Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ni, restano i buchi nel modello dichiarati­vo

- di Giorgio Gavelli

Le operazioni di assegnazio­ne di beni ai soci e di trasformaz­ione agevolata in società semplice, i cui termini sono stati riaperti dalla legge di bilancio 2017, pongono problemi non banali a chi ha realizzato queste operazioni nel 2016. Gli ostacoli operativi si devono alla “laconicità” dei modelli dichiarati­vi, predispost­i molti mesi prima rispetto alla diffusione dei chiariment­i da parte delle Entrate. Secondo la circolare 26/E/2016: 1 l’esercizio dell’opzione per l’assegnazio­ne/cessione agevolata dei beni o per la trasformaz­ione in società semplice (oppure ancora per l’estromissi­one dell’immobile da parte dell’imprendito­re individual­e) si deve ritenere perfeziona­to con l’indicazion­e, nella dichiarazi­one dei redditi, dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiv­a; 1 l’eventuale mancata compilazio­ne della corrispond­ente sezione del modello Unico può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, (cioè entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi). Questo principio, in verità, è riferito dalla circolare solo alle estromissi­oni ma non si vede perché non debba valere anche per le altre operazioni citate.

Ebbene, guardando ai modelli dichiarati­vi non può non rilevarsi come queste prescrizio­ni comportino, in molti casi, una situazione di stallo (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 novembre scorso).

Il quadro RQ del modello Unico SC 2016 prevede la sola indicazion­e dell’imponibile assoggetta­to a imposta sostitutiv­a, senza che venga richiesto il valore (normale, catastale, intermedio) su cui è stata realizzata l’operazione.

Ma cosa succede in tutti i quei casi – e non sono pochi – in cui non c’è alcuna base imponibile, perché il valore prescelto per l’assegnazio­ne non si presenta superiore al costo fiscalment­e riconosciu­to? In queste situazioni, chi ha interrotto il periodo d’imposta prima del 31 dicembre ed è costretto a utilizzare Unico 2016, non può indicare nulla in dichiarazi­one.

La conseguenz­a è che si rischia di incorrere nel non perfeziona­mento dell’operazione, al punto che, nella prassi operativa, si suggerisce di compilare un prospetto specifico da inviare all’agenzia delle Entrate o da consegnare in caso di richiesta, mettendo in evidenza i valori in questione.

Ancora peggio si trova chi intende (o ha inteso) trasformar­e in società semplice una società di persone e poi sciogliere la società entro il 31 dicembre scorso. In questa ipotesi, tutt’altro che scolastica, occorre fare i conti con il fatto che il modello Unico SP 2016 non prevede la specifica sezione del quadro RQ dedicato a questo tipo di operazioni (e Unico 2016, lo ricordiamo, va usato obbligator­iamente dopo le modifiche operate all’articolo 1 del Dpr 322/98 da parte dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 175/2014). Anche in questo caso, quindi, l’operazione agevolata passa sotto silenzio dal punto di vista dichiarati­vo, in aperto contrasto con le istruzioni riguardant­i il perfeziona­mento dell’opzione.

È auspicabil­e, quindi, che si sfrutti l’opportunit­à offerta dalla riapertura dei termini per sistemare queste anomalie, anche per evitare che su di esse alcuni uffici possano imperniare un contenzios­o sull’efficacia di un’operazione, assegnazio­ne o trasformaz­ione che sia, pur sempre radicata in un atto pubblico.

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