Il Sole 24 Ore

L’iper ammortamen­to debutta in Sc

L’agenzia delle Entrate presenta la bozza: nel modello anche lo school bonus

- Luca Gaiani

Costi black list fuori dalla dichiarazi­one dei redditi. Il modello delle società di capitali 2017, diffuso ieri in bozza dall'agenzia delle Entrate, ha come principale novità il recepiment­o della abrogazion­e della penalizzan­te disciplina dei costi sostenuti presso fornitori di Paesi a fiscalità privilegia­ta. Doppia novità per l’Ace: cresce al 4,75% il coefficien­te da utilizzare ed entra in campo la sterilizza­zione per incremento di titoli. Anche le società di capitali fanno infine i conti con le nuove integrativ­e “lunghe” da riepilogar­e nel nuovo quadro Di.

Ace a due vie

Il modello di dichiarazi­one dei redditi dei soggetti Ires per l’esercizio 2016, consultabi­le da ieri nel sito internet delle Entrate, recepisce le due novità per la disciplina Ace delle società di capitali introdotte negli ultimi mesi. Il rendimento nozionale cresce al 4,75% (in attesa della brusca contrazion­e che si avrà nel 2017) e scatta la nuova sterilizza­zione per gli incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipaz­ioni rispetto al 2010, prevista dalla legge di Bilancio.

Per quest’ultima novità, specificam­ente richiamata dalle istruzioni, non è però previsto un campo specifico, per cui resta ancora da chiarire se la riduzione per titoli vada cumulata con le sterilizza­zioni antielusiv­e di cui al Dm 14 marzo 2012. In ogni caso, non viene modificato il campo Rs 115 dedicato alle situazioni che possono essere disapplica­te senza interpello, per cui è da ritenere che la nuova sterilizza­zione non abbia natura antielusiv­a.

Sempre in materia di Ace, il quadro Fc prevede espressame­nte la possibilit­à (a differenza di Unico 2016) di applicare l’agevolazio­ne anche nel calcolo del reddito delle Cfc (articolo 167 del Tuir) da imputare al controllan­te residente (applicazio­ne che deriva dalla circolare 35/E/2016).

Costi black list deducibili

Il modello Sc 2017 recepisce anche la novità in materia di costi da fornitori black list, i quali, a seguito della abrogazion­e della speciale disciplina ad opera della legge 208/2015, sono ora interament­e deducibili al pari di ogni altro onere o spesa e non devono dunque formare oggetto di alcuna segnalazio­ne nella dichiarazi­one dei redditi.

Nel quadro Rf compare, oltre al super ammortamen­to del 140%, il nuovo iper ammortamen­to del 250% per i beni elencati nell’alle- gato della legge 232/2016. L’incentivo maggiorato riguarda gli investimen­ti effettuati dal 2017, sicché il campo andrà compilato solo da società che utilizzano il modello relativame­nte a periodi di imposta a cavallo del 1° gennaio scorso.

Modifiche nel modello anche per il patent box. Il campo per la deduzione dell’incentivo per marchi e brevetti si sdoppia: oltre alla deduzione dell’anno di competenza (2016), si potrà infatti inserire quella del 2015 se durante lo scorso anno (dopo il 30 settembre) è stato concluso il ruling.

Integrativ­e lunghe

Anche il modello delle società di capitali si adegua, come già quello delle Snc e delle Sas, alla nuova disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e a favore “lunghe”, cioè presentate oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello di scadenza. Il credito che ne deriva va riportato nel nuovo quadro Di del modello e deve essere poi sottratto dal debito da versare (o aggiunto al credito da riportare) nel quadro Rx.

In particolar­e, nel quadro Di si indicherà il codice tributo del credito (2003 per Ires) e l’anno di riferiment­o della integrativ­a, mentre nel quadro Rx si evidenzier­à il debito Ires (riferito al 2016, cioè che risulta dal campo Rn23 col. 3 del presente modello) ridotto di tale credito.

Ad esempio, se da una integrativ­a a favore presentata a dicembre 2016 per l’anno 2012 emergeva un credito Ires di 100 e se dalla dichiarazi­one Sc 2017 emerge un debito Ires da versare di 500, si indicherà quanto segue. Di1 (anno 2012, codice 2003): 100. Rn23 col. 3: 500. Rx1 col. 1: 400.

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