Dai vincoli alle spese tappa per tappa il parere dei revisori
Completezza della documentazione, equilibri di bilancio degli esercizi precedenti, coerenza interna ed esterna, manovra sulle entrate e sulle spese, limiti di finanza pubblica, accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e al fondi rischi sono i principali controlli dei revisori dei conti tenuti a rendere il parere sul bilancio di previsione 2017-2019. Lo schema di parere, pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in collaborazione con Ancrel, offre un’utile guida ai professionisti, in vista della discussione consiliare sul bilancio di previsione entro il termine del 31 marzo. In base all’articolo 9-bis del Dl 113/2016 il parere dovrà essere richiesto per l’approvazione dei documenti da parte del consiglio comunale, non essendo necessario acquisirlo in sede di approvazione in giunta.
Le spese iscritte nel preventivo dovranno dare conto del rispetto dei limiti di finanza pubblica che si sono accumulati nel tempo. Un capitolo importante è rappresentato dalla pianificazione dei fabbisogni di personale. La spesa di personale a tempo indeterminato degli enti sottoposti ai vincoli di finanza pubblica deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013, mentre quella degli enti che non erano soggetti alle regole del Patto non deve superare l’ammontare del 2008, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap (con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali).
Per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione della spesa del personale, gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell’anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.
La spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati. Inoltre gli incarichi di consulenza, studio e ricerca devono rispettare il limite stabilito dall’articolo 14 del Dl 66/2014, calcolato sulla spesa di personale (conto annuale del 2012) e pari al 4,2% (se la spesa di personale è pari o inferiore a 5 milioni di euro) o all’ 1,4% (per la spesa di personale superiore a 5 milioni di euro). Gli incarichi di consulenza in materia informatica sono possibili solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
Altro blocco di spese soggetto a limite è quello delle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, che non possono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009. Sono invece vietate le spese per sponsorizzazioni. Le missioni anche all’estero devono essere contenute nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, così come le spese per formazione. La limitazione si applica solo agli interventi formativi decisi o autorizzati dall’ente e non riguarda le attività previste da leggi, quali ad esempio la formazione su trasparenza e anticorruzione.
La spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi non può essere superiore all’ 80% di quella sostenuta nel 2009. Inoltre le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture. Fanno eccezione le autovetture usate per i servizi sociali e per i servizi di vigilanza sulla rete delle strade provinciali e comunali.
Le spese per l’acquisto di mobili e arredi dal 2017 devono rispettare il tetto del 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 (la deroga disposta dal Dl 210/2015 valeva solo per il 2016). Dal 2014 le operazioni di acquisto di immobili possono essere effettuate solo se sono comprovate l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. È concesso l’acquisto quando risulta funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; in tal caso l’organo di revisione deve verificare preventivamente i risparmi realizzabili, e la congruità del prezzo deve essere attestata dal Demanio.