Assegnazioni, restano i buchi nel modello dichiarativo
Le operazioni di assegnazione di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice, i cui termini sono stati riaperti dalla legge di bilancio 2017, pongono problemi non banali a chi ha realizzato queste operazioni nel 2016. Gli ostacoli operativi si devono alla “laconicità” dei modelli dichiarativi, predisposti molti mesi prima rispetto alla diffusione dei chiarimenti da parte delle Entrate. Secondo la circolare 26/E/2016: 1 l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione/cessione agevolata dei beni o per la trasformazione in società semplice (oppure ancora per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale) si deve ritenere perfezionato con l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva; 1 l’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del modello Unico può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, (cioè entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi). Questo principio, in verità, è riferito dalla circolare solo alle estromissioni ma non si vede perché non debba valere anche per le altre operazioni citate.
Ebbene, guardando ai modelli dichiarativi non può non rilevarsi come queste prescrizioni comportino, in molti casi, una situazione di stallo (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 novembre scorso).
Il quadro RQ del modello Unico SC 2016 prevede la sola indicazione dell’imponibile assoggettato a imposta sostitutiva, senza che venga richiesto il valore (normale, catastale, intermedio) su cui è stata realizzata l’operazione.
Ma cosa succede in tutti i quei casi – e non sono pochi – in cui non c’è alcuna base imponibile, perché il valore prescelto per l’assegnazione non si presenta superiore al costo fiscalmente riconosciuto? In queste situazioni, chi ha interrotto il periodo d’imposta prima del 31 dicembre ed è costretto a utilizzare Unico 2016, non può indicare nulla in dichiarazione.
La conseguenza è che si rischia di incorrere nel non perfezionamento dell’operazione, al punto che, nella prassi operativa, si suggerisce di compilare un prospetto specifico da inviare all’agenzia delle Entrate o da consegnare in caso di richiesta, mettendo in evidenza i valori in questione.
Ancora peggio si trova chi intende (o ha inteso) trasformare in società semplice una società di persone e poi sciogliere la società entro il 31 dicembre scorso. In questa ipotesi, tutt’altro che scolastica, occorre fare i conti con il fatto che il modello Unico SP 2016 non prevede la specifica sezione del quadro RQ dedicato a questo tipo di operazioni (e Unico 2016, lo ricordiamo, va usato obbligatoriamente dopo le modifiche operate all’articolo 1 del Dpr 322/98 da parte dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 175/2014). Anche in questo caso, quindi, l’operazione agevolata passa sotto silenzio dal punto di vista dichiarativo, in aperto contrasto con le istruzioni riguardanti il perfezionamento dell’opzione.
È auspicabile, quindi, che si sfrutti l’opportunità offerta dalla riapertura dei termini per sistemare queste anomalie, anche per evitare che su di esse alcuni uffici possano imperniare un contenzioso sull’efficacia di un’operazione, assegnazione o trasformazione che sia, pur sempre radicata in un atto pubblico.