Revoca possibile in caso di errori o modifiche in corsa
Con il Dl 179/2012 (decreto Crescita 2.0) viene regolato in Italia l’eq uity crowdfunding, particolare operazione di raccolta di capitale di rischio per le start up innovative e, in base alle novità contenute nella legge di Bilancio 2017, estesa a tutte le Pmi. Tale attività permetterà a queste imprese di raccogliere fondi offrendo quote/ azioni attraverso piattaforme online autorizzate dalla Consob mettendo a disposizione degli investitori, futuri soci, tutte le informazioni circa l’idea imprenditoriale.
In altri termini, un’impresa che vuole raccogliere mezzi propri attraverso l’eq uity crowdfunding dovrà, in primo luogo, contattare i gestori dei portali online – che potranno essere “di diritto”, come banche o imprese di investimento iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob, o “autorizzati” cioè iscritti nella sezione ordinaria del registro – e poi promuovere la propria attività redigendo un business plan e i mplementando azioni di marketing.
Gli i nvestitori, dopo aver preso visione delle informazioni, nonché delle caratteristiche e dei rischi legati all’operazione, potranno sottoscrivere l’investimento e versare le somme richieste in un conto corrente indisponibile fino al raggiungimento dell’intero ammontare della raccolta, ottenendo in cambio quote/ azioni della società.
Allo stesso tempo, il regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online (modificato con la delibera 19520/2016) agli articoli 13 e 25 prevede, per i soli investitori cosiddetti “non professionali”, una serie di tutele come la possibilità di recesso entro sette giorni dall’adesione e di revoca dell’investimento se nel periodo di validità dell’offerta intervengono dei cambiamenti o si riscontrano degli errori.
Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 2468 del Codice civile, che vieta l’offerta al pubblico delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata, l’operazione di crowdfunding non solo permette anche in tali casi l’accesso a piattaforme in rete per reperire nuove fonti economiche, ma allo stesso tempo garantisce agli i nvestitori una serie di agevolazioni fiscali che permettono sia alle persone fisiche che giuridiche di ottenere una riduzione delle imposte sui redditi. Nello specifico: 1 le persone fisiche godranno di una detrazione Irpef pari al 19% della somma investita, che potrà arrivare fino al 25% se l’investimento riguarda il capitale di una start up a vocazione sociale o attiva nell’innovazione ad alto valore tecnologico nel settore energetico. L’investimento massimo agevolabile non può eccedere i 500mila euro per ogni anno e dovrà essere mantenuto per almeno tre anni; 1 le persone giuridiche godranno di una deduzione dal reddito imponibile, ai fini Ires, pari al 20% della somma investita, che potrà essere aumentata al 27% nel caso di start up innovative a vocazione sociale o tecnologico-energetiche. L’investimento massimo deducibile non può superare l’importo di 1.800.000 euro per ogni periodo d’imposta e dovrà avere un orizzonte temporale minimo di tre anni.