Il Sole 24 Ore

Sì al raddoppio dei termini per RW omesso ante 2009

- Gabriele Ferlito

pLa normativa sul raddoppio dei termini per l’accertamen­to delle attività finanziari­e detenute in Paesi black list in violazione degli obblighi di monitoragg­io fiscale, introdotta con l’articolo 12 del Dl 78/2009, ha carattere procedimen­tale. Pertanto trova applicazio­ne retroattiv­a alle annualità precedenti la sua entrata in vigore. Lo ha affermato la Ctr Lombardia con la sentenza 6015/45/2016 del 18 novembre scorso (presidente e relatore Proietto), che si pone in senso contrario ad un sempre più consistent­e orientamen­to giurisprud­enziale favorevole al contribuen­te.

Nell’anno 2013 l’agenzia delle Entrate – Direzione provincial­e I di Milano – notifica a un contribuen­te, con riferiment­o alle annualità dal 2005 al 2008, alcuni atti di irrogazion­e sanzioni per violazioni della normativa in materia di monitoragg­io fiscale (articolo 5, Dl 167/1990), consistent­i nell’omessa compilazio­ne del quadro RW della dichiarazi­one dei redditi in presenza di somme detenute all’estero in un Paese black list.

Il contribuen­te impugna l’atto impositivo lamentando, tra gli altri motivi, la tardività della pretesa sanzionato­ria in relazione agli anni 2005-07. In questo caso sarebbe stata applicata impropriam­ente la normativa sul raddoppio dei termini introdotta dal Dl 78/2009, che consente all’amministra­zione di fruire di termini raddoppiat­i per l’accertamen­to delle violazioni fiscali a carico di contribuen­ti titolari di disponibil­ità finanziari­e in paesi black list non dichiarate al fisco italiano. Tale regime potrebbe trovare applicazio­ne unicamente in relazione alle violazioni commesse a partire dalla sua entrata in vigore (2009), in coerenza, tra l’altro, con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuen­te (legge 212/2000) che vieta la proroga dei termini di prescrizio­ne e decadenza.

La Ctr Lombardia, ribaltando il giudizio di primo grado, rigetta questa interpreta­zione e accoglie la tesi dell’agenzia delle Entrate, secondo cui la normativa in commento non ha carattere sostanzial­e, ma procedimen­tale. Di conseguenz­a, secondo i giudici di secondo grado, la norma può trovare applicazio­ne anche in relazione a periodi di imposta antecedent­i la sua entrata in vigore, con la sola limitazion­e dei rapporti tributari consolidat­i.

Secondo la commission­e regionale, tale interpreta­zione è da preferire per le seguenti ragioni: 1 l’articolo 12 del Dl 78/2009 non istituisce una nuova tipologia di tributo o di fattispeci­e impositiva, ma («in deroga ad ogni disposizio­ne di legge») regola le modalità di esercizio del potere impositivo e sanzionato­rio relative a fattispeci­e già costituent­i violazioni in base all’articolo 5 del Dl 167/1990; 1 l’aricolo 3 dello Statuto del contribuen­te è pur sempre una norma ordinaria, suscettibi­le di essere modificata da un’altra norma successiva di pari rango.

Numerose altre sentenze, oltre che la dottrina prevalente, hanno invece sostenuto il carattere sostanzial­e della normativa, con conseguent­e inapplicab­ilità della stessa agli anni antecedent­i il 2009. Tra le più recenti si ricordano le Ctp Lecco 267/1/2016, Ctp Frosinone 476/2/2016 e Ctp Mantova 100/2/2016.

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