Beni culturali, tutela rafforzata
Approvato un disegno di legge delega che introduce nuovi reati e sanzioni più pesanti Sconti a chi collabora - Siti «civetta» - Confisca sempre obbligatoria
pPatrimonio culturale più tutelato. Per ora un obiettivo, in futuro forse un risultato. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un disegno di legge delega su proposta dei ministri della Giustizia, Andrea Orlando, e dei Beni culturali, Dario Franceschini, per la riforma della disciplina delle sanzioni di contrasto ai reati contro i beni culturali.
«La riforma tende a dare centralità nell’ambito del sistema penale alla tutela del patrimonio culturale, in piena conformità ai precetti costituzionali», ha spiegato Orlando dopo il sì del Governo. «La Costituzione - ha aggiunto - impone che si dia prevalenza al patrimonio collettivo storico e artistico rispetto al patrimonio individuale dei singoli. In questa direzione si dà maggiore severità alle sanzioni per i reati che colpiscono il patrimonio culturale e si rendono più incisivi gli strumenti investigativi delle forze di polizia e della magistratura. Inoltre la misura assume particolare rilevanza e attualità essendo il traffico di opere d’arte una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo internazionale. In coerenza con questa scelta - ha concluso il ministro - l’Italia ha sostenuto in sede europea l’inserimento nella direttiva antiterrorismo di specifiche misure in grado di contrastare questo grave crescente fenomeno».
Il disegno di legge prevede tra l’altro l’introduzione dei delitti di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. Le condotte sono quelle già disciplinate dagli articoli 635, 639, 733 e 734 del Codice penale; per ciascuno di questi nuovi reati, la reclusione dovrà essere compresa tra 1 e 5 anni (tra 2 e 8 anni la pena per il delitto di furto di bene culturale), la sanzione potrà essere inflitta anche a titolo di colpa stabilendo in questo caso una riduzione della pena in misura non superiore alla metà; la procedibilità sarà sempre d’ufficio e il beneficio della sospensione condizionale della pena sempre subordinato all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Debutto poi, al di fuori delle ipotesi previste dal delitto di ricettazione, per il reato di illecita detenzione di bene culturale: a essere punito è il possesso di un bene culturale della cui provenienza illecita si è a conoscenza. La reclusione non potrà essere superiore, nel massimo, a 8 anni, con multa non superiore a 20.000 euro.
Sì all’introduzione poi del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, prevedendo la pena della reclusione non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni «per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali; prevedere che tale delitto rientri tra quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
In campo poi sconti di pena rispetto ai reati disciplinati dalla delega per chi collabora con gli organi investigativi e invece aumenti quando la condotta provoca un danno grave al patrimonio culturale oppure è posta in essere nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale. Punite poi anche le società “pescate” in un’attività organizzata di traffico di beni culturali: facendo riferimento al decreto 231 potranno essere sanzionate con una misura pecuniaria fino a 1.000 quote e con le relative sanzioni interdittive dal commissariamento all'interdizione all'esercizio dell’attività.
Estese al delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto copertura e la possibilità di allestire siti civetta su internet già previste per altre, gravi tipologie di delitti.
L’autorità giudiziaria, al momento della condanna anche in seguito a patteggiamento, dovrà sempre disporre anche la confisca delle cose che rappresentano prezzo o profitto del reato o che sono servite per commetterlo.