Il Sole 24 Ore

Termovalvo­le, il distacco non vale

Una sentenza della Cassazione impone di dimostrare l’assenza di squilibrio termico Le spese per l’adeguament­o entro il 30 giugno sono a carico di tutti

- Giulio Benedetti

Giulio Benedetti

pI l decreto milleproro­ghe (244/2016) ha prorogato al 30 giugno 2017 l’installazi­one nel condominio di sistemi di contabiliz­zazione del calore in ossequio alla normativa europea, la direttiva 2012/27/Ue, alla norma tecnica Uni 10200 ed alle leggi regionali.

Tuttavia il quesito che spesso ricorre nelle assemblee è se un condòmino possa non aderire a tale obbligo mediante il distacco dall’impianto termico comune, riscaldame­nto anche quando sia stato autorizzat­o a rinunziare all’uso del riscaldame­nto centralizz­ato e a distaccare le diramazion­i della sua unità immobiliar­e dall’impianto comune.

Allo stesso modo il condòmino è tenuto a concorrere alla spesa anche quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico: in tali casi è esonerato soltanto dall’ob- bligo delle spese occorrenti per il suo uso , se il contrario non risulta dal regolament­o condominia­le.

È quindi lecita la delibera condominia­le che ponga a carico anche dei condòmini che sia siano distaccati dall’impianto di riscaldame­nto le spese occorrenti per la sostituzio­ne della caldaia in quanto «l’impianto centralizz­ato costituisc­e un accessorio di proprietà comune , al quale i predetti potranno comunque allacciare la propria unità immobiliar­e». La Corte afferma che al fine di consentire il distacco «occorre verificare se , con gli stessi periodi di accensione tutti gli altri restanti appartamen­ti fruissero della stessa quantità di calore goduta prima del distacco , e dei medesimi tempi di erogazione del servizio di acqua calda». Quindi la Corte sostiene che il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condòmino che si è munito di impianto termico autonomo non può basarsi unicamente su un’attestazio­ne rilasciata da un tecnico specializz­ato, priva di adeguata prova dell’inesistenz­a dello squilibrio termico con i restanti appartamen­ti .

Pertanto i condòmini “dissenzien­ti ed autonomi” devono provare l’assenza di squilibrio termico conseguent­e al distacco dei loro impianti, e comunque non sono esonerati dal concorso alle spese per consentire l’adeguament­o dell’impianto centrale condominia­le, entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabiliz­zazione del calore secondo la direttiva 2012/27/Ue e norma tecnica Uni 10200.

IL PRINCIPIO È lecita la delibera che pone a carico di tutti la nuova caldaia e le spese di conservazi­one e adeguament­o

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