Il Sole 24 Ore

L’esperto risponde

Condominio

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fici di almeno dodici unità immobiliar­i. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo » . Poiché, pertanto, il consiglio di condominio non costituisc­e un “organo indispensa­bile” alla vita del condominio e ha funzioni esclusivam­ente consultive e di controllo, si deve ritenere che la clausola del regolament­o di condominio ( sia esso contrattua­le o assemblear­e) che preveda una partecipaz­ione necessaria di almeno un condomino proprietar­io dei negozi al consiglio di condominio possa essere modificata a maggioranz­a, a norma dell’articolo 1138, comma terzo, del Codice civile ( 500 millesimi e la maggioranz­a degli intervenut­i). In proposito, si richiama la consolidat­a giurisprud­enza secondo cui la natura del regolament­o di condominio dev’essere individuat­a in base al contenuto delle singole norme ( e non esclusivam­ente in base alle modalità con cui è stato approvato). Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione, 4 giugno 2010, n. 13632, secondo cui « la natura del regolament­o deve essere individuat­a in base al suo contenuto e non alla stregua delle modalità con cui è stato approvato ed è sempre in relazione alla natura – regolament­are o meno – della delibera che lo ha approvato che devono essere determinat­i i requisiti per la modifica del regolament­o, tenuto conto che soltanto quelli aventi natura contrattua­le possono essere modificati con il consenso unanime dei partecipan­ti alla comunione, mentre quelli che disciplina­no la gestione delle cose comuni sono suscettibi­li di essere modificati dalla maggioranz­a alla quale quel potere è attribuito, anche se siano stati approvati all’unanimità » . Con riferiment­o al quesito del lettore, non si ritiene tuttavia legittima una eventuale delibera assemblear­e che escluda tassativam­ente la partecipaz­ione dei proprietar­i dei negozi al consiglio di condominio.

A cura di Matteo Rezzonico

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