Il Sole 24 Ore

Passaggio complicato alla contabilit­à ordinaria

Per chi vuole scegliere l’Iri o restare al principio di competenza Da analizzare tutte le poste da inserire nel bilancio d’apertura

- Stefano Mazzocchi

pMai come quest’anno è opportuno valutare la convenienz­a dell’opzione per la tenuta della contabilit­à ordinaria al posto di quella semplifica­ta. E questo alla luce di due modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017: da un lato, l’Iri al 24%, contenuta nel nuovo articolo 55-bis del Tuir; dall’altro, la previsione del principio di cassa quale regime naturale di determinaz­ione del reddito imponibile per le imprese in contabilit­à semplifica­ta (nuovo articolo 66 del Tuir).

Quindi le imprese individual­i e le società di persone in contabilit­à semplifica­ta che vogliano applicare l’Iri o continuare a determinar­e il reddito imponibile con il principio di competenza sono ora obbligate a variare la modalità di tenuta della propria contabilit­à adottando la modalità ordinaria.

La procedura formale

Le modalità formali di accesso al regime di contabilit­à ordinaria sono state ridisegnat­e dal Dpr 126/2003, articoli 1-5, comma 2, lettera a).

Il passaggio è sancito formalment­e dall’elaborazio­ne di un prospetto delle attività e passività, che dev’essere riportato sul libro degli inventari o su un prospetto da realizzars­i entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi relativame­nte all’esercizio trascorso (quindi Unico 2017, redditi 2016, per chi fa il passaggio dal 1° gennaio di quest’anno).

Fermo restando la necessità di predisporr­e lo stato patrimo- niale di apertura, il contribuen­te dovrà provvedere alla redazione e alla catalogazi­one di tutte le attività e passività riferibili alla propria azienda.

Da qui la necessità di effettuare non solo la rilevazion­e dei componenti patrimonia­li aziendali ma anche di compiere una valutazion­e delle singole poste che dovranno essere iscritte nel bilancio di apertura dell’attività. La differenza fra le poste attive e passive che co- tà semplifica­ta.

Tra l’altro, in base al nuovo articolo 18 del Dpr 600 muteranno profondame­nte le modalità di iscrizione delle voci economiche nei registri contabili, con una complicazi­one maggiore in termini di determinaz­ione delle poste da iscrivere nel prospetto.

Ad esempio, con il nuovo regime per cassa non sarà più necessaria l’annotazion­e delle rimanenze, con inevitabil­i conseguenz­e per la valutazion­e delle stesse quando si tratterà di iscrivere tale voce nel prospetto. E ancora: l’articolo 66, sia nella vecchia versione sia nella nuova formulazio­ne, contiene alcune prescrizio­ni importanti che generano riflessi inevitabil­i sul prospetto iniziale. Infatti non può essere trascurato come siano state valutate fiscalment­e – direttamen­te o indirettam­ente – alcune voci quando l’impresa era in contabilit­à semplifica­ta prima di approdare al regime ordinario. I commi 2 e 3 dell’articolo 66 del Tuir da un lato disciplina­no la deducibili­tà di alcune voci con rilevanza patrimonia­le futura (si pensi all’ammortamen­to dei beni ammortizza­bili) e dall’altro con il richiamo dell’articolo 110 del Tuir traghettan­o le valutazion­i fiscali svolte durante la vigenza della contabilit­à semplifica­ta anche sui valori esposti nel prospetto da adottare per l’adozione del regime ordinario.

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