Il Sole 24 Ore

Iva, nel quadro VX rimborsi liberi sotto i 30mila euro

Senza garanzie o visto

- Gian Paolo Tosoni

pIl credito Iva risultante dalla dichiarazi­one integrativ­a “lunga” si può compensare con il debito Iva del 2016 da versare nell’anno successivo. Questo anche nel caso in cui la dichiarazi­one integrativ­a a favore sia stata trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazi­one della dichiarazi­one riguardant­e il periodo di imposta successivo. Ad esempio se nel periodo dal 24 ottobre al 31 dicembre 2016 il contribuen­te ha presentato una dichiarazi­one integrativ­a a favore per l’anno 2012, può riportare il maggior credito o minor debito risultante nel rigo VL 11 del modello Iva 2017 (rilasciato ieri dalle Entrate in versione definitiva) cosicché il credito entra nella liquidazio­ne annuale ed incide direttamen­te sul saldo Iva 2016. La indicazion­e nel rigo VL 11 segue l’indicazion­e analitica che deve essere riportata prima nel quadro VN.

Si ricorda che il comma 6quater dell’articolo 8 del Dpr 322/1998, come modificato dall’articolo 5 del Dl 193/2016, dispone che l’eventuale credito derivante dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazi­oni integrativ­e a favore può essere richiesto a rimborso oppure può essere utilizzato in compensazi­one per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a. Questo principio ora trova attuazione pratica nel modello di dichiarazi­one Iva.

La dichiarazi­one annuale Iva per l’anno 2016 deve essere presentata, in forma autonoma, nel periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017 in quanto non è più possibile inviarla unitamente alla dichiarazi­one dei redditi entro il 30 settembre. A decorrere dal 2017 entrano, infatti, in vigore le disposizio­ni in materia di dichiarazi­one Iva autonoma introdotte dalla legge di Stabilità 2015 (comma 641 della legge 190/2014) che dovevano essere applicate sin dal 2016 ma che, di fatto, sono state prorogate al 2017 per effetto del decreto Milleproro­ghe (articolo 10, comma 8-bis, Dl 192/2014).

La presentazi­one della dichiarazi­one Iva relativa al 2017 e anni successivi dovrà, invece, essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile (articolo 4, Dl 193/2016).

Novità anche nel quadro VE in cui vengono introdotti specifici righi riservati alle nuove percentual­i di compensazi­one del 7,65%, 7,95% e del 10%, nonché della nuova aliquota Iva del 5%. Inoltre, il campo 7 del rigo VE35 viene ridenomina­to da «Cessioni di microproce­ssori» a «Cessioni di prodotti elettronic­i» a seguito della estensione del meccanismo del re verse charge ex articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972 a nuove tipologie di prodotti quali console da gioco, tablet pc e laptop, microproce­ssori e unità centrali di elaborazio­ne (Dlgs 24/2016).

I rimborsi

Nel quadro VX, come indicato nelle istruzioni, da quest’anno debutta il limite di 30mila euro (il precedente era 15mila) al di sotto del quale i rimborsi Iva sono eseguiti “liberament­e”, ovvero senza prestazion­e di garanzia o visto di conformità. Nello stesso quadro, è stato inserito il nuovo campo 9 «Interpello» riservato alle società che hanno presentato l’interpello al fine della disapplica­zione della disciplina delle società di comodo.

L’Iva dovuta in base alla dichiarazi­one annuale deve essere versata entro il 16 marzo oppure entro il 30 giugno con la maggiorazi­one dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo a tale data.

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