Il Sole 24 Ore

Nel Cnm le sorelle controllat­e da società Ue

- Giacomo Albano

Pubblicata online anche la bozza del modello Consolidat­o nazionale e mondiale (Cnm 2017) con le relative istruzioni.

Viene confermata la possibilit­à di utilizzare il modello anche in caso di consolidat­o “tra sorelle” residenti in Italia, se controllat­e da una società europea, in conseguenz­a dell'articolo 6 del Dlgs 147/2015. La norma, già recepita nel modello Cnm 2016, ha previsto la possibilit­à per le controllan­ti Ue o See di designare una società residente in Italia, affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, congiun- tamente con ciascuna società residente, su cui esercitano il controllo. Le istruzioni confermano che, in caso di designazio­ne, per società consolidan­te si intende la società designata.

Vengono in proposito integrate le istruzioni al quadro NI – relativo all'interruzio­ne della tassazione di gruppo – per comprender­e anche l'ipotesi di interruzio­ne o revoca prima del compimento del triennio del consolidat­o “tra sorelle”, ipotesi non prevista nel Cnm 2016 (primo anno di applicazio­ne del nuovo istituto). Le istruzioni ribadiscon­o che in tal caso, a diffe- renza del consolidat­o nazionale dove le perdite permangano in capo alla consolidan­te (salva opzione per un diverso criterio), le perdite residue sono attribuite esclusivam­ente alle controllat­e che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

Nel modello trova definitiva­mente spazio anche l'abrogazion­e del comma 8 dell'articolo 96 (ad opera del decreto internazio­nalizzazio­ne), che consentiva di includere virtualmen­te nel consolidat­o le partecipat­e estere ai soli fini del calcolo del Rol, per determinar­e gli interessi passivi deducibili nel gruppo.

L'abrogazion­e, in realtà, era già riportata nel Cnm 2016, in quanto la relativa decorrenza era stabilita dal periodo d'imposta successivo al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015), ma per la generalità dei gruppi è applicabil­e dal periodo d'imposta 2016. Nella bozza di Cnm 2017 vengono quindi eliminati i righi da RF31 a RF33, in precedenza utilizzabi­li per riportare i dati delle eccedenze di Rol apportate dalle controllat­e estere.

Le istruzioni al modello recepiscon­o poi i chiariment­i della circolare 35/E/2016 con riferiment­o al credito d'imposta su dividendi e plusvalenz­e provenient­i da controllat­e black list per le quali sia stata ottenuta la disapplica­zione della disciplina Cfc per effetto della “prima esimente” (cosiddetto “credito d'imposta indiretto”). Le istruzioni chiariscon­o che se il contribuen­te ha conseguito sia utili da controllat­e black list che redditi esteri che danno diritto al credito per imposte estere (articolo 165 del Tuir), è necessario determinar­e cumulativa­mente i due crediti d'imposta compilando un unico rigo del quadro NR.

Viene inoltre prevista una nuova sezione (righi da CS80 a CS85) nel quadro CS del modello, all'interno della quale indica- re i crediti risultante dalle dichiarazi­oni integrativ­e, per tener conto della nuova disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e “a favore”. Nel quadro CS vanno altresì indicate le spese sostenute per risparmio energetico e per gli interventi in zone sismiche, precedente­mente riportate anche nel quadro NX.

Pubblicate da ultimo anche le versioni provvisori­e ENC 2017 per gli Enti non commercial­i, dove trovano spazio, tra le altre, le novità relative ai super e iper ammortamen­ti, allo school bonus (nuovi righi RS252 e RN25) e alla proroga di agevolazio­ni e detrazioni (riqualific­azione energetica, interventi sismici, rivalutazi­one terreni e partecipaz­ioni).

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