Il Sole 24 Ore

È rimborsabi­le il credito Irap fuori liquidazio­ne

- Giorgio Gavelli

pÈ rimborsabi­le (in capo ai soci) il credito Irap esposto nella dichiarazi­one della società di persone poi cessata e cancellata dal registro delle imprese, nonostante tale credito non sia stato riportato nel bilancio finale di liquidazio­ne. Non è una ipotesi rara nella realtà operativa quella esaminata dalla Ctp di Milano, con la decisione 9114/3/2016, depositata lo scorso 28 novembre (presidente Fugacci, relatore Chiametti).

Gli ex soci di una società di persone, poi estinta, ricorrevan­o contro il diniego di rimborso di un credito Irap emergente dalla dichiarazi­one presentata dalla società. L’ufficio aveva motivato il diniego sulla base dell’assenza del relativo importo nel bilancio finale di liquidazio­ne. I ricorrenti, oltre a far rilevare che il titolo da cui emergeva il credito era costituito dalla dichiarazi­one presentata, osservavan­o i n sede di ricorso che la società era in contabilit­à semplifica­ta e che la situazione redatta al momento della chiusura non poteva avere alcun effetto sull’esistenza del credito, anche perché quest’ultimo veniva citato nel verbale assemblear­e di approvazio­ne del piano di riparto.

La commission­e milanese accoglie il ricorso, condannand­o l’ufficio alle spese di giudizio e affermando che – anche laddove fosse stata commessa una negligenza nel non indicare il credito nel bilancio finale di liquidazio­ne della società – l’importo del credito e la sua esistenza non erano mai stati messi in discussion­e dall’Agenzia (che neppure si era costituita in giudizio).

Peraltro, va rilevato che la Corte di cassazione (sentenza 13086/2011) ha affermato che non assume alcuna rilevanza, ai fini del rimborso, l’omessa indicazion­e del credito d’imposta nel bilancio finale di liquidazio­ne, non potendo tale omissione formale inficiare il diritto di credito del contribuen­te.

Per le sopravveni­enze attive della società estinte si verifica un fenomeno successori­o in capo ai soci, con la conseguen-

IL PRINCIPIO La mancata indicazion­e nel bilancio finale di liquidazio­ne non inficia il diritto alla restituzio­ne degli importi dichiarati

za che questi ultimi sono legittimat­i ad agire per l’esercizio dei diritti corrispond­enti, direttamen­te e senza condizioni, non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale (Cassazione 22863/2011).

Anche la stessa Agenzia ha sostenuto (risoluzion­e 77/ E/2011) che per gli elementi patrimonia­li attivi può essere riconosciu­ta direttamen­te ai soci la titolarità del diritto al rimborso, pro quota, delle imposte, sia per le società di persone che per quelle di capitali nel frattempo estinte.

Il rimborso può avvenire a favore di ciascun socio, in proporzion­e al rispettivo diritto, oppure a favore dell’unico socio (o ex liquidator­e) delegato allo scopo (si vedano le circolari 255/2000 e 6/E/2015).

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