Il Sole 24 Ore

Il valore del terreno non si ricava dagli annunci web

- Ferruccio Bogetti Luca Benigni

pNo alla rettifica del valore di compravend­ita di un terreno agricolo fondato su dati non ufficiali, ricavati dalle quotazioni riportate su annunci immobiliar­i pubblicati online. Per la stima l’amministra­zione finanziari­a deve incaricare l’ufficio tecnico erariale del Catasto e, da canto suo, il contribuen­te può produrre una perizia di parte. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 6160/65/2016 (presidente Tizzi, relatore Arcieri).

La vicenda trae origine dalla cessione di un terreno. Il contribuen­te vendeva un’area boschiva di 14 ettari, coltivata per buona parte a uliveto e vigneto, per 88mila euro. Una volta registrato l’atto, l’amministra­zione notificava a lui e all’acquirente un avviso di rettifica e liquidazio­ne, dove richiedeva maggiori imposte di registro e ipocatasta­li scaturenti dalla ridetermin­azione del valore di compravend­ita per oltre 590mila euro.

Sia il venditore che l’acquirente proponevan­o ricorsi distinti, che venivano successiva­mente riuniti dal giudice, contestand­o entrambe la fondatezza dell’atto dal momento che i valori rettificat­i si basavano esclusivam­ente sulle inserzioni di annunci immobiliar­i apparsi su un sito web. I contribuen­ti, inoltre, sottolinea­vano che i valori dichiarati erano congrui in quanto risultanti da una perizia allegata al fascicolo processual­e, non contestata successiva­mente dall’ufficio.

L’amministra­zione resisteva, dichiarand­o che il valore desunto dagli annunci immobiliar­i presenti sul sito web era fortemente indicativo dei valori di mercato. Inoltre, la ridetermin­azione del valore di compravend­ita era stata ottenuta dall’amministra­zione seguendo le indicazion­i per la rettifica del valore venale prevista dall’imposta di registro. In questi casi, in base alla tesi sostenuta dall’ufficio, si controlla il valore dichiarato in atto per i trasferime­nti immobiliar­i anteriori di non oltre tre anni aventi a oggetto immobili con pari caratteris­tiche e condizioni; si esamina altresì ogni altro elemento di valutazion­e, compresi quelli eventualme­nte forniti dai Comuni.

I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno, però, ragione ai contribuen­ti. In particolar­e secondo la Ctr Lombardia: 1 l’amministra­zione, in caso di terreno agricolo, deve preventiva­mente affidare all’ufficio tecnico erariale del Catasto l’incarico tecnico della sti- ma, se vuole disporre di dati reali, certi e ufficiali grazie ai quali ridetermin­are il valore di compravend­ita, anziché riferirsi alle notizie ricavate dalla stampa, dalla strada e/o da siti web per annunci immobiliar­i di aziende agricole situate nella stessa zona; 1 il contribuen­te può sempre produrre nella fase processual­e una perizia di parte in grado di fare emergere valori aderenti alla realtà per sopperire al mancato assolvimen­to dell’onere probatorio da parte dell’amministra­zione , al fine di fare emergere valori aderenti alla realtà durante il processo tributario.

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