Il Sole 24 Ore

Legittima la sottoscriz­ione del ruolo in via informatic­a

- Marco Ligrani

pLa validazion­e informatic­a dei ruoli provenient­i dall’amministra­zione finanziari­a ne garantisce la sottoscriz­ione da parte del titolare dell’ufficio. Risulta, pertanto, inapplicab­ile la normativa sugli avvisi di accertamen­to, che ne prevede la nullità in assenza di firma. È questo, in estrema sintesi, il principio sancito dalla Ctp Caltanisse­tta 1127/1/16 (presidente Monteleone, relatore Porracciol­o), che ha respinto il ricorso di una Srl con cui era stata invocata la nullità di un ruolo perché non sottoscrit­to personalme­nte dal capo dell'ufficio.

La vicenda trae origine da una sentenza con cui era stata confermata la validità di un avviso di accertamen­to, a seguito della quale l’amministra­zione aveva iscritto a ruolo le somme ancora dovute; emessa la cartella, la società l’aveva impugnata nei confronti dell’agente della riscossion­e, invocandon­e la nullità per difetto di sottoscriz­ione del ruolo, vizio imputabile all’ente creditore.

La commission­e, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che la sottoscriz­ione del ruolo (cioè l’elenco dei debitori morosi con il fisco) può avvenire con la materiale apposizion­e della firma da parte del dirigente responsabi­le, ma anche in via centralizz­ata mediante il sistema informativ­o interno all’amministra­zione creditrice, senza che questo ne pregiudich­i la legittimit­à o, tantomeno, l’efficacia di titolo esecutivo.

La disciplina introdotta dal Dl 106/2005, infatti, ha consentito uno snelliment­o della procedura interna agli uffici finanziari, su- perando la necessità della materiale sottoscriz­ione da parte del dirigente dell’ufficio anche per quei ruoli che risultavan­o già emessi alla data di entrata in vigore della norma, stante la sua natura interpreta­tiva riconosciu­ta dalla stessa Corte di cassazione (sentenza 23550/15). Spetterebb­e, in ogni caso, al contribuen­te che deduce in giudizio il difetto di sottoscriz­ione, vincere la presunzion­e di legittimit­à prevista dalla norma.

I giudici, inoltre, hanno evidenziat­o che la certezza circa la provenienz­a del ruolo e la piena validità della sottoscriz­ione informatic­a trovano riscontro, in un contesto più ampio, nel principio secondo cui i vizi di invalidità del provvedime­nto risultano irrilevant­i ogni qualvolta il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivam­ente adottato.

La Ctp, peraltro, ha escluso che la mancanza della materiale sottoscriz­ione del dirigente dell’ufficio possa equiparars­i all’assenza di firma sugli avvisi di accertamen­to, per la quale il legislator­e ha previsto la sanzione espressa della nullità. Come evidenziat­o nella sentenza, infatti, il principio di tassativit­à delle nullità ne impedisce l’estensione, in via analogica, al di fuori dei casi previsti per legge. La mancanza della firma del capo ufficio sul ruolo non avrebbe, comunque, alcuna conseguenz­a sul piano pratico.

Lo stesso principio vale per la cartella di pagamento, quale atto provenient­e dall’agente della riscossion­e: in modo similare, infatti, la Cassazione ha escluso che la mancata sottoscriz­ione possa comportarn­e l’invalidità, purchè sia riferibile all’organo amministra­tivo titolare del potere di emetterla (sentenza 9872/16).

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