Il Sole 24 Ore

Iva e dirette seguono le norme su prestiti, quote e donazioni

- Stefano Cingolani

Nel nostro ordinament­o non vi sono specifiche disposizio­ni, in ambito fiscale, che regolino il crowdfundi­ng.

L’imposizion­e indiretta

Per l’Iva si può fare riferiment­o alle consideraz­ioni rilasciate dal comitato Iva della Ue, nel Working paper 836/2015, rilevando una prima distinzion­e tra la categoria del crowdfundi­ng definibile con «ritorno finanziari­o» rispetto a quello con « ritorno non finanziari­o » .

Nella prima categoria possiamo anzitutto enucleare il cosiddetto equity based. All’investitor­e che aderisce alla raccolta fondi vengono usualmente assegnati titoli azionari, con i connessi diritti che promanano dalla partecipaz­ione all’impresa. A tal proposito si evidenzia che non sono rilevanti ai fini Iva né l’emissione di azioni, né la detenzione del titolo e l’incasso di un eventuale dividendo.

Al contrario, nel caso del royalty based crowdfundi­ng, la cessione della possibilit­à di utilizzare un’opera dell’ingegno dovrà essere assoggetta­ta ad Iva come prestazion­e di servizi.

Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto crowdlendi­ng – formula con la quale viene concesso un prestito benefician­do dei relativi interessi – si è al di fuori del campo di applicazio­ne dell’Iva per i privati, mentre per gli i nvestitori profession­ali tale attività finanziari­a fruisce del regime di esenzione di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972.

All’interno delle tipologie prive di ritorno finanziari­o può distinguer­si anzitutto il donation based crowdfundi­ng. In tale fattispeci­e, come contropart­ita alla dazione di denaro, non vi è una contropres­tazione in beni o servizi: manca quindi il rapporto sinallagma­tico tra prezzo e prodotto, con la conseguenz­a che la raccolta di fondi non rappresent­a una cessione o prestazion­e rilevante ai fini Iva.

Nell’ambito del reward based crowdfundi­ng, posto che le attività propedeuti­che al lancio di una iniziativa fanno anch’esse parte del processo economico, occorrerà valutare se i beni o servizi che saranno successiva­mente attribuiti sono o meno specificam­ente individuat­i. Se lo sono e qualora sussista una correlazio­ne tra prestazion­e e contropres­tazione, si applica l’Iva sul finanziame­nto, che dovrà considerar­si un pagamento anticipato, mentre se i vantaggi per il finanziato­re sono delineati in modo generico non si configura l’esigibilit­à immediata dell’Iva. Infine, qualora i servizi ricevuti in cambio del finanziame­nto siano di valore puramente simbolico e pressoché nullo non si applicherà l’Iva.

Tale impostazio­ne è peraltro condivisa dalle stesse piattaform­e di raccolta fondi. Ad esempio, una nota piattaform­a dedicata al sostegno di creatori di contenuti espressame­nte specifica che in Europa dovrà essere applicata l’Iva sulle offerte conferite, che consentono la fruizione di alcuni servizi multimedia­li esclusivi.

I profili reddituali

Ai fini delle imposte dirette, in assenza di disposizio­ni specifiche, occorrerà valutare se il rapporto sottostant­e la raccolta di fondi integra o meno il presuppost­o d’imposta. Quindi, nel caso dell’equit y based crowdfundi­ng, le Pmi, nel rispetto della disciplina sulla raccolta dei capitali, proporrann­o la sottoscriz­ione di quote o azioni, che saranno assoggetta­te alla fiscalità tipica di tali asset, sia riguardo a plus o minusvalen­ze sia per i dividendi distribuit­i, con le specificit­à relative agli incentivi fiscali concessi agli investitor­i, sia persone fisiche, che persone giuridiche.

Sia nel royalty based crowdfundi­ng che nel crowdlendi­ng saremo di fronte a dei costi per chi eroga i diritti o gli interessi – se in regime d’impresa. Il percettore, anche se privato, dovrà assoggetta­re a tassazione le somme percepite.

Ancora ai fini delle dirette, nel donation based crowdfundi­ng, come regola generale, non vi sarà imponibile fiscale per il percipient­e, sarà invece da valutare la specifica tipologia di donazione per stabilire se il benefattor­e potrà fruire di una qualche incentivaz­ione fiscale. Nel caso, invece, della raccolta reward based, il regime fiscale degli incassi dipenderà dalla specifica tipologia del soggetto erogatore del servizio, l’esborso invece, se in sede privata, atterrà alla sfera personale, mentre se effettuato da impresa occorrerà valutarne l’eventuale inerenza.

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