La rinuncia alla lite solo a rate ultimate
La rinuncia ai giudizi pendenti in commissione è tra gli aspetti più delicati della rottamazione: l’adesione prevede infatti che il debitore istante, presentando la domanda a Equitalia, si impegni a rinunciare alle liti pendenti, in qualunque stato e grado di giudizio. Questo per evitare che, per una stessa posizione, si possa sfruttare la sanatoria e al contempo ottenere una pronuncia giurisdizionale; o aderire ma lasciando che il giudice possa dichiarare la nullità del ruolo, rimettendo in discussione la debenza del tributo.
C’è da domandarsi però quando proporre in giudizio la rinuncia alla lite:la presentazione della domanda a Equitalia, infatti, non esime il ricorrente dal depositare la rinuncia secondo le modalità dell’articolo 44 del Dlgs 546/92 e, allo stesso tempo, il modulo di adesione non costituisce di per sé atto di rinuncia alla lite. Perciò, alla proposizione dell’istanza dovrà seguire un’apposita rinuncia al giudizio, con accettazione espressa della controparte, anche ai fini delle spese processuali, con il deposito nel fascicolo di causa, e quindi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per come è strutturata, la sanatoria induce a ritenere che la rinuncia in giudizio vada presentata solo a procedura ultimata e pertanto non prima di aver completato i pagamenti (a settembre 2018, in caso di dilazione massima). Diversamente si rischie- rebbe di perdere sia il beneficio della sanatoria sia la possibilità che il giudice si pronunci sul ricorso originario, magari annullando la pretesa iscritta a ruolo perché illegittima o infondata.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme, il cui ammontare verrà comunicato da Equitalia entro maggio, fa infatti venir meno il beneficio (così dispone il quarto comma della disposizione agevolativa, precisando che in questi casi la definizione non produce effetti). Dunque, se il debitore non dovesse ultimare il pagamento dilazionato omettendo il versamento dell’ultima rata, tornerebbero a “rivivere” le sanzioni e gli interessi di mora oggetto della sanatoria e rimasti congelati in pendenza dei termini di pagamento.
Perciò, finché non è terminato il pagamento integrale del dovuto, è bene evitare di depositare la rinuncia al giudizio in corso, chiedendo se necessario un rinvio a nuovo ruolo della trattazione; non ostandovi, peraltro, l’aver sottoscritto l’impegno contenuto nell’istanza di adesione: la norma non pone scadenze per la rinuncia al giudizio e, come detto, l’istanza non si sostituisce alla procedura dell’articolo 44 del Dlgs 546/92. Con una rinuncia anticipata, infatti, il contribuente potrebbe perdere il beneficio della riduzione di sanzioni e interessi per mancato o insufficiente pagamento di una rata, senza poter riprendere il giudizio originario, già estinto.