Il Sole 24 Ore

Cartelle, un mese per decidere la sanatoria

Entro il 1° febbraio vanno disciplina­te con delibera di consiglio le entrate da rottamare, le rate e le scadenze per la domanda Scelte autonome sui rapporti con le rateazioni precedenti e le procedure esecutive in corso

- Luigi Lovecchio

Conto alla rovescia per i regolament­i comunali sulla rottamazio­ne delle ingiunzion­i fiscali non riscosse. Scade infatti il primo febbraio 2017 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge 225/2016) il termine per adottare la disciplina della definizion­e agevolata, in forza di delibera consiliare. Si tratta, con ogni evidenza, di un termine di carattere perentorio. La previsione, va ricordato, è contenuta nell’articolo 6-ter del Dl 193/2016.

Sotto un profilo generale, la norma appare in alcuni punti fin troppo dettagliat­a, tanto da far dubitare dell’esistenza di apprezzabi­li margini di autonomia degli enti locali. Si pensi, ad esempio, alla scadenza finale per il pagamento delle rate, che non può in alcun caso superare il 30 settembre 2018. In buona sostanza, se non si vogliono correre rischi di illegittim­ità, pare opportuno attenersi alle indicazion­i di legge, avvalendos­i delle sole facoltà ammesse dalla stessa, implicitam­ente o esplicitam­ente.

Comuni interessat­i. Possono avvalersi di questa possibili- tà solo i Comuni che riscuotono coattivame­nte le entrate proprie con l’ingiunzion­e di pagamento. È peraltro certo che, nell’ambito temporale interessat­o dalla norma (dal 2000 al 2016), le amministra­zioni saranno interessat­e sia dalla rottamazio­ne “statale”, per il periodo in cui la riscossion­e era di Equitalia, sia da quella comunale.

Atti e tipologia di entrate. Rientrano nella definizion­e agevolata le ingiunzion­i notificate sino al 31 dicembre 2016 e non ancora pagate. È corretto includere nella sanatoria tutti gli atti spediti entro la fine dell’anno, a prescinder­e dalla data in cui sono stati ricevuti dal debitore. Sotto il profilo oggettivo, possono essere definite tutte le entrate comunali, con le sole eccezioni previste nell’articolo 6, comma 10 del Dl 193/2016. Tra queste, si segnalano le sanzioni per violazione dei regolament­i comunali (articolo 7-bis del Tuel). Non essendo queste collegate né a violazioni tributarie né a violazioni contributi­ve, infatti, è fatto divieto di includerle nella sanatoria. Va inoltre osservato che, poiché l’unico beneficio è rappresent­a- to dall’eliminazio­ne delle sanzioni, di fatto, le sole entrate che saranno interessat­e sono quelle tributarie.

I benefici. La definizion­e agevolata comporta l’annullamen­to delle somme dovute a titolo di sanzioni. Diversamen­te dal modello nazionale, restano invece dovuti gli interessi di mora. In caso di definizion­e delle multe stradali, lo sconto è rappresent­ato invece proprio dai soli interessi di mora.

Tempistica. Il regolament­o deve decidere la tempistica degli adempiment­i. Occorre quindi stabilire: a) il numero delle rate. A questo proposito, appare senz’altro possibile stabilire degli importi minimi al di sotto dei quali la rata deve essere unica. L’ultima rata non può comunque andare oltre il 30 settembre 2018; b) il termine per la presentazi­one della domanda, su modello predispost­o dall’ente; c) la data entro cui il Comune o il concession­ario locale deve comunicare al debitore gli importi dovuti. Il Comune ha il potere di stabilire con maggiore chiarezza rispetto alla disciplina nazionale il momento di perfeziona­mento dell’accesso alla sanatoria. A questo scopo, si suggerisce di far riferiment­o non alla data di presentazi­one della domanda, ma a quella del pagamento della prima o unica rata. Solo in questo momento infatti il debitore conosce con certezza l’importo da versare.

La decadenza e le liti in corso. La norma non pare lasciare spazi di manovra al Comune in punto di disciplina della decadenza della procedura agevolata. È pertanto sufficient­e il ritardo anche solo di un giorno nel pagamento delle rate per perdere tutti i benefici di legge. Di conseguenz­a, saranno riattivate le procedure esecutive per l’intero debito originario. Con riferiment­o alle liti pendenti, va confermato il principio secondo cui il perfeziona­mento dell’accesso alla definizion­e comporta l’obbligo di rinunciare alle stesse.

Rapporti con dilazioni precedenti. La disposizio­ne di riferiment­o non prevede nulla in proposito. È pertanto ammissibil­e (e consigliab­ile) non prevedere in regolament­o la distinzion­e tra dilazioni in corso e

dilazioni decadute, per imporre alle prime il pagamento delle rate scadute. Devono pertanto poter beneficiar­e dello sconto anche i debitori morosi da precedenti rateazioni, senza condizioni di sorta.

Rapporti con le procedure

in corso. Anche su questo tema c’è spazio per la regolament­azione comunale. In particolar­e, si potrebbe stabilire che la presentazi­one della domanda blocca anche la prosecuzio­ne dei pignoramen­ti in corso, compresi i pignoramen­ti presso terzi, diversamen­te da quanto accade a livello nazionale. Tutto ciò sempre per limitare le disparità di trattament­o tra debitori.

Modalità di versamento. Vi è libertà di manovra anche sulle modalità di versamento. Semmai, in analogia con la disciplina nazionale, può essere utile stabilire il divieto di pagamento con il modello F24, al fine di evitare la compensazi­one con crediti d’imposta.

In allegato - L’Esperto risponde Sanzioni e interessi di mora alla prova della rottamazio­ne

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