Per il passato ammesso il taglio fuori procedura
La non falcidiabilità del credito Iva - prevista dalla versione dell’articolo 182-ter della legge fallimentare (regio decreto 267/42) in vigore fino a sabato 31 dicembre - si applica solo nel caso di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. È questo il principio affermato dalla Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 26988 depositata il 27 dicembre. Attenzione però: la decisione riguarda i concordati non disciplinati, ratione temporis, dalla nuova versione dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, riscritto dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), in vigore da domenica 1° gennaio.
Le Sezioni unite ribaltano il precedente orientamento, il cui
leading case è rappresentato dalle pronunce gemelle della Cassazione 22931 e 22932 del 2011. La Cassazione in passato ha infatti sostenuto che, pur ritenendosi ammissibile la falcidia concordataria dei crediti tributari anche senza transazione fiscale e sufficiente il consenso delle maggioranze in base all’articolo 177 della legge fallimentare ai fini dell’omologazione, con effetti vincolanti, secondo l’articolo 184 della stessa legge, anche per i crediti tributari anteriori, andava affermata la natura sostanziale, eccezionale e inderogabile del divieto di falcidia dell’Iva contenuto nell’articolo 182-ter, a prescindere dall’attivazione della transazione fiscale.
Due erano gli argomenti a sostegno di questa interpretazione. Il primo valorizzava la natura di imposta armonizzata a livello comunitario dell’Iva. Il secondo la natura sostanziale e non processuale della norma, in quanto non legata allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma relativa al trattamento dei crediti nell’ambito dell’esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e che prescindono dalle modalità con cui si svolge la procedura di crisi. Ma questo indirizzo della Cassazione non trovava il consenso di gran parte della dottrina e dei giudici di merito.
La questione è stata portata di fronte alla Consulta per il contrasto degli articoli 160 e 182-ter con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ma i giudici, con la sentenza 225/2014, hanno dichiarato infondata la questione. Una decisione che non ha sopito il dibattito, tanto che a pronunciarsi sono state chiamate le Sezioni unite.
La sentenza 26988/2016 smonta entrambe le motivazioni alla base della ritenuta infalcidiabilità del credito Iva nel concordato proposto senza fare ricorso alla transazione fiscale. Il vincolo “europeo” è stato rimosso alla luce della decisone della Corte di giustizia Ue del 7 aprile 2016 (causa C-546/14), la quale ha affermato che un imprenditore può presentare domanda di concordato preventivo, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito Iva attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente che questo debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento. La norma che prescrive l’integrale pagamento (anche se dilazionato) dell’Iva, eccezione alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati anche se di natura tributaria, è stata ritenuta inapplicabile automaticamente al di fuori della disciplina speciale dell’articolo 182-ter della legge fallimentare. E ciò trova conferma nel fatto che per la sua applicazione al procedimento di sovraindebitamento è stata necessaria la previsione dell’articolo 7 della legge 3/2012.