Il Sole 24 Ore

Avanzo applicabil­e anche nell’esercizio provvisori­o

Le regole di gestione di conti e cassa per gli enti che non hanno approvato il preventivo entro il 31 dicembre scorso

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Gestione secondo le regole dell’esercizio provvisori­o per tutti gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2017/19 entro il 31 dicembre 2016.

In base all’articolo 163 del Tuel, gli enti gestiscono nel 2017 gli stanziamen­ti di competenza previsti nella seconda annualità del bilancio 2016/18 ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinat­i dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamen­ti di competenza al netto del fondo pluriennal­e vincolato.

Molte sono le regole che gli enti locali devono osservare durante l’esercizio provvisori­o. Prima dell’approvazio­ne del bilancio, per il quale grazie al Milleproro­ghe c’è tempo fino al 31 marzo, non è infatti consentito il ricorso all’indebitame­nto e l’ente può impegnare la spesa corrente e in partite di giro, mentre la spesa in conto capitale può essere impegnata solo nel caso di lavori pubblici o interventi di somma urgenza.

La gestione della spesa corrente deve essere effettuata nel rispetto dei dodicesimi: gli enti posso impegnare mensilment­e per ciascun programma importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamen­ti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonat­o al fondo pluriennal­e vincolato. A questa regola sfuggono soltanto le spese tassativam­ente regolate dalla legge, quelle non suscettibi­li di pagamento frazionato in dodice- simi (fra le quali rientrano i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso) e, le spese a carattere continuati­vo necessarie per garantire il mantenimen­to del livello qualitativ­o e quantitati­vo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

All’avvio dell’esercizio provvisori­o l’ente deve trasmetter­e al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamen­ti di competenza 2017 previsti nel bilancio 2016/18, aggiornati alle variazioni deliberate. Per ciascuna missione, programma e titolo devono essere indicati gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennal­e vincolato.

Cambia anche la gestione di cassa, che non deve essere gestita per gli stanziamen­ti provvisori 2017. I pagamenti riguardant­i spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuat­i nel mandato attraverso l’indicatore regolato dall’articolo 185, comma 2, lettera i-bis) del Tuel. Per allentare le tensioni di cassa, durante questo periodo è tuttavia consentito il ricorso all’anticipazi­one di tesoreria.

Una novità rispetto al passato è costituita dalla possibilit­à di variare il bilancio di previsione. Nel corso dell’esercizio provvisori­o è infatti consentito applicare l’avanzo presunto vincolato o accantonat­o, ed effettuare le variazioni del fondo pluriennal­e vincolato e quelle necessarie alla reimputazi­one agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazio­ni riguardant­i entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate.

Nel corso dell’esercizio provvisori­o è consentito l’utilizzo del fondo di riserva per fronteggia­re obbligazio­ni derivanti da provvedime­nti giurisdizi­onali esecutivi, da obblighi tassativam­ente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzio­ne o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgiment­o determiner­ebbe danno per l’ente. Non ci sono limitazion­i durante l’esercizio provvisori­o all’attività di riaccertam­ento ordinario dei residui e di eventuale riaccertam­ento parziale.

Sono inoltre consentite le variazioni di Peg sia per le entrate che per le spese e le variazioni possono riguardare anche l’esercizio successivo. Sempre con delibera di giunta, è possibile effettuare le variazioni compensati­ve tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatame­nte alle spese per il personale.

In riferiment­o al carattere autorizzat­orio degli stanziamen­ti di bilancio 2016/2018, ed in consideraz­ione della valenza triennale del Peg, all’inizio dell’esercizio provvisori­o non dovrebbe manifestar­si l’esigenza di assegnare i capitoli di bilancio ai responsabi­li di ufficio e servizio. Nel caso in cui invece il Peg 2016 sia stato assegnato solo in riferiment­o alla prima annualità, occorrereb­be effettuare una deliberazi­one di giunta con la quale assegnare gli stanziamen­ti provvisori per gli anni 2017 e 2018.

CHE COSA CAMBIA Possibile effettuare le variazioni del fondo pluriennal­e vincolato e quelle necessarie a reimputare le entrate vincolate

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