Indeducibili le perdite da fideiussione
Per i giudici, perché sia possibile procedere allo sgravio, l’operazione dev’essere attinente all’attività aziendale La garanzia concessa a una società cliente, se escussa, genera una passività non inerente
pLa concessione da parte di una società commerciale di una garanzia fideiussoria – in quanto operazione estranea all’attività tipica – determina l’indeducibilità della perdita su crediti derivante dall’escussione della fideiussione da parte del creditore garantito. È questo il principio affermato dalla Comissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza 6298/67/2016 depositata lo scorso 28 novembre (presidente Palestra, relatore Sacchi).
Nel caso di specie una società operante nel settore tessile concedeva una garanzia fideiussoria a favore di un altro gruppo imprenditoriale, rispetto al quale operava come fornitore. Il tentativo della società era quello di rafforzare un proprio partner commerciale strategi- co in situazione di pesante difficoltà economica. La garanzia veniva successivamente escussa dal creditore garantito e la società, a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, provvedeva a dedurre fiscalmente come «perdita su crediti» l’importo versato, sulla base di quanto previsto dall’articolo 101, comma 5, del Tuir.
A fronte di questa situazione, l’ufficio – ritenendo che la garanzia fideiussoria concessa non avesse alcuna attinenza con l’attività svolta dalla società tessile – riteneva di dover discono- scere la deducibilità della perdita su crediti, considerandola non inerente sulla scorta delle previsioni dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
Contro l’avviso di accertamento, la società contribuente presentava ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale evidenziando, fra l’altro, che la società a favore della quale la fideiussione era stata concessa rappresentava un partner importante dal punto di vista economico e strategico. Di conseguenza, la concessione della garanzia, favorendo l’attività di un cliente primario, avrebbe potuto avere effetti positivi anche sulla propria attività caratteristica d’impresa.
Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari hanno disatteso le eccezioni della ricorrente, riconoscendo la piena legittimità dell’accerta- mento dell’ufficio. In particolare, secondo i giudici di appello, l’indeducibilità della perdita su crediti discende dal fatto che la concessione della garanzia è estranea all’attività della società tessile, anche considerando che la previsione statutaria di operazioni finanziarie straordinarie dev’essere legata all’attività tipica.
Inoltre, secondo la Ctr, la scelta di una società commerciale di concedere una garanzia rilevante a favore di una società cliente non può considerarsi giustificata né coerente a una attenta e corretta gestione aziendale, soprattutto se i vantaggi attesi non sono fondati sulla base di documentati accordi commerciali, ma soltanto su assicurazioni verbali di presumibili aumenti di fatturato, «senza alcuna valida garanzia di successo dell’operazione, né controgaranzia». 7È il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Le caratteristiche principali della garanzia fideiussoria sono la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell’adempimento dell’obbligazione, e l’accessorietà verso l’obbligazione principale, per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale. Né, rileva la pronuncia, era stato possibile conoscere il parere del collegio sindacale sulla delibera assunta dal Cda della società.
Nel caso specifico, non solo la società non aveva avuto alcun aumento di fatturato, ma nel giro di poco tempo dalla concessione della garanzia si era verificata l’escussione della fideiussione.
Pertanto, secondo i giudici di appello, l’ufficio ha legittimamente ritenuto indeducibile la perdita. Questo anche in considerazione dell’incapacità della società di dimostrare che l’operazione finanziaria fosse stata effettivamente finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo della massimizzazione del profitto.
LE PROVE MANCANTI La società garante ha tentato di salvare un partner fondamentale ma non ha documentato i motivi delle proprie scelte