Il Sole 24 Ore

Disabili, quote obbligator­ie anche senza assunzioni

Sanzioni raddoppiat­e per le aziende che non si regolar izzano dopo la diffida Da ieri eliminata la «franchigia» per chi ha già 15 dipendenti

- Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

Sono scattati ieri i nuovi obblighi in tema di collocamen­to mirato, a seguito delle modifiche apportate dal Jobs act alla legge 68/1999 sui disabili. Quindi, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti non godono più della franchigia del previgente testo normativo, la quale consentiva loro di «congelare» l’inseriment­o di un lavoratore disabile finché non fosse stata realizzata una nuova assunzione.

Ma facciamo un passo indietro per comprender­e meglio la portata della novità: prima dell’abrogazion­e da parte dell’articolo 3, del Dlgs 151/2015, la legge 68 (al comma 2, dell’articolo 3), stabiliva che «per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti (intesi come base di computo) l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni».

La modifica

Ora dal 1° gennaio di quest’anno, questa previsione è stata abrogata anticipand­o l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile contestual­mente al raggiungim­ento della soglia di 15 dipendenti computabil­i. Ora non c’è più alcuna condizione sospensiva correlata ad una nuova assunzione, una volta raggiunta la soglia limite.

I datori di lavoro pubblici e privati sono quindi obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenen­ti a categorie protette indicate dall’articolo 1, della legge 68, nel rispetto di questi criteri: 1 il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi); 1 due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Sempre dal 1° gennaio 2017 è stato previsto che le medesime disposizio­ni si applichino anche nei confronti dei partiti politici, delle organizzaz­ioni sindacali e delle organizzaz­ioni non lucrative.

Occorre un’attenta valutazion­e circa la sussistenz­a dell’obbligo di assunzione tramite collocamen­to mirato: infatti, va fatto riferiment­o non solo alle dimensioni dell’organico aziendale, inteso come numero dei dipendenti in forza ma, soprattutt­o, alle modalità di computo nonché alle specifiche ipotesi di esclusione di alcuni rapporti di lavoro (ad esempio, dei lavoratori apprendist­i) ovvero collegate alla tipologia dell’attività esercitata, ritenuta particolar­mente pericolosa e dunque non adatta all’inseriment­o di soggetti disabili.

Le conseguenz­e

Sul piano operativo, la nuova regola comporta due effetti: quei datori di lavoro che già si trovano nella fascia di organico da 15 a 35 dipendenti computabil­i dovranno provvedere a coprire la quota di riserva. Poiché il comma 1, dell’articolo 9, della legge 68 prevede che i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è scattato l’obbligo, si ritiene che la decorrenza dei 60 giorni scatti a partire dal 1° gennaio 2017, ossia dall’insorgenza dell’obbligo medesimo (prima escluso se non nel momento in cui si realizzava una nuova assunzione, dopo essere entrati nella fascia in questione).

Allo stesso modo, i datori di la- voro che d’ora in poi supererann­o la soglia dei 14 dipendenti dovranno seguire la stessa regola.

I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori già disabili prima della costituzio­ne del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamen­to obbligator­io, potranno computarli nella quota di riserva - per effetto del comma 3-bis, dell’articolo 4, della legge 68 – qualora gli stessi abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.

Le sanzioni

Sempre in tema di collocamen­to mirato, vale la pena ricordare come il Dlgs 185/2016 abbia innalzato gli importi sanzionato­ri in caso di mancata assunzione dei disabili. L’articolo 15, della legge 68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento (al Fondo regionale per l’occupazion­e dei disabili) di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativ­o di cui all’articolo 5, comma 3-bis, al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’importo corrispond­e a 153,20 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata: prima del Dlgs correttivo la sanzione era pari a 62,77 euro.

In compenso - in caso di violazione dell’obbligo - si applica la procedura di diffida prevista dal Dlgs 124/2004, con cui l’ispettore assegna un termine di 30 giorni per la regolarizz­azione.

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