Nel Cnm le sorelle controllate da società Ue
Pubblicata online anche la bozza del modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm 2017) con le relative istruzioni.
Viene confermata la possibilità di utilizzare il modello anche in caso di consolidato “tra sorelle” residenti in Italia, se controllate da una società europea, in conseguenza dell'articolo 6 del Dlgs 147/2015. La norma, già recepita nel modello Cnm 2016, ha previsto la possibilità per le controllanti Ue o See di designare una società residente in Italia, affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, congiun- tamente con ciascuna società residente, su cui esercitano il controllo. Le istruzioni confermano che, in caso di designazione, per società consolidante si intende la società designata.
Vengono in proposito integrate le istruzioni al quadro NI – relativo all'interruzione della tassazione di gruppo – per comprendere anche l'ipotesi di interruzione o revoca prima del compimento del triennio del consolidato “tra sorelle”, ipotesi non prevista nel Cnm 2016 (primo anno di applicazione del nuovo istituto). Le istruzioni ribadiscono che in tal caso, a diffe- renza del consolidato nazionale dove le perdite permangano in capo alla consolidante (salva opzione per un diverso criterio), le perdite residue sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.
Nel modello trova definitivamente spazio anche l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 96 (ad opera del decreto internazionalizzazione), che consentiva di includere virtualmente nel consolidato le partecipate estere ai soli fini del calcolo del Rol, per determinare gli interessi passivi deducibili nel gruppo.
L'abrogazione, in realtà, era già riportata nel Cnm 2016, in quanto la relativa decorrenza era stabilita dal periodo d'imposta successivo al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015), ma per la generalità dei gruppi è applicabile dal periodo d'imposta 2016. Nella bozza di Cnm 2017 vengono quindi eliminati i righi da RF31 a RF33, in precedenza utilizzabili per riportare i dati delle eccedenze di Rol apportate dalle controllate estere.
Le istruzioni al modello recepiscono poi i chiarimenti della circolare 35/E/2016 con riferimento al credito d'imposta su dividendi e plusvalenze provenienti da controllate black list per le quali sia stata ottenuta la disapplicazione della disciplina Cfc per effetto della “prima esimente” (cosiddetto “credito d'imposta indiretto”). Le istruzioni chiariscono che se il contribuente ha conseguito sia utili da controllate black list che redditi esteri che danno diritto al credito per imposte estere (articolo 165 del Tuir), è necessario determinare cumulativamente i due crediti d'imposta compilando un unico rigo del quadro NR.
Viene inoltre prevista una nuova sezione (righi da CS80 a CS85) nel quadro CS del modello, all'interno della quale indica- re i crediti risultante dalle dichiarazioni integrative, per tener conto della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative “a favore”. Nel quadro CS vanno altresì indicate le spese sostenute per risparmio energetico e per gli interventi in zone sismiche, precedentemente riportate anche nel quadro NX.
Pubblicate da ultimo anche le versioni provvisorie ENC 2017 per gli Enti non commerciali, dove trovano spazio, tra le altre, le novità relative ai super e iper ammortamenti, allo school bonus (nuovi righi RS252 e RN25) e alla proroga di agevolazioni e detrazioni (riqualificazione energetica, interventi sismici, rivalutazione terreni e partecipazioni).