Il Sole 24 Ore

Fisco italiano più attraente per i big dello sport

- Marco Bellinazzo Mario Tenore

Il nuovo regime sostitutiv­o dei neo-residenti, previsto dalla legge di Stabilità Bilancio per il 2017 può costituire un volano eccezional­e per attrarre in Italia sportivi e atleti profession­isti. Sia di coloro i cui redditi promanano in prevalenza dalla partecipaz­ione a competizio­ni che si svolgono fuori dei confini nazionali (si pensi ai piloti di Formula 1 o del Motomondia­le), sia di coloro che pur svolgendo la propria attività in Italia (si pensi ai calciatori) traggono una quota cospicua dei loro redditi dallo sfruttamen­to dell’immagine su scala internazio­nale. Il regime sostitutiv­o si applica ai redditi prodotti all’estero secondo la lettura “a specchio” dell’articolo 23 del Tuir. Il beneficio introdotto consiste nel pagamento di un’imposta che prescinde dall’effettivo ammontare dei redditi di fonte estera ed è pari a 100mila euro (sfuggendo all’imposizion­e su base progressiv­a). Beneficiar­i del regime sostitutiv­o sono le persone fisiche che trasferisc­ono la propria residenza in Italia secondo i criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, del Tuir e che, secondo tali stessi criteri, non siano state fiscalment­e residenti in almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti al primo periodo di applicazio­ne del regime sostituivo. L’applicazio­ne del regime è subordinat­a all’esercizio di un’opzione, revocabile e comunque valida per 15 anni. L’opzione è esercitabi­le solo previo otteniment­o di risposta favorevole a un'istanza di interpello probatorio (articolo 11, comma 1, lettera b), dello Statuto del contribuen­te) da effettuare entro il termine di presentazi­one della prima dichiarazi­one dei redditi relativa all’anno del trasferime­nto della residenza (gli eventuali effetti della risposta favorevole retroagisc­ono).

Tornando agli sportivi profession­isti, oltre alla verifica della residenza estera nel periodo di osservazio­ne precedente al trasferime­nto in Italia, è verosimile attendersi che l’aspetto più problemati­co sarà stabilire la fonte estera dei redditi conseguiti. Se per i redditi connessi ad una prestazion­e sportiva, la regola di territoria­lità è chiara e coincide con il luogo della prestazion­e, meno certa è la regola di territoria­lità dei redditi derivanti dallo sfruttamen­to del diritto di immagine personale (non collegata alla prestazion­e sportiva). In virtù dell'assimilazi­one del diritto d'immagine ai “diritti connessi” ai fini della legge sui diritti d'autore, i relativi proventi dovrebbero essere ricondotti nel novero dei “redditi diversi” derivanti dall’assunzione di obblighi di fare (articolo 67, comma 1, lettera l, Tuir). Per tali redditi il criterio di territoria­lità è il luogo di svolgiment­o dell'attività che, in mancanza di un collegamen­to tra l'attività di sfruttamen­to dell'immagine il territorio italiano (si pensi ad un contratto con uno sponsor estero per lo sfruttamen­to del diritto di immagine personale su un territorio estero), dovrebbe comunque potersi ritenere svolta oltreconfi­ne.

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