CONSUNTIVO A DISPOSIZIONE SE LE OPERE SONO GIÀ PAGATE
Nel condominio in cui abito sono stati eseguiti i lavori di trasformazione dell’impianto termico centralizzato con contabilizzazione. Il preventivo approvato, comprensivo di oneri per la direzione dei lavori, prevedeva una somma per imprevisti pari a circa il 7% dell’importo globale. I lavori sono stati ultimati prima della fine del 2015. Per il pagamento degli stessi, l’amministratore pro tempore ha proposto il ricorso a un finanziamento in 60 rate mensili cui ha aderito una parte dei condòmini, mentre la parte restante ha provveduto al pagamento in unica soluzione. Premesso ciò, l’amministratore dello stabile non ritiene di dover presentare il consuntivo dei lavori prima che siano trascorsi i cinque anni del finanziamento. Io ritengo invece, avendo saldato le opere in unica soluzione, di avere diritto di visionare la contabilità dei lavori e di capire se e come sia stato integralmente utilizzato tutto l’importo preventivato. Qual è il parere dell’esperto?
G.M. – ROMA
Salvo esame della fattispecie in concreto e salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), il comportamento dell’amministratore – che ritarda il consuntivo delle opere – può essere condiviso solo ove i lavori in questione siano stati eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, a norma dell’articolo 1135, comma 1, numero 4, del Codice civile. Senonché, nel caso descritto dal lettore, i lavori straordinari sembrerebbero essere già stati ultimati e l’impresa già saldata, sicché potrebbe redigersi il consuntivo, a prescindere dal contratto di finanziamento in essere (che riguarda, tra l’altro, solo taluni condòmini). In ogni caso, il condomino ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai lavori e contabile. Infatti, l’articolo 1130–bis del Codice civile in tema di rendiconto condominiale – inserito dalla legge di riforma del condominio (n. 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) – dispone che «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese». In tema, la Corte di cassazione – con la sentenza 21 settembre 2011, n. 19210 – ha puntualizzato, già nel precedente regime, che il condomino ha «la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dei documenti), purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condòmini richiedenti)».