Iva e dirette seguono le norme su prestiti, quote e donazioni
Nel nostro ordinamento non vi sono specifiche disposizioni, in ambito fiscale, che regolino il crowdfunding.
L’imposizione indiretta
Per l’Iva si può fare riferimento alle considerazioni rilasciate dal comitato Iva della Ue, nel Working paper 836/2015, rilevando una prima distinzione tra la categoria del crowdfunding definibile con «ritorno finanziario» rispetto a quello con « ritorno non finanziario » .
Nella prima categoria possiamo anzitutto enucleare il cosiddetto equity based. All’investitore che aderisce alla raccolta fondi vengono usualmente assegnati titoli azionari, con i connessi diritti che promanano dalla partecipazione all’impresa. A tal proposito si evidenzia che non sono rilevanti ai fini Iva né l’emissione di azioni, né la detenzione del titolo e l’incasso di un eventuale dividendo.
Al contrario, nel caso del royalty based crowdfunding, la cessione della possibilità di utilizzare un’opera dell’ingegno dovrà essere assoggettata ad Iva come prestazione di servizi.
Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto crowdlending – formula con la quale viene concesso un prestito beneficiando dei relativi interessi – si è al di fuori del campo di applicazione dell’Iva per i privati, mentre per gli i nvestitori professionali tale attività finanziaria fruisce del regime di esenzione di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972.
All’interno delle tipologie prive di ritorno finanziario può distinguersi anzitutto il donation based crowdfunding. In tale fattispecie, come contropartita alla dazione di denaro, non vi è una controprestazione in beni o servizi: manca quindi il rapporto sinallagmatico tra prezzo e prodotto, con la conseguenza che la raccolta di fondi non rappresenta una cessione o prestazione rilevante ai fini Iva.
Nell’ambito del reward based crowdfunding, posto che le attività propedeutiche al lancio di una iniziativa fanno anch’esse parte del processo economico, occorrerà valutare se i beni o servizi che saranno successivamente attribuiti sono o meno specificamente individuati. Se lo sono e qualora sussista una correlazione tra prestazione e controprestazione, si applica l’Iva sul finanziamento, che dovrà considerarsi un pagamento anticipato, mentre se i vantaggi per il finanziatore sono delineati in modo generico non si configura l’esigibilità immediata dell’Iva. Infine, qualora i servizi ricevuti in cambio del finanziamento siano di valore puramente simbolico e pressoché nullo non si applicherà l’Iva.
Tale impostazione è peraltro condivisa dalle stesse piattaforme di raccolta fondi. Ad esempio, una nota piattaforma dedicata al sostegno di creatori di contenuti espressamente specifica che in Europa dovrà essere applicata l’Iva sulle offerte conferite, che consentono la fruizione di alcuni servizi multimediali esclusivi.
I profili reddituali
Ai fini delle imposte dirette, in assenza di disposizioni specifiche, occorrerà valutare se il rapporto sottostante la raccolta di fondi integra o meno il presupposto d’imposta. Quindi, nel caso dell’equit y based crowdfunding, le Pmi, nel rispetto della disciplina sulla raccolta dei capitali, proporranno la sottoscrizione di quote o azioni, che saranno assoggettate alla fiscalità tipica di tali asset, sia riguardo a plus o minusvalenze sia per i dividendi distribuiti, con le specificità relative agli incentivi fiscali concessi agli investitori, sia persone fisiche, che persone giuridiche.
Sia nel royalty based crowdfunding che nel crowdlending saremo di fronte a dei costi per chi eroga i diritti o gli interessi – se in regime d’impresa. Il percettore, anche se privato, dovrà assoggettare a tassazione le somme percepite.
Ancora ai fini delle dirette, nel donation based crowdfunding, come regola generale, non vi sarà imponibile fiscale per il percipiente, sarà invece da valutare la specifica tipologia di donazione per stabilire se il benefattore potrà fruire di una qualche incentivazione fiscale. Nel caso, invece, della raccolta reward based, il regime fiscale degli incassi dipenderà dalla specifica tipologia del soggetto erogatore del servizio, l’esborso invece, se in sede privata, atterrà alla sfera personale, mentre se effettuato da impresa occorrerà valutarne l’eventuale inerenza.