NIENTE DOPPIE SPESE PER CHI «CITA» IL CONDOMINIO
agito per vie legali, chiamando in causa il condominio. Si è giunti alla obbligatoria mediazione. Le spese di legge di circa 500 euro vengono chieste sia al gruppo dei favorevoli che a quello dei contrari. Quelle riferite al condominio devono essere ripartite tra tutti i condòmini o solo tra quelli contrari? Se il condominio viene condannato, le spese legali e gli indennizzi dovranno essere a carico di tutti i condòmini o solo di quelli dissenzienti?
G.B. – TORINO
In termini generali, le spese per il procedimento di mediazione sostenute dal condominio (sia per il compenso del proprio legale che per l’organismo di mediazione) sono a carico di tutti i condòmini, per millesimi di proprietà, con l’eccezione di coloro che hanno avviato la “mediazione” contro il condominio, a norma del Dlgs 28 del 2010. Anche in caso di successivo contenzioso, le spese per la difesa del condominio sono a carico di tutti i condòmini per millesimi di proprietà, eccettuati quelli che hanno avviato la causa contro il condominio. Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, in caso di vertenza tra condomino e condominio si crea una separazione tra due parti contrapposte: il condominio e i condòmini (o il condomino) impugnanti/ricorrenti (nel caso descritto dal lettore, “attori”). In tale contesto, le spese per la difesa del condominio (ed eventuali spese di soccombenza del condominio) non possono essere poste (pro quota) a carico dei condòmini impugnanti/ricorrenti.
In un condominio, formato da due scale, di cui una già dotata di ascensore, si è presentata in assemblea la proposta di installare un impianto di ascensore anche nella seconda scala, data la presenza di condòmini disabili (uno anche con trattamento economico di sostegno). Le unità sono in totale 13 (una è l’ex portineria condominiale, in comproprietà con un altro condominio confinante). Il gruppo a favore può raggiungere la maggioranza in base ai millesimi, ma non per il numero delle teste. Stante l’insistenza nel negare la possibilità dell’ascensore, si è