Passaggio complicato alla contabilità ordinaria
Per chi vuole scegliere l’Iri o restare al principio di competenza Da analizzare tutte le poste da inserire nel bilancio d’apertura
pMai come quest’anno è opportuno valutare la convenienza dell’opzione per la tenuta della contabilità ordinaria al posto di quella semplificata. E questo alla luce di due modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017: da un lato, l’Iri al 24%, contenuta nel nuovo articolo 55-bis del Tuir; dall’altro, la previsione del principio di cassa quale regime naturale di determinazione del reddito imponibile per le imprese in contabilità semplificata (nuovo articolo 66 del Tuir).
Quindi le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata che vogliano applicare l’Iri o continuare a determinare il reddito imponibile con il principio di competenza sono ora obbligate a variare la modalità di tenuta della propria contabilità adottando la modalità ordinaria.
La procedura formale
Le modalità formali di accesso al regime di contabilità ordinaria sono state ridisegnate dal Dpr 126/2003, articoli 1-5, comma 2, lettera a).
Il passaggio è sancito formalmente dall’elaborazione di un prospetto delle attività e passività, che dev’essere riportato sul libro degli inventari o su un prospetto da realizzarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all’esercizio trascorso (quindi Unico 2017, redditi 2016, per chi fa il passaggio dal 1° gennaio di quest’anno).
Fermo restando la necessità di predisporre lo stato patrimo- niale di apertura, il contribuente dovrà provvedere alla redazione e alla catalogazione di tutte le attività e passività riferibili alla propria azienda.
Da qui la necessità di effettuare non solo la rilevazione dei componenti patrimoniali aziendali ma anche di compiere una valutazione delle singole poste che dovranno essere iscritte nel bilancio di apertura dell’attività. La differenza fra le poste attive e passive che co- tà semplificata.
Tra l’altro, in base al nuovo articolo 18 del Dpr 600 muteranno profondamente le modalità di iscrizione delle voci economiche nei registri contabili, con una complicazione maggiore in termini di determinazione delle poste da iscrivere nel prospetto.
Ad esempio, con il nuovo regime per cassa non sarà più necessaria l’annotazione delle rimanenze, con inevitabili conseguenze per la valutazione delle stesse quando si tratterà di iscrivere tale voce nel prospetto. E ancora: l’articolo 66, sia nella vecchia versione sia nella nuova formulazione, contiene alcune prescrizioni importanti che generano riflessi inevitabili sul prospetto iniziale. Infatti non può essere trascurato come siano state valutate fiscalmente – direttamente o indirettamente – alcune voci quando l’impresa era in contabilità semplificata prima di approdare al regime ordinario. I commi 2 e 3 dell’articolo 66 del Tuir da un lato disciplinano la deducibilità di alcune voci con rilevanza patrimoniale futura (si pensi all’ammortamento dei beni ammortizzabili) e dall’altro con il richiamo dell’articolo 110 del Tuir traghettano le valutazioni fiscali svolte durante la vigenza della contabilità semplificata anche sui valori esposti nel prospetto da adottare per l’adozione del regime ordinario.
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