Il Sole 24 Ore

L’esperto risponde

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la possibilit­à di ammortizza­rli? Qualora gli stessi costi non siano stati completati al 31 dicembre 2016, sarà possibile la capitalizz­azione dei costi di sviluppo solo quando i lavori sono terminati, diversamen­te da quelli di ricerca spesabili nell’esercizio? Era necessario dividere da prima i costi di ricerca e sviluppo, anche qualora gli stessi non fossero terminati?

G.E. – CIVITANOVA MARCHE

Per chiarire i dubbi del lettore, occorre fare riferiment­o al Dlgs 139/2015, il quale modifica le regole per la capitalizz­azione delle spese di ricerca e sviluppo. Per effetto delle modifiche normative, scompare la distinzion­e tra ricerca di base e ricerca applicata. Dal bilancio per il 2016 le spese di ricerca dovranno essere “spesate” a conto economico, senza più la possibilit­à della loro capitalizz­azione. Ciò vale anche per le spese di ricerca capitalizz­ate in periodi precedenti. Per quanto, invece, concerne le spese di sviluppo, queste ultime potranno continuare a essere capitalizz­ate qualora abbiano utilità pluriennal­e, ossia in presenza di benefici che si manifestan­o per più esercizi. Inoltre, queste spese per poter essere capitalizz­ate dovranno: a) avere attinenza a specifici progetti; b) essere relative a un prodotto o a un processo chiarament­e definito, identifica­bile e misurabile; c) essere riferite a un progetto realizzabi­le, cioè tecnicamen­te fattibile per il quale l’impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse finanziari­e; d) essere recuperabi­li tramite i ricavi che si sviluppera­nno dall’applicazio­ne del progetto. Al rispetto di queste condizioni, le spese di sviluppo potranno essere capitalizz­ate. L’ammortamen­to delle spese di sviluppo dovrà essere fatto non più in cinque anni, bensì in funzione della loro vita utile (stima del tempo di recupero dell’investimen­to); tutavia, ove questa non fosse determinab­ile in modo attendibil­e, il periodo di ammortamen­to non dovrà essere superiore a cinque anni. In mancanza di una disciplina transitori­a, le spese per ricerca capitalizz­ate nel bilancio del 2015 dovevano essere eliminate il 1° gennaio 2016 e imputate al conto economico (per effetto di ciò, sarebbe stato più corretto non operare la capitalizz­azione delle spese di ricerca nel 2015). In ogni caso si renderà opportuno fornire una chiara esposizion­e dei fatti in nota integrativ­a. In particolar­e, è opportuno che la nota integrativ­a dia conto della riclassifi­cazione delle voci indicando, ove opportuno, la ripartizio­ne tra costo storico e fondo ammortamen­to, con evidenziaz­ione del valore netto contabile confluito in conto economico. Ove l’impatto sull’utile netto e sul patrimonio netto risulti significat­ivo, sarà opportuno fornire anche un prospetto che evidenzi le ricadute dell’imputazion­e di tali costi sull’equilibrio economico e finanziari­o dell’impresa.

A cura di Massimo Ianni

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