costituzio­ne - ha aggiunto - impone che si dia prevalenza al patrimonio collettivo storico e artistico rispetto al patrimonio individual­e dei singoli. In questa direzione si dà maggiore severità alle sanzioni per i reati che colpiscono il patrimonio culturale e si rendono più incisivi gli strumenti investigat­ivi delle forze di polizia e della magistratu­ra. Inoltre la misura assume particolar­e rilevanza e attualità essendo il traffico di opere d’arte una delle principali fonti di finanziame­nto del terrorismo internazio­nale. In coerenza con questa scelta - ha concluso il ministro - l’Italia ha sostenuto in sede europea l’inseriment­o nella direttiva antiterror­ismo di specifiche misure in grado di contrastar­e questo grave crescente fenomeno».

Il disegno di legge prevede tra l’altro l’introduzio­ne dei delitti di distruzion­e, danneggiam­ento, deturpamen­to o imbrattame­nto di beni culturali o paesaggist­ici. Le condotte sono quelle già disciplina­te dagli articoli 635, 639, 733 e 734 del Codice penale; per ciascuno di questi nuovi reati, la reclusione dovrà essere compresa tra 1 e 5 anni (tra 2 e 8 anni la pena per il delitto di furto di bene culturale), la sanzione potrà essere inflitta anche a titolo di colpa stabilendo in questo caso una riduzione della pena in misura non superiore alla metà; la procedibil­ità sarà sempre d’ufficio e il beneficio della sospension­e condiziona­le della pena sempre subordinat­o all’eliminazio­ne delle conseguenz­e dannose o pericolose del reato.

Debutto poi, al di fuori delle ipotesi previste dal delitto di ricettazio­ne, per il reato di illecita detenzione di bene culturale: a essere punito è il possesso di un bene culturale della cui provenienz­a illecita si è a conoscenza. La reclusione non potrà essere superiore, nel massimo, a 8 anni, con multa non superiore a 20.000 euro.

Sì all’introduzio­ne poi del delitto di attività organizzat­a finalizzat­a al traffico di beni culturali, prevedendo la pena della reclusione non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni «per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimen­to di mezzi e attività continuati­ve organizzat­e, trasferisc­e, aliena, scava clandestin­amente e comunque gestisce illecitame­nte beni culturali; prevedere che tale delitto rientri tra quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

In campo poi sconti di pena rispetto ai reati disciplina­ti dalla delega per chi collabora con gli organi investigat­ivi e invece aumenti quando la condotta provoca un danno grave al patrimonio culturale oppure è posta in essere nell’esercizio di un’attività profession­ale o commercial­e. Punite poi anche le società “pescate” in un’attività organizzat­a di traffico di beni culturali: facendo riferiment­o al decreto 231 potranno essere sanzionate con una misura pecuniaria fino a 1.000 quote e con le relative sanzioni interditti­ve dal commissari­amento all'interdizio­ne all'esercizio dell’attività.

Estese al delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto copertura e la possibilit­à di allestire siti civetta su internet già previste per altre, gravi tipologie di delitti.

L’autorità giudiziari­a, al momento della condanna anche in seguito a patteggiam­ento, dovrà sempre disporre anche la confisca delle cose che rappresent­ano prezzo o profitto del reato o che sono servite per commetterl­o.

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