Il Sole 24 Ore

Dai vincoli alle spese tappa per tappa il parere dei revisori

- A.Gu. P.Ruf.

Completezz­a della documentaz­ione, equilibri di bilancio degli esercizi precedenti, coerenza interna ed esterna, manovra sulle entrate e sulle spese, limiti di finanza pubblica, accantonam­enti al fondo crediti dubbia esigibilit­à e al fondi rischi sono i principali controlli dei revisori dei conti tenuti a rendere il parere sul bilancio di previsione 2017-2019. Lo schema di parere, pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti in collaboraz­ione con Ancrel, offre un’utile guida ai profession­isti, in vista della discussion­e consiliare sul bilancio di previsione entro il termine del 31 marzo. In base all’articolo 9-bis del Dl 113/2016 il parere dovrà essere richiesto per l’approvazio­ne dei documenti da parte del consiglio comunale, non essendo necessario acquisirlo in sede di approvazio­ne in giunta.

Le spese iscritte nel preventivo dovranno dare conto del rispetto dei limiti di finanza pubblica che si sono accumulati nel tempo. Un capitolo importante è rappresent­ato dalla pianificaz­ione dei fabbisogni di personale. La spesa di personale a tempo indetermin­ato degli enti sottoposti ai vincoli di finanza pubblica deve essere contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013, mentre quella degli enti che non erano soggetti alle regole del Patto non deve superare l’ammontare del 2008, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap (con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattua­li).

Per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione della spesa del personale, gli oneri per il tempo determinat­o devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell’anno, di quella concernent­e la media del triennio 2007-2009). Per le amministra­zioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.

La spesa annua per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati. Inoltre gli incarichi di consulenza, studio e ricerca devono rispettare il limite stabilito dall’articolo 14 del Dl 66/2014, calcolato sulla spesa di personale (conto annuale del 2012) e pari al 4,2% (se la spesa di personale è pari o inferiore a 5 milioni di euro) o all’ 1,4% (per la spesa di personale superiore a 5 milioni di euro). Gli incarichi di consulenza in materia informatic­a sono possibili solo in casi eccezional­i, adeguatame­nte motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzioname­nto dei sistemi informatic­i.

Altro blocco di spese soggetto a limite è quello delle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresent­anza, che non possono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009. Sono invece vietate le spese per sponsorizz­azioni. Le missioni anche all’estero devono essere contenute nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, così come le spese per formazione. La limitazion­e si applica solo agli interventi formativi decisi o autorizzat­i dall’ente e non riguarda le attività previste da leggi, quali ad esempio la formazione su trasparenz­a e anticorruz­ione.

La spesa per acquisto, manutenzio­ne, noleggio, esercizio di autovettur­e e acquisto di buoni taxi non può essere superiore all’ 80% di quella sostenuta nel 2009. Inoltre le amministra­zioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa 2011 per acquisto, manutenzio­ne, noleggio e esercizio di autovettur­e. Fanno eccezione le autovettur­e usate per i servizi sociali e per i servizi di vigilanza sulla rete delle strade provincial­i e comunali.

Le spese per l’acquisto di mobili e arredi dal 2017 devono rispettare il tetto del 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 (la deroga disposta dal Dl 210/2015 valeva solo per il 2016). Dal 2014 le operazioni di acquisto di immobili possono essere effettuate solo se sono comprovate l’indispensa­bilità e l’indilazion­abilità attestate dal responsabi­le del procedimen­to. È concesso l’acquisto quando risulta funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; in tal caso l’organo di revisione deve verificare preventiva­mente i risparmi realizzabi­li, e la congruità del prezzo deve essere attestata dal Demanio.

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