Avanzo applicabile anche nell’esercizio provvisorio
Le regole di gestione di conti e cassa per gli enti che non hanno approvato il preventivo entro il 31 dicembre scorso
Gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio per tutti gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2017/19 entro il 31 dicembre 2016.
In base all’articolo 163 del Tuel, gli enti gestiscono nel 2017 gli stanziamenti di competenza previsti nella seconda annualità del bilancio 2016/18 ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
Molte sono le regole che gli enti locali devono osservare durante l’esercizio provvisorio. Prima dell’approvazione del bilancio, per il quale grazie al Milleproroghe c’è tempo fino al 31 marzo, non è infatti consentito il ricorso all’indebitamento e l’ente può impegnare la spesa corrente e in partite di giro, mentre la spesa in conto capitale può essere impegnata solo nel caso di lavori pubblici o interventi di somma urgenza.
La gestione della spesa corrente deve essere effettuata nel rispetto dei dodicesimi: gli enti posso impegnare mensilmente per ciascun programma importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. A questa regola sfuggono soltanto le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodice- simi (fra le quali rientrano i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso) e, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
All’avvio dell’esercizio provvisorio l’ente deve trasmettere al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza 2017 previsti nel bilancio 2016/18, aggiornati alle variazioni deliberate. Per ciascuna missione, programma e titolo devono essere indicati gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.
Cambia anche la gestione di cassa, che non deve essere gestita per gli stanziamenti provvisori 2017. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore regolato dall’articolo 185, comma 2, lettera i-bis) del Tuel. Per allentare le tensioni di cassa, durante questo periodo è tuttavia consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Una novità rispetto al passato è costituita dalla possibilità di variare il bilancio di previsione. Nel corso dell’esercizio provvisorio è infatti consentito applicare l’avanzo presunto vincolato o accantonato, ed effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate.
Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. Non ci sono limitazioni durante l’esercizio provvisorio all’attività di riaccertamento ordinario dei residui e di eventuale riaccertamento parziale.
Sono inoltre consentite le variazioni di Peg sia per le entrate che per le spese e le variazioni possono riguardare anche l’esercizio successivo. Sempre con delibera di giunta, è possibile effettuare le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale.
In riferimento al carattere autorizzatorio degli stanziamenti di bilancio 2016/2018, ed in considerazione della valenza triennale del Peg, all’inizio dell’esercizio provvisorio non dovrebbe manifestarsi l’esigenza di assegnare i capitoli di bilancio ai responsabili di ufficio e servizio. Nel caso in cui invece il Peg 2016 sia stato assegnato solo in riferimento alla prima annualità, occorrerebbe effettuare una deliberazione di giunta con la quale assegnare gli stanziamenti provvisori per gli anni 2017 e 2018.
CHE COSA CAMBIA Possibile effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie a reimputare le entrate vincolate