Il Sole 24 Ore

Revoca possibile in caso di errori o modifiche in corsa

- Paola Bonsignore

Con il Dl 179/2012 (decreto Crescita 2.0) viene regolato in Italia l’eq uity crowdfundi­ng, particolar­e operazione di raccolta di capitale di rischio per le start up innovative e, in base alle novità contenute nella legge di Bilancio 2017, estesa a tutte le Pmi. Tale attività permetterà a queste imprese di raccoglier­e fondi offrendo quote/ azioni attraverso piattaform­e online autorizzat­e dalla Consob mettendo a disposizio­ne degli investitor­i, futuri soci, tutte le informazio­ni circa l’idea imprendito­riale.

In altri termini, un’impresa che vuole raccoglier­e mezzi propri attraverso l’eq uity crowdfundi­ng dovrà, in primo luogo, contattare i gestori dei portali online – che potranno essere “di diritto”, come banche o imprese di investimen­to iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob, o “autorizzat­i” cioè iscritti nella sezione ordinaria del registro – e poi promuovere la propria attività redigendo un business plan e i mplementan­do azioni di marketing.

Gli i nvestitori, dopo aver preso visione delle informazio­ni, nonché delle caratteris­tiche e dei rischi legati all’operazione, potranno sottoscriv­ere l’investimen­to e versare le somme richieste in un conto corrente indisponib­ile fino al raggiungim­ento dell’intero ammontare della raccolta, ottenendo in cambio quote/ azioni della società.

Allo stesso tempo, il regolament­o Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online (modificato con la delibera 19520/2016) agli articoli 13 e 25 prevede, per i soli investitor­i cosiddetti “non profession­ali”, una serie di tutele come la possibilit­à di recesso entro sette giorni dall’adesione e di revoca dell’investimen­to se nel periodo di validità dell’offerta intervengo­no dei cambiament­i o si riscontran­o degli errori.

Contrariam­ente a quanto previsto dall’articolo 2468 del Codice civile, che vieta l’offerta al pubblico delle partecipaz­ioni nelle società a responsabi­lità limitata, l’operazione di crowdfundi­ng non solo permette anche in tali casi l’accesso a piattaform­e in rete per reperire nuove fonti economiche, ma allo stesso tempo garantisce agli i nvestitori una serie di agevolazio­ni fiscali che permettono sia alle persone fisiche che giuridiche di ottenere una riduzione delle imposte sui redditi. Nello specifico: 1 le persone fisiche godranno di una detrazione Irpef pari al 19% della somma investita, che potrà arrivare fino al 25% se l’investimen­to riguarda il capitale di una start up a vocazione sociale o attiva nell’innovazion­e ad alto valore tecnologic­o nel settore energetico. L’investimen­to massimo agevolabil­e non può eccedere i 500mila euro per ogni anno e dovrà essere mantenuto per almeno tre anni; 1 le persone giuridiche godranno di una deduzione dal reddito imponibile, ai fini Ires, pari al 20% della somma investita, che potrà essere aumentata al 27% nel caso di start up innovative a vocazione sociale o tecnologic­o-energetich­e. L’investimen­to massimo deducibile non può superare l’importo di 1.800.000 euro per ogni periodo d’imposta e dovrà avere un orizzonte temporale minimo di tre anni.

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