L’esperto risponde
Condominio
fici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo » . Poiché, pertanto, il consiglio di condominio non costituisce un “organo indispensabile” alla vita del condominio e ha funzioni esclusivamente consultive e di controllo, si deve ritenere che la clausola del regolamento di condominio ( sia esso contrattuale o assembleare) che preveda una partecipazione necessaria di almeno un condomino proprietario dei negozi al consiglio di condominio possa essere modificata a maggioranza, a norma dell’articolo 1138, comma terzo, del Codice civile ( 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti). In proposito, si richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la natura del regolamento di condominio dev’essere individuata in base al contenuto delle singole norme ( e non esclusivamente in base alle modalità con cui è stato approvato). Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione, 4 giugno 2010, n. 13632, secondo cui « la natura del regolamento deve essere individuata in base al suo contenuto e non alla stregua delle modalità con cui è stato approvato ed è sempre in relazione alla natura – regolamentare o meno – della delibera che lo ha approvato che devono essere determinati i requisiti per la modifica del regolamento, tenuto conto che soltanto quelli aventi natura contrattuale possono essere modificati con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, mentre quelli che disciplinano la gestione delle cose comuni sono suscettibili di essere modificati dalla maggioranza alla quale quel potere è attribuito, anche se siano stati approvati all’unanimità » . Con riferimento al quesito del lettore, non si ritiene tuttavia legittima una eventuale delibera assembleare che escluda tassativamente la partecipazione dei proprietari dei negozi al consiglio di condominio.
A cura di Matteo Rezzonico