Il Sole 24 Ore

PER L’ARCHITETTO–DOCENTE NIENTE GESTIONE SEPARATA Giovanni Petruzzell­is

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Dal 2011 un architetto svolge libera profession­e con partita Iva ed è iscritto a Inarcassa. Dal 2015 effettua anche supplenze come docente in scuole pubbliche, con contratti a tempo determinat­o. In base alla circolare Inps del 10 aprile 2015, parrebbe che egli si debba cancellare da Inarcassa per tutti i periodi in cui ha prestato attività come docente (attività che è soggetta a un’altra forma di previdenza). Il primo problema che si pone è il continuo “dentro e fuori” dalle due casse. Il secondo problema è che il soggetto in questione dovrebbe ora (con effetto da fine 2014) procedere all’iscrizione alla gestione separata Inps, che però non potrebbe essere retroattiv­a, poiché andava effettuata entro un mese dall’apertura della partita Iva. Ciò premesso, l’interessat­o deve iscriversi alla gestione separata Inps dal 2014 (cioè da quando ha iniziato l’attività di docente saltuario) e quali redditi deve dichiarare? L’architetto è soggetto a sanzioni? Quando cessa di operare l’iscrizione alla gestione separata?

A.Q. – MILANO registrazi­one, ma solo di conservazi­one, e una norma simile sussiste per le fatture dei ricavi/compensi.

V.C. – TEVEROLA

L’adempiment­o relativo alla comunicazi­one trimestral­e dei dati delle fatture emesse e ricevute, introdotto dall’articolo 4 del Dl 193/2016, non dovrebbe riguardare i soggetti che si avvalgono del regime forfettari­o. Questi ultimi, infatti, secondo l’articolo 1, comma 59, della legge 190/2014 «sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972...». Sebbene l’obbligo di eseguire la comunicazi­one non sia stato inserito nel Dpr 633/1972 (bensì nel Dl 78/2010), ragioni di carattere sistematic­o inducono a ritenere che per esse valga il medesimo esonero previsto per lo “spesometro”. Peraltro, con specifico riferiment­o all’obbligo di comunicazi­one dei dati delle liquidazio­ni periodiche, si osserva che la norma sancisce l’esclusione per i soggetti che sono esonerati dalla presentazi­one della dichiarazi­one Iva annuale.

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