I giudici «guidano» gli ammortamenti
Le ultime pronunce della Cassazione dalle riparazioni ai distributori Sì alla deduzione immediata delle manutenzioni entro il 5%
Nel corso del 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla deducibilità delle quote di ammortamento, chiarendo diversi punti rilevanti. Tra i quali la libertà di scelta tra imputare le spese di manutenzione a incremento del costo ammortizzabile e dedurle entro il plafond del 5 per cento. O l’indeducibilità degli ammortamenti non annotati nel registro cespiti.
pLibertà di scelta tra imputare le spese di manutenzione a incremento del costo ammortizzabile e dedurle entro il plafond del 5 per cento. Indeducibilità degli ammortamenti non annotati nel registro cespiti. Termine decennale per la conservazione delle fatture di acquisto dei beni strumentali. Possibilità di ammortizzare i costi di acquisto dei terreni su cui insistono gli impianti di distribuzione del carburante. Sono questi i principi desumibili dalle sentenze emanate dalla Corte di cassazione nel corso del 2016 sul tema della deducibilità delle quote di ammortamento.
Prese di posizione importanti, che possono comportare l’incremento delle quote di ammortamento su cui si applica la maggiorazione del 40% o quella del 150% per gli investimenti che possiedono i requisiti stabiliti nella legge di Stabilità per il 2016 e nella legge di bilancio per il 2017. È ciò che accade, tra l’altro, per le pronunce riguardanti la capitalizzazione delle spese e la ricomprensione del costo del terreno in quello della stazione di servizio.
Le spese di manutenzione
La sentenza 7885/2016 ha affermato che l’articolo 102, comma 6, del Tuir «consente all’imprenditore di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (de-
duzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi)». Il caso esaminato riguardava le spese di rifacimento del tetto e di manutenzione di uno stampo.
Le Entrate, invece, nelle circolari 10/E/2005 (risposta 4.3) e 27/E/2005 (risposta 3.2.1) hanno affermato che ai fini fiscali assume rilevanza la corretta appli- cazione dei principi contabili: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono capitalizzabili a incremento del valore dei relativi beni solo nel caso in cui si riferiscano a migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti dei cespiti esistenti e sempre che diano luogo a un incremento significativo e misurabile di produttività, ovvero prolunghino la vita utile del bene (spese di manutenzione straordinaria). In tal caso gli ammortamenti vanno computati sull’intero valore i ncrementato del bene (circolare 98/ E/2000, risposta 1.1.3).
Diversamente, qualora le spese siano sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, per garantire la loro vita utile prevista e la loro capacità produttiva originaria, rappresentano costi di periodo da imputare integralmente al conto economico dell’esercizio di competenza (spese di manutenzione ordinaria). Solo in questo caso troverebbe applicazione la norma del comma 6 dell’articolo 102.
L’orientamento della Cassazione rispecchia la ratio della norma in esame che è stata in- trodotta nel Tuir proprio per superare, ai fini fiscali, le incertezze in ordine alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, attribuendo rilevanza alla scelta di bilancio.
Gli impianti di distribuzione
L’ordinanza 1703/2016 ha chiesto la remissione alle Sezioni unite della Cassazione della questione riguardante la possibilità di ammortizzare i costi di acquisto dei terreni su cui insistono gli impianti di distribuzione del carburante.
La Cassazione ha contestato il precedente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in quanto la necessità di demineralizzare i terreni in esame ne comporta un’utilizzabilità temporalmente limitata, analogamente a quanto avviene per le discariche.
Inoltre la loro mancata menzione nel decreto che fissa i coefficienti di ammortamento non assume rilievo, analogamente a quanto avviene per i terreni adibiti a discariche. Infine, in virtù del principio di accessione, è possibile «inglobare il terreno nella nozione di stazione di servizio».