Cartelle, un mese per decidere la sanatoria
Entro il 1° febbraio vanno disciplinate con delibera di consiglio le entrate da rottamare, le rate e le scadenze per la domanda Scelte autonome sui rapporti con le rateazioni precedenti e le procedure esecutive in corso
Conto alla rovescia per i regolamenti comunali sulla rottamazione delle ingiunzioni fiscali non riscosse. Scade infatti il primo febbraio 2017 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge 225/2016) il termine per adottare la disciplina della definizione agevolata, in forza di delibera consiliare. Si tratta, con ogni evidenza, di un termine di carattere perentorio. La previsione, va ricordato, è contenuta nell’articolo 6-ter del Dl 193/2016.
Sotto un profilo generale, la norma appare in alcuni punti fin troppo dettagliata, tanto da far dubitare dell’esistenza di apprezzabili margini di autonomia degli enti locali. Si pensi, ad esempio, alla scadenza finale per il pagamento delle rate, che non può in alcun caso superare il 30 settembre 2018. In buona sostanza, se non si vogliono correre rischi di illegittimità, pare opportuno attenersi alle indicazioni di legge, avvalendosi delle sole facoltà ammesse dalla stessa, implicitamente o esplicitamente.
Comuni interessati. Possono avvalersi di questa possibili- tà solo i Comuni che riscuotono coattivamente le entrate proprie con l’ingiunzione di pagamento. È peraltro certo che, nell’ambito temporale interessato dalla norma (dal 2000 al 2016), le amministrazioni saranno interessate sia dalla rottamazione “statale”, per il periodo in cui la riscossione era di Equitalia, sia da quella comunale.
Atti e tipologia di entrate. Rientrano nella definizione agevolata le ingiunzioni notificate sino al 31 dicembre 2016 e non ancora pagate. È corretto includere nella sanatoria tutti gli atti spediti entro la fine dell’anno, a prescindere dalla data in cui sono stati ricevuti dal debitore. Sotto il profilo oggettivo, possono essere definite tutte le entrate comunali, con le sole eccezioni previste nell’articolo 6, comma 10 del Dl 193/2016. Tra queste, si segnalano le sanzioni per violazione dei regolamenti comunali (articolo 7-bis del Tuel). Non essendo queste collegate né a violazioni tributarie né a violazioni contributive, infatti, è fatto divieto di includerle nella sanatoria. Va inoltre osservato che, poiché l’unico beneficio è rappresenta- to dall’eliminazione delle sanzioni, di fatto, le sole entrate che saranno interessate sono quelle tributarie.
I benefici. La definizione agevolata comporta l’annullamento delle somme dovute a titolo di sanzioni. Diversamente dal modello nazionale, restano invece dovuti gli interessi di mora. In caso di definizione delle multe stradali, lo sconto è rappresentato invece proprio dai soli interessi di mora.
Tempistica. Il regolamento deve decidere la tempistica degli adempimenti. Occorre quindi stabilire: a) il numero delle rate. A questo proposito, appare senz’altro possibile stabilire degli importi minimi al di sotto dei quali la rata deve essere unica. L’ultima rata non può comunque andare oltre il 30 settembre 2018; b) il termine per la presentazione della domanda, su modello predisposto dall’ente; c) la data entro cui il Comune o il concessionario locale deve comunicare al debitore gli importi dovuti. Il Comune ha il potere di stabilire con maggiore chiarezza rispetto alla disciplina nazionale il momento di perfezionamento dell’accesso alla sanatoria. A questo scopo, si suggerisce di far riferimento non alla data di presentazione della domanda, ma a quella del pagamento della prima o unica rata. Solo in questo momento infatti il debitore conosce con certezza l’importo da versare.
La decadenza e le liti in corso. La norma non pare lasciare spazi di manovra al Comune in punto di disciplina della decadenza della procedura agevolata. È pertanto sufficiente il ritardo anche solo di un giorno nel pagamento delle rate per perdere tutti i benefici di legge. Di conseguenza, saranno riattivate le procedure esecutive per l’intero debito originario. Con riferimento alle liti pendenti, va confermato il principio secondo cui il perfezionamento dell’accesso alla definizione comporta l’obbligo di rinunciare alle stesse.
Rapporti con dilazioni precedenti. La disposizione di riferimento non prevede nulla in proposito. È pertanto ammissibile (e consigliabile) non prevedere in regolamento la distinzione tra dilazioni in corso e
dilazioni decadute, per imporre alle prime il pagamento delle rate scadute. Devono pertanto poter beneficiare dello sconto anche i debitori morosi da precedenti rateazioni, senza condizioni di sorta.
Rapporti con le procedure
in corso. Anche su questo tema c’è spazio per la regolamentazione comunale. In particolare, si potrebbe stabilire che la presentazione della domanda blocca anche la prosecuzione dei pignoramenti in corso, compresi i pignoramenti presso terzi, diversamente da quanto accade a livello nazionale. Tutto ciò sempre per limitare le disparità di trattamento tra debitori.
Modalità di versamento. Vi è libertà di manovra anche sulle modalità di versamento. Semmai, in analogia con la disciplina nazionale, può essere utile stabilire il divieto di pagamento con il modello F24, al fine di evitare la compensazione con crediti d’imposta.
In allegato - L’Esperto risponde Sanzioni e interessi di mora alla prova della rottamazione