Sì al raddoppio dei termini per RW omesso ante 2009
pLa normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamento delle attività finanziarie detenute in Paesi black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, introdotta con l’articolo 12 del Dl 78/2009, ha carattere procedimentale. Pertanto trova applicazione retroattiva alle annualità precedenti la sua entrata in vigore. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 6015/45/2016 del 18 novembre scorso (presidente e relatore Proietto), che si pone in senso contrario ad un sempre più consistente orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente.
Nell’anno 2013 l’agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano – notifica a un contribuente, con riferimento alle annualità dal 2005 al 2008, alcuni atti di irrogazione sanzioni per violazioni della normativa in materia di monitoraggio fiscale (articolo 5, Dl 167/1990), consistenti nell’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in presenza di somme detenute all’estero in un Paese black list.
Il contribuente impugna l’atto impositivo lamentando, tra gli altri motivi, la tardività della pretesa sanzionatoria in relazione agli anni 2005-07. In questo caso sarebbe stata applicata impropriamente la normativa sul raddoppio dei termini introdotta dal Dl 78/2009, che consente all’amministrazione di fruire di termini raddoppiati per l’accertamento delle violazioni fiscali a carico di contribuenti titolari di disponibilità finanziarie in paesi black list non dichiarate al fisco italiano. Tale regime potrebbe trovare applicazione unicamente in relazione alle violazioni commesse a partire dalla sua entrata in vigore (2009), in coerenza, tra l’altro, con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
La Ctr Lombardia, ribaltando il giudizio di primo grado, rigetta questa interpretazione e accoglie la tesi dell’agenzia delle Entrate, secondo cui la normativa in commento non ha carattere sostanziale, ma procedimentale. Di conseguenza, secondo i giudici di secondo grado, la norma può trovare applicazione anche in relazione a periodi di imposta antecedenti la sua entrata in vigore, con la sola limitazione dei rapporti tributari consolidati.
Secondo la commissione regionale, tale interpretazione è da preferire per le seguenti ragioni: 1 l’articolo 12 del Dl 78/2009 non istituisce una nuova tipologia di tributo o di fattispecie impositiva, ma («in deroga ad ogni disposizione di legge») regola le modalità di esercizio del potere impositivo e sanzionatorio relative a fattispecie già costituenti violazioni in base all’articolo 5 del Dl 167/1990; 1 l’aricolo 3 dello Statuto del contribuente è pur sempre una norma ordinaria, suscettibile di essere modificata da un’altra norma successiva di pari rango.
Numerose altre sentenze, oltre che la dottrina prevalente, hanno invece sostenuto il carattere sostanziale della normativa, con conseguente inapplicabilità della stessa agli anni antecedenti il 2009. Tra le più recenti si ricordano le Ctp Lecco 267/1/2016, Ctp Frosinone 476/2/2016 e Ctp Mantova 100/2/2016.