Più tempo per l’invio del 730
Trasmissione entro il 23 luglio per chi sceglie il fai-da-te e per i Caf «virtuosi»
pArriva al traguardo il modello 730/2017. E la versione definitiva pubblicata nella tarda serata di ieri sul sito delle Entrate “ufficializza” anche il nuovo calendario per la trasmissione. Rispetto alle istruzioni diffuse in bozza (si veda Il Sole 24 Ore del 6 gennaio scorso), nel documento finale è stata aggiunta la sezione «Appendice» dove vengono riepilogate le specifiche tecniche relative alle detrazioni d’imposta applicabili (di lavoro dipendente per redditi assimilati o di pensione, per familiari a carico, per canoni di locazione), nonché lo scadenziario del contribuente con i relativi termini previsti per la presentazione del modello e i rimborsi.
La presentazione
Per effetto delle modifiche introdotte con il Dl 193/2016, da quest’anno, ci sarà più tempo, per chi presenta il 730 precompilato in via autonoma avvalendosi del portale dell’agenzia delle entrate. Per questi contribuenti la scadenza slitta, infatti, dal 7 al 23 luglio (nel 2017 il termine è il 24 luglio in quanto la scadenza cade di domenica) . I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro) - e ora le istruzioni al modello 730 lo affermano chiaramente - potranno invece, beneficiare del differimento al 23 luglio solo a condizione di aver trasmesso entro il 7 luglio, almeno l’80% dei modelli.
I rimborsi
Su questo versante, le istruzioni al modello di quest’anno si presentano, rispetto allo scorso anno, particolarmente laconiche. Per quanto attiene, infatti, alla casistica relativa ai controlli preventivi per cui il rimborso è delegato all’Agenzia, l’informativa presente sul sito delle Entrate si limita a richiamare «i casi previsti dalla legge» senza fornire alcun dettaglio aggiuntivo.
A prescindere dall’entità del credito, se la precompilata viene presentato direttamente dal contribuente (o dal sostituto) senza modifiche che impattino sulla liquidazione predisposta dalle Entrate, non scatta alcun blocco preventivo e il rimborso sarà effettuato direttamente dal datore di lavoro, senza transitare per il controllo dell’amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda invece l’invio tramite intermediario abilitato è da ritenere che, in presenza di un credito superiore a 4mila euro, il controllo preventivo possa scattare solo se il 730 è presentato da quest’ultimo con le forme e i canali tradizionali (articolo 13 del Dm 164 del 31 maggio 1999) e non anche se lo stesso intermediario accede, con delega, alla precompilata dell’assistito e invia (tramite il canale Entratel) il modello 730 accettato integralmente oppure modificato. In quest’ultimo caso, infatti, sotto il profilo giuridico si rientra nel comma 3 e non nel comma 4 dell’articolo 1 del Dlgs 175/2014.
Non ha ancora visto la luce, invece, il decreto annunciato già dallo scorso anno ( ma mai approvato) che dovrebbe fissare gli elementi di incoerenza rispetto ai quali il rimborso del 730 potrebbe essere bloccato, indipendentemente dall’entità del credito rimborsabile.
Le norme ancora inattuate
Mancano ancora gli ultimi tasselli attuativi per il credito d’imposta per la videosorveglianza (sezione X del modello) e la detrazione legata ai premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Per quanto attiene ai primi dalle istruzioni definitive si apprende che il credito d’imposta sarà determinato applicando la percentuale resa nota tramite provvedimento delle Entrate (da emanare entro il 31 marzo 2017) all’importo delle spese da indicare in un’istanza da presentare all’Agenzia (anch’essa ancora da definire e da approvare). Inoltre, le istruzioni definitive chiariscono che l’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato quest’anno potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.