PER CHI «ESCE» NEL 2016 RETTIFICHE IVA NEL 2017
Un professionista è uscito dal regime dei minimi il 31 dicembre 2015. Dal 2016 è nel regime normale semplificato. Per quanto riguarda i cespiti acquistati (autovettura compresa) nel periodo dei minimi, deve effettuare la rettifica Iva a favore nella dichiarazione Iva che presentera nel 2017. Questa rettifica diverrà tassabile nel 2016? Quando il professionista andra a vendere l’autovettura, come si dovrà comportare?
S.M. – RAVENNA
In caso di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario, la rettifica della detrazione (ex articolo 19–bis2, comma 3, del Dpr 633/1972) dev’essere operata nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Nel caso prospettato dal lettore, dunque, essendosi verificata nel 2016 l’uscita dal regime agevolato, tale rettifica andrà effettuata nella dichiarazione Iva 2017. Il contribuente potrà recuperare l’Iva a credito già nel primo versamento periodico successivo all’uscita dal regime, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale. La rettifica in aumento dell’Iva detraibile determinerà anche una sopravvenienza ai fini delle imposte dirette relative al 2016. L’uscita dal regime dei minimi e l’esecuzione degli adempimenti collegati alla rettifica della detrazione determinano il “ripristino” delle regole ordinarie anche per quanto concerne le successive operazioni riguardanti i vari cespiti. La futura vendita dell’autovettura dovrà, pertanto, essere fatturata e assoggettata ad Iva, assumendo come corrispettivo (comprensivo dell’Iva) il prezzo di vendita moltiplicato per la percentuale di detrazione applicata in sede di rettifica. Si ipotizzi, a titolo esemplificativo, che l’acquisto dell’autovettura (a uso promiscuo) sia avvenuto nel 2015 per un costo di 12mila euro più Iva (2.640). Nel 2017 il contribuente esce dal regime agevolato, effettua la rettifica a favore ed applica il regime ordinario in contabilità semplificata. Nello stesso anno il contribuente cede l’autovettura ricevendo 8mila euro. Il corrispettivo soggetto a Iva da indicare in fattura ammonta a 3.200 euro (ossia il 40% di 8mila euro), di cui 2.622,95 euro a titolo di base imponibile e 577,05 euro di Iva.