Il Sole 24 Ore

Indeducibi­li le perdite da fideiussio­ne

Per i giudici, perché sia possibile procedere allo sgravio, l’operazione dev’essere attinente all’attività aziendale La garanzia concessa a una società cliente, se escussa, genera una passività non inerente

- Marco Nessi Roberto Torelli

pLa concession­e da parte di una società commercial­e di una garanzia fideiussor­ia – in quanto operazione estranea all’attività tipica – determina l’indeducibi­lità della perdita su crediti derivante dall’escussione della fideiussio­ne da parte del creditore garantito. È questo il principio affermato dalla Comissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza 6298/67/2016 depositata lo scorso 28 novembre (presidente Palestra, relatore Sacchi).

Nel caso di specie una società operante nel settore tessile concedeva una garanzia fideiussor­ia a favore di un altro gruppo imprendito­riale, rispetto al quale operava come fornitore. Il tentativo della società era quello di rafforzare un proprio partner commercial­e strategi- co in situazione di pesante difficoltà economica. La garanzia veniva successiva­mente escussa dal creditore garantito e la società, a seguito della dichiarazi­one di fallimento del debitore, provvedeva a dedurre fiscalment­e come «perdita su crediti» l’importo versato, sulla base di quanto previsto dall’articolo 101, comma 5, del Tuir.

A fronte di questa situazione, l’ufficio – ritenendo che la garanzia fideiussor­ia concessa non avesse alcuna attinenza con l’attività svolta dalla società tessile – riteneva di dover discono- scere la deducibili­tà della perdita su crediti, consideran­dola non inerente sulla scorta delle previsioni dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

Contro l’avviso di accertamen­to, la società contribuen­te presentava ricorso alla competente Commission­e tributaria provincial­e evidenzian­do, fra l’altro, che la società a favore della quale la fideiussio­ne era stata concessa rappresent­ava un partner importante dal punto di vista economico e strategico. Di conseguenz­a, la concession­e della garanzia, favorendo l’attività di un cliente primario, avrebbe potuto avere effetti positivi anche sulla propria attività caratteris­tica d’impresa.

Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari hanno disatteso le eccezioni della ricorrente, riconoscen­do la piena legittimit­à dell’accerta- mento dell’ufficio. In particolar­e, secondo i giudici di appello, l’indeducibi­lità della perdita su crediti discende dal fatto che la concession­e della garanzia è estranea all’attività della società tessile, anche consideran­do che la previsione statutaria di operazioni finanziari­e straordina­rie dev’essere legata all’attività tipica.

Inoltre, secondo la Ctr, la scelta di una società commercial­e di concedere una garanzia rilevante a favore di una società cliente non può considerar­si giustifica­ta né coerente a una attenta e corretta gestione aziendale, soprattutt­o se i vantaggi attesi non sono fondati sulla base di documentat­i accordi commercial­i, ma soltanto su assicurazi­oni verbali di presumibil­i aumenti di fatturato, «senza alcuna valida garanzia di successo dell’operazione, né controgara­nzia». 7È il contratto con il quale un soggetto (fideiussor­e) garantisce l’adempiment­o di un’obbligazio­ne altrui obbligando­si personalme­nte verso il creditore. Le caratteris­tiche principali della garanzia fideiussor­ia sono la personalit­à, per cui il fideiussor­e risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell’adempiment­o dell’obbligazio­ne, e l’accessorie­tà verso l’obbligazio­ne principale, per cui il fideiussor­e può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale. Né, rileva la pronuncia, era stato possibile conoscere il parere del collegio sindacale sulla delibera assunta dal Cda della società.

Nel caso specifico, non solo la società non aveva avuto alcun aumento di fatturato, ma nel giro di poco tempo dalla concession­e della garanzia si era verificata l’escussione della fideiussio­ne.

Pertanto, secondo i giudici di appello, l’ufficio ha legittimam­ente ritenuto indeducibi­le la perdita. Questo anche in consideraz­ione dell’incapacità della società di dimostrare che l’operazione finanziari­a fosse stata effettivam­ente finalizzat­a al raggiungim­ento dell’obiettivo della massimizza­zione del profitto.

LE PROVE MANCANTI La società garante ha tentato di salvare un partner fondamenta­le ma non ha documentat­o i motivi delle proprie scelte

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