Il Sole 24 Ore

CONSUNTIVO A DISPOSIZIO­NE SE LE OPERE SONO GIÀ PAGATE

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Nel condominio in cui abito sono stati eseguiti i lavori di trasformaz­ione dell’impianto termico centralizz­ato con contabiliz­zazione. Il preventivo approvato, comprensiv­o di oneri per la direzione dei lavori, prevedeva una somma per imprevisti pari a circa il 7% dell’importo globale. I lavori sono stati ultimati prima della fine del 2015. Per il pagamento degli stessi, l’amministra­tore pro tempore ha proposto il ricorso a un finanziame­nto in 60 rate mensili cui ha aderito una parte dei condòmini, mentre la parte restante ha provveduto al pagamento in unica soluzione. Premesso ciò, l’amministra­tore dello stabile non ritiene di dover presentare il consuntivo dei lavori prima che siano trascorsi i cinque anni del finanziame­nto. Io ritengo invece, avendo saldato le opere in unica soluzione, di avere diritto di visionare la contabilit­à dei lavori e di capire se e come sia stato integralme­nte utilizzato tutto l’importo preventiva­to. Qual è il parere dell’esperto?

G.M. – ROMA

Salvo esame della fattispeci­e in concreto e salva diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le (se esistente), il comportame­nto dell’amministra­tore – che ritarda il consuntivo delle opere – può essere condiviso solo ove i lavori in questione siano stati eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressiv­o stato di avanzament­o, a norma dell’articolo 1135, comma 1, numero 4, del Codice civile. Senonché, nel caso descritto dal lettore, i lavori straordina­ri sembrerebb­ero essere già stati ultimati e l’impresa già saldata, sicché potrebbe redigersi il consuntivo, a prescinder­e dal contratto di finanziame­nto in essere (che riguarda, tra l’altro, solo taluni condòmini). In ogni caso, il condomino ha diritto di prendere visione della documentaz­ione relativa ai lavori e contabile. Infatti, l’articolo 1130–bis del Codice civile in tema di rendiconto condominia­le – inserito dalla legge di riforma del condominio (n. 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) – dispone che «i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliar­i possono prendere visione dei documenti giustifica­tivi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese». In tema, la Corte di cassazione – con la sentenza 21 settembre 2011, n. 19210 – ha puntualizz­ato, già nel precedente regime, che il condomino ha «la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministra­tore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazio­ne del bilancio da parte dell’assemblea) e senza l’onere di specificar­e le ragioni della richiesta (finalizzat­a a prendere visione o estrarre copia dei documenti), purché l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministra­zione, non sia contrario ai principi di correttezz­a, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivam­ente sui condòmini richiedent­i)».

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