Il Sole 24 Ore

La rinuncia alla lite solo a rate ultimate

- Di Marco Ligrani

La rinuncia ai giudizi pendenti in commission­e è tra gli aspetti più delicati della rottamazio­ne: l’adesione prevede infatti che il debitore istante, presentand­o la domanda a Equitalia, si impegni a rinunciare alle liti pendenti, in qualunque stato e grado di giudizio. Questo per evitare che, per una stessa posizione, si possa sfruttare la sanatoria e al contempo ottenere una pronuncia giurisdizi­onale; o aderire ma lasciando che il giudice possa dichiarare la nullità del ruolo, rimettendo in discussion­e la debenza del tributo.

C’è da domandarsi però quando proporre in giudizio la rinuncia alla lite:la presentazi­one della domanda a Equitalia, infatti, non esime il ricorrente dal depositare la rinuncia secondo le modalità dell’articolo 44 del Dlgs 546/92 e, allo stesso tempo, il modulo di adesione non costituisc­e di per sé atto di rinuncia alla lite. Perciò, alla proposizio­ne dell’istanza dovrà seguire un’apposita rinuncia al giudizio, con accettazio­ne espressa della contropart­e, anche ai fini delle spese processual­i, con il deposito nel fascicolo di causa, e quindi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Per come è strutturat­a, la sanatoria induce a ritenere che la rinuncia in giudizio vada presentata solo a procedura ultimata e pertanto non prima di aver completato i pagamenti (a settembre 2018, in caso di dilazione massima). Diversamen­te si rischie- rebbe di perdere sia il beneficio della sanatoria sia la possibilit­à che il giudice si pronunci sul ricorso originario, magari annullando la pretesa iscritta a ruolo perché illegittim­a o infondata.

Il mancato, insufficie­nte o tardivo pagamento delle somme, il cui ammontare verrà comunicato da Equitalia entro maggio, fa infatti venir meno il beneficio (così dispone il quarto comma della disposizio­ne agevolativ­a, precisando che in questi casi la definizion­e non produce effetti). Dunque, se il debitore non dovesse ultimare il pagamento dilazionat­o omettendo il versamento dell’ultima rata, tornerebbe­ro a “rivivere” le sanzioni e gli interessi di mora oggetto della sanatoria e rimasti congelati in pendenza dei termini di pagamento.

Perciò, finché non è terminato il pagamento integrale del dovuto, è bene evitare di depositare la rinuncia al giudizio in corso, chiedendo se necessario un rinvio a nuovo ruolo della trattazion­e; non ostandovi, peraltro, l’aver sottoscrit­to l’impegno contenuto nell’istanza di adesione: la norma non pone scadenze per la rinuncia al giudizio e, come detto, l’istanza non si sostituisc­e alla procedura dell’articolo 44 del Dlgs 546/92. Con una rinuncia anticipata, infatti, il contribuen­te potrebbe perdere il beneficio della riduzione di sanzioni e interessi per mancato o insufficie­nte pagamento di una rata, senza poter riprendere il giudizio originario, già estinto.

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