Legittima la sottoscrizione del ruolo in via informatica
pLa validazione informatica dei ruoli provenienti dall’amministrazione finanziaria ne garantisce la sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio. Risulta, pertanto, inapplicabile la normativa sugli avvisi di accertamento, che ne prevede la nullità in assenza di firma. È questo, in estrema sintesi, il principio sancito dalla Ctp Caltanissetta 1127/1/16 (presidente Monteleone, relatore Porracciolo), che ha respinto il ricorso di una Srl con cui era stata invocata la nullità di un ruolo perché non sottoscritto personalmente dal capo dell'ufficio.
La vicenda trae origine da una sentenza con cui era stata confermata la validità di un avviso di accertamento, a seguito della quale l’amministrazione aveva iscritto a ruolo le somme ancora dovute; emessa la cartella, la società l’aveva impugnata nei confronti dell’agente della riscossione, invocandone la nullità per difetto di sottoscrizione del ruolo, vizio imputabile all’ente creditore.
La commissione, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che la sottoscrizione del ruolo (cioè l’elenco dei debitori morosi con il fisco) può avvenire con la materiale apposizione della firma da parte del dirigente responsabile, ma anche in via centralizzata mediante il sistema informativo interno all’amministrazione creditrice, senza che questo ne pregiudichi la legittimità o, tantomeno, l’efficacia di titolo esecutivo.
La disciplina introdotta dal Dl 106/2005, infatti, ha consentito uno snellimento della procedura interna agli uffici finanziari, su- perando la necessità della materiale sottoscrizione da parte del dirigente dell’ufficio anche per quei ruoli che risultavano già emessi alla data di entrata in vigore della norma, stante la sua natura interpretativa riconosciuta dalla stessa Corte di cassazione (sentenza 23550/15). Spetterebbe, in ogni caso, al contribuente che deduce in giudizio il difetto di sottoscrizione, vincere la presunzione di legittimità prevista dalla norma.
I giudici, inoltre, hanno evidenziato che la certezza circa la provenienza del ruolo e la piena validità della sottoscrizione informatica trovano riscontro, in un contesto più ampio, nel principio secondo cui i vizi di invalidità del provvedimento risultano irrilevanti ogni qualvolta il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.
La Ctp, peraltro, ha escluso che la mancanza della materiale sottoscrizione del dirigente dell’ufficio possa equipararsi all’assenza di firma sugli avvisi di accertamento, per la quale il legislatore ha previsto la sanzione espressa della nullità. Come evidenziato nella sentenza, infatti, il principio di tassatività delle nullità ne impedisce l’estensione, in via analogica, al di fuori dei casi previsti per legge. La mancanza della firma del capo ufficio sul ruolo non avrebbe, comunque, alcuna conseguenza sul piano pratico.
Lo stesso principio vale per la cartella di pagamento, quale atto proveniente dall’agente della riscossione: in modo similare, infatti, la Cassazione ha escluso che la mancata sottoscrizione possa comportarne l’invalidità, purchè sia riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla (sentenza 9872/16).