PER L’ARCHITETTO–DOCENTE NIENTE GESTIONE SEPARATA Giovanni Petruzzellis
Dal 2011 un architetto svolge libera professione con partita Iva ed è iscritto a Inarcassa. Dal 2015 effettua anche supplenze come docente in scuole pubbliche, con contratti a tempo determinato. In base alla circolare Inps del 10 aprile 2015, parrebbe che egli si debba cancellare da Inarcassa per tutti i periodi in cui ha prestato attività come docente (attività che è soggetta a un’altra forma di previdenza). Il primo problema che si pone è il continuo “dentro e fuori” dalle due casse. Il secondo problema è che il soggetto in questione dovrebbe ora (con effetto da fine 2014) procedere all’iscrizione alla gestione separata Inps, che però non potrebbe essere retroattiva, poiché andava effettuata entro un mese dall’apertura della partita Iva. Ciò premesso, l’interessato deve iscriversi alla gestione separata Inps dal 2014 (cioè da quando ha iniziato l’attività di docente saltuario) e quali redditi deve dichiarare? L’architetto è soggetto a sanzioni? Quando cessa di operare l’iscrizione alla gestione separata?
A.Q. – MILANO registrazione, ma solo di conservazione, e una norma simile sussiste per le fatture dei ricavi/compensi.
V.C. – TEVEROLA
L’adempimento relativo alla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, introdotto dall’articolo 4 del Dl 193/2016, non dovrebbe riguardare i soggetti che si avvalgono del regime forfettario. Questi ultimi, infatti, secondo l’articolo 1, comma 59, della legge 190/2014 «sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972...». Sebbene l’obbligo di eseguire la comunicazione non sia stato inserito nel Dpr 633/1972 (bensì nel Dl 78/2010), ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che per esse valga il medesimo esonero previsto per lo “spesometro”. Peraltro, con specifico riferimento all’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, si osserva che la norma sancisce l’esclusione per i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale.
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